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Sentenza

Sentenza del 24/10/2022 n. 820 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Accertamento - motivazione - succinta - integrazione nel corso del giudizio - ammissibilità - limitiProcesso tributario - società di persone - soci - litisconsorzio necessario - giudizio di primo grado - cause decise separatamente - giudizio di appello - riunione - ammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio impugnava la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 per maggiori ricavi quantificati dall'Agenzia in 215.000 euro (riesame della provvigione spettante alla M sas) e per la disconoscimento di costi per 30.000 euro (provvigioni pagate a terzi). L'Agenzia sosteneva che, in base a un accordo commerciale, la società avrebbe dovuto dichiarare 215.000 euro e che le fatture emesse non consentivano di valutare la congruità e l'inerenza delle somme. I resistenti contestavano il difetto di motivazione e di prova dell'avviso, producevano certificazioni e l'accordo con B Broker e affermavano che la somma effettivamente incassata e fatturata nel 2011 era 160.000 euro e che le provvigioni pagate a M A erano costi inerenti e già riconosciuti in precedenti periodi d'imposta.

La decisione

La Commissione ha rigettato gli appelli dell'Agenzia delle Entrate e confermato le decisioni di primo grado. Ha ritenuto che l'Ufficio non avesse provato l'effettivo diritto a considerare dovuti 215.000 euro né aveva motivato adeguatamente le ragioni per contestare la somma fatturata e certificata di 160.000 euro. Sul punto della motivazione, la Commissione ha escluso la possibilità di integrare in giudizio i presupposti dell'atto quando l'avviso non enuncia i presupposti su cui si fonda la pretesa impositiva. Ha inoltre ritenuto deducibili e inerenti le provvigioni riconosciute a M A, supportate dall'accordo e già poste a fondamento di precedenti riconoscimenti da parte dell'Ufficio. Per effetto del rigetto dell'appello principale, sono stati assorbiti gli appelli incidentali dei contribuenti. Condanna l'Agenzia al pagamento delle spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 5 T.U.I.R. n. 917/1986

    Disciplina la trasparenza fiscale tra società di persone e soci; da essa deriva l'imputazione al reddito dei soci delle quote di reddito della società, motivo per cui vi era litisconsorzio tra società e soci.

  • art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in relazione al difetto di motivazione e alla prova degli elementi costitutivi della pretesa impositiva; impone all'Amministrazione di dare adeguata motivazione sugli elementi di fatto e diritto alla base dell'accertamento.

  • art. 7 Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    art. 7, comma 1, primo periodo

    In tema di obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria la giurisprudenza ammette in talune condizioni l'integrazione in giudizio della motivazione di atti succintamente motivati, purché l'integrazione non leda il diritto di difesa o i fondamenti fossero percepibili nella fase endoprocedimentale.

  • art. 21, comma 4, DPR 633/1972

    Richiamato per evidenziare che la fattura emessa dalla contribuente attestava il compenso di 160.000 euro e che tale documentazione richiedeva un chiaro motivo nell'atto impositivo per contestare l'importo.

  • art. 2697 c.c.

    Principio della prova a carico di chi deduce fatti; la Commissione ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse fornito prova dell'effettivo maggior compenso vantato.

  • Cass. n. 28560/2021

    Giurisprudenza che ammette l'integrazione dei presupposti di fatto e ragioni giuridiche di un atto succintamente motivato in giudizio solo se non lesiva del diritto di difesa o se i fondamenti erano già percepibili nella fase endoprocedimentale; la Commissione ha ritenuto la norma applicabile ma non sussistente nel caso concreto perché l'atto non enunciava i presupposti.

  • Cass. n. 3789/2018

    Principio secondo il quale la mancata riunione formale dei ricorsi in materia di trasparenza non produce effetti invalidanti quando le impugnazioni siano state di fatto trattate unitariamente, come nel caso in esame.

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 15, comma 2-septies

    Norma richiamata nella richiesta di condanna alle spese per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione; rilevante nella richiesta ma non decisiva nel merito della controversia.

Massime di principio

  • L'amministrazione fiscale deve motivare con chiarezza i presupposti di fatto e di diritto degli accertamenti. Se l'atto non enuncia i presupposti della pretesa, tali elementi non possono essere integrati in sede giudiziale a discapito del contribuente.
  • L'integrazione in giudizio della motivazione di un atto succintamente motivato è ammissibile solo se tale integrazione non lede il diritto di difesa o se i fondamenti erano già percepibili nella fase endoprocedimentale in base al principio di leale collaborazione.
  • In caso di tassazione per trasparenza tra società di persone e soci, la mancata riunione formale dei ricorsi in primo grado non è automaticamente causa di nullità se le impugnazioni sono state di fatto trattate e decise unitariamente e sussistono identità oggettiva della causa petendi e delle difese.
  • L'onere della prova circa l'esistenza e l'ammontare di ricavi contestati spetta all'Amministrazione: l'atto impositivo deve indicare le basi di fatto su cui si fonda la rettifica e fornire elementi probatori adeguati.
  • Fatture, certificazioni e accordi contrattuali che documentano l'effettivo incasso o l'obbligo di corrispondere somme costituiscono elementi probatori rilevanti a favore del contribuente e possono impedire rettifiche se l'Ufficio non li contraddice con prove adeguate.
  • Costi sostenuti e documentati, specialmente se già riconosciuti in precedenti periodi d'imposta e regolati da specifici accordi, sono verosimilmente deducibili se l'Amministrazione non fornisce prova del contrario.

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