Sentenza del 25/10/2022 n. 4652 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro - Esenzione "generalizzata" - Provvedimenti adottati in procedimenti per i quali sussista il presupposto oggettivo del limite di valore della causa (?1.033,00) - Autonomia rispetto al grado di giudizio ma anche dall'ufficio giudiziario adito - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Disputa relativa all'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'art. 46 della legge n. 374/1991: se i provvedimenti e gli atti adottati nell'ambito di procedimenti il cui valore non eccede € 1.033,00 siano esenti dall'imposta di registro e soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito. Nel caso concreto l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'imposta di registro per un atto relativo a una procedura esecutiva mobiliare ritenuta di valore inferiore a € 1.033,00.
La decisione
La Corte ha ritenuto illegittima la pretesa dell'imposta di registro, affermando che l'esenzione prevista dall'art. 46 l. 374/1991 si applica a tutti i provvedimenti e atti relativi a procedimenti il cui valore non eccede € 1.033,00, a prescindere dal grado di giudizio e dall'ufficio adito. Ha quindi respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate come infondato e confermato l'esenzione (ossia la non esigibilità dell'imposta di registro) per l'atto oggetto della controversia.
Norme richiamate
legge 374/1991, art. 46
L'art. 46 dispone che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato. La Corte interpreta la norma come esenzione "generalizzata" dall'imposta di registro per tutti gli atti/provvedimenti pertinenti a tali procedimenti, indipendentemente dal grado e dall'ufficio giudiziario adito, nella finalità di ridurre il costo della giustizia per le controversie di modesto valore.
d.P.R. 131/1986, art. 37
L'art. 37 del d.P.R. 131/1986 disciplina i casi generali di applicazione dell'imposta di registro. La Corte rileva che l'esenzione di cui all'art. 46 della legge 374/1991 opera in deroga al regime generale previsto dall'art. 37, nel senso che per i procedimenti di valore non superiore a € 1.033,00 gli atti/ provvedimenti sono esenti dall'imposta di registro.
d.P.R. 115/2002, art. 13
L'art. 13 del d.P.R. 115/2002 (disciplinante il contributo per il procedimento civile/amministrativo) è richiamato per evidenziare che tali procedimenti/atti sono comunque soggetti al contributo unificato e non all'imposta di registro quando ricorra il presupposto oggettivo del limite di valore.
Massime di principio
- Se il valore oggettivo del procedimento o dell'atto non eccede € 1.033,00, gli atti e i provvedimenti ad esso relativi sono esenti dall'imposta di registro e soggetti soltanto al contributo unificato ai sensi dell'art. 46 l. 374/1991.
- L'esenzione ha carattere "generalizzato": vale indipendentemente dal grado di giudizio (primo grado, appello, ecc.) e dall'ufficio giudiziario adito; non rileva la denominazione del procedimento purché sussista il presupposto oggettivo del limite di valore.
- In procedimenti esecutivi mobiliari, occorre valutare il valore obiettivo dell'atto: se è inferiore a € 1.033,00 l'amministrazione finanziaria non può pretendere l'imposta di registro.
- In caso di contestazione, il contribuente deve documentare/contestare la valutazione del valore dell'atto e invocare l'art. 46; l'amministrazione dovrà motivare specificamente perché ritiene inapplicabile l'esenzione.
- La giurisprudenza di legittimità conferma costantemente tale interpretazione (cfr. Cass. 31278/2018; 10044/2016; 16310/2014; 25877/2022; 5857/2021), perciò in situazioni analoghe la prassi è orientata a riconoscere l'esenzione quando il requisito oggettivo del valore è rispettato.
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