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Sentenza

Sentenza del 25/10/2022 n. 4652 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Registro - Esenzione "generalizzata" - Provvedimenti adottati in procedimenti per i quali sussista il presupposto oggettivo del limite di valore della causa (?1.033,00) - Autonomia rispetto al grado di giudizio ma anche dall'ufficio giudiziario adito - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Disputa relativa all'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'art. 46 della legge n. 374/1991: se i provvedimenti e gli atti adottati nell'ambito di procedimenti il cui valore non eccede € 1.033,00 siano esenti dall'imposta di registro e soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito. Nel caso concreto l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'imposta di registro per un atto relativo a una procedura esecutiva mobiliare ritenuta di valore inferiore a € 1.033,00.

La decisione

La Corte ha ritenuto illegittima la pretesa dell'imposta di registro, affermando che l'esenzione prevista dall'art. 46 l. 374/1991 si applica a tutti i provvedimenti e atti relativi a procedimenti il cui valore non eccede € 1.033,00, a prescindere dal grado di giudizio e dall'ufficio adito. Ha quindi respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate come infondato e confermato l'esenzione (ossia la non esigibilità dell'imposta di registro) per l'atto oggetto della controversia.

Norme richiamate

  • legge 374/1991, art. 46

    L'art. 46 dispone che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato. La Corte interpreta la norma come esenzione "generalizzata" dall'imposta di registro per tutti gli atti/provvedimenti pertinenti a tali procedimenti, indipendentemente dal grado e dall'ufficio giudiziario adito, nella finalità di ridurre il costo della giustizia per le controversie di modesto valore.

  • d.P.R. 131/1986, art. 37

    L'art. 37 del d.P.R. 131/1986 disciplina i casi generali di applicazione dell'imposta di registro. La Corte rileva che l'esenzione di cui all'art. 46 della legge 374/1991 opera in deroga al regime generale previsto dall'art. 37, nel senso che per i procedimenti di valore non superiore a € 1.033,00 gli atti/ provvedimenti sono esenti dall'imposta di registro.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13

    L'art. 13 del d.P.R. 115/2002 (disciplinante il contributo per il procedimento civile/amministrativo) è richiamato per evidenziare che tali procedimenti/atti sono comunque soggetti al contributo unificato e non all'imposta di registro quando ricorra il presupposto oggettivo del limite di valore.

Massime di principio

  • Se il valore oggettivo del procedimento o dell'atto non eccede € 1.033,00, gli atti e i provvedimenti ad esso relativi sono esenti dall'imposta di registro e soggetti soltanto al contributo unificato ai sensi dell'art. 46 l. 374/1991.
  • L'esenzione ha carattere "generalizzato": vale indipendentemente dal grado di giudizio (primo grado, appello, ecc.) e dall'ufficio giudiziario adito; non rileva la denominazione del procedimento purché sussista il presupposto oggettivo del limite di valore.
  • In procedimenti esecutivi mobiliari, occorre valutare il valore obiettivo dell'atto: se è inferiore a € 1.033,00 l'amministrazione finanziaria non può pretendere l'imposta di registro.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve documentare/contestare la valutazione del valore dell'atto e invocare l'art. 46; l'amministrazione dovrà motivare specificamente perché ritiene inapplicabile l'esenzione.
  • La giurisprudenza di legittimità conferma costantemente tale interpretazione (cfr. Cass. 31278/2018; 10044/2016; 16310/2014; 25877/2022; 5857/2021), perciò in situazioni analoghe la prassi è orientata a riconoscere l'esenzione quando il requisito oggettivo del valore è rispettato.

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