Sentenza del 25/10/2022 n. 31611 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Notificazione di avviso di accertamento relativo al reddito d'impresa anno 2007 con le seguenti contestazioni: (a) indebita deduzione di perdite su crediti per Euro 86.247,47 per mancata prova degli "elementi certi e precisi" richiesti dall'art. 101, comma 5 TUIR; (b) omessa capitalizzazione/ammortamento di oneri accessori relativi a finanziamento 180 mesi per Euro 34.275,42, in base al criterio di competenza pluriennale di cui all'art. 108, comma 3 TUIR; (c) indebita deduzione di canoni di leasing per Euro 325.201,14 perché non dimostrato il possesso/uso dei beni oggetto del leasing e i pagamenti risultano riconducibili a un subentro o a obblighi fideiussori, non a costo inerente all'impresa; (d) indebita deduzione di costi relativi a contratto swap per Euro 229.900,00 ritenuti di natura speculativa e non inerenti all'attività, ai sensi dell'art. 112 TUIR. Procedimento: ricorso respinto in primo grado (CTP Padova) e in appello (CTR); ricorso in Cassazione con sei motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: primo motivo inammissibile per genericità (mancata indicazione dei fatti decisivi non valutati); sul leasing la Corte ha ritenuto che i pagamenti effettuati dalla ricorrente non configurassero costi inerenti ma dessero luogo a un credito verso il debitore principale e non sussistessero i requisiti per la deduzione ai sensi dell'art. 101 TUIR; la censura su doppia imposizione era infondata; gli oneri pluriennali devono essere imputati secondo il criterio di competenza (art. 108 TUIR) e non sussisteva un criterio alternativo; i costi del derivato erano ritenuti non provati come operazioni di copertura e quindi non deducibili ai sensi dell'art. 112 TUIR; richiamo a parametri costituzionali (art. 41 Cost.) inammissibile in Cassazione se non proposto come questione di legittimità costituzionale. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito e dichiarazione dei presupposti per un ulteriore contributo unificato secondo D.P.R. n. 115/2002, art.13.
Norme richiamate
art. 101, comma 5 TUIR
Sono elementi certi e precisi per la deduzione delle perdite su crediti le condizioni previste dall'articolo (testo riportato integralmente nel provvedimento).
La Corte conferma che la deducibilità delle perdite su crediti richiede elementi oggettivi e specifici (procedure concorsuali, prescrizione, modesta entità con decorrenza temporale o cancellazione in applicazione dei principi contabili). La semplice rinuncia volontaria al credito non è automaticamente assimilabile alla perdita fiscalmente deducibile.
art. 108, comma 3 TUIR
Gli oneri pluriennali, ivi compresi gli oneri accessori di finanziamenti rimborsabili su più esercizi, si imputano secondo il principio di competenza e devono essere ripartiti nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio; non è possibile fondare la deduzione integrale nell'esercizio di sostenimento quando la natura dell'onere è pluriennale.
art. 109, comma 5 TUIR
Richiamato dalla ricorrente ma la Corte non ha accolto la sua interpretazione alternativa rispetto all'inerenza dei canoni; la deduzione deve rispettare le condizioni di legge e la prova degli elementi che legittimano la deduzione.
art. 112 TUIR
Per i contratti derivati la deducibilità dei componenti negativi richiede che il contribuente dimostri la natura di copertura e il nesso di inerente con l'attività d'impresa; la semplice presenza del derivato non implica deducibilità se l'operazione è di natura speculativa o non è provata la finalità di copertura.
art. 163 TUIR
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della presunta doppia imposizione, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata: il pagamento non dedotto genera un credito verso il debitore che può essere trattato fiscalmente secondo le norme sulle perdite su crediti.
art. 41 Cost.
La Corte ricorda che il richiamo a norme costituzionali in cassazione è inammissibile se non proposto tramite questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
I motivi di cassazione devono indicare con precisione la violazione di legge o l'omesso esame di fatti decisivi; motivi generici o vaghi sono inammissibili.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater (introdotto dalla L. 24/12/2012, n. 228)
La Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla norma.
art. 2426 c.c.
Citato in fatto: il criterio civilistico di ripartizione dei costi pluriennali è materia di valutazione, ma la fiscalità può richiedere l'applicazione del principio di competenza ai fini della deduzione.
Cass. 15/01/2020, n. 559 (giurisprudenza citata)
Richiamata per il principio che il contribuente non operante in campo finanziario deve provare la finalità di copertura per ottenere la deducibilità degli oneri su derivati.
Cass. Sez. U., 12/11/2020, n. 25573
Cita il principio sul modo corretto di impugnare questioni costituzionali: in Cassazione non è sufficiente il richiamo diretto alla Costituzione senza la declaratoria di illegittimità della norma.
Massime di principio
- Per dedurre perdite su crediti è necessario dimostrare "elementi certi e precisi" (procedure concorsuali, prescrizione, modesta entità con decorrenza o cancellazione secondo principi contabili); la semplice rinuncia volontaria al credito non basta.
- I pagamenti effettuati da un garante o a titolo di subentro non si considerano automaticamente costi inerenti (deducibili): essi possono dar luogo a un credito verso il debitore principale che potrà essere portato a perdita solo se ricorrono i requisiti di legge.
- Gli oneri accessori relativi a finanziamenti pluriennali devono essere imputati secondo il criterio di competenza (art. 108 TUIR) e ripartiti sull'arco temporale rilevante; non è sufficiente richiamare la facoltatività civilistica per ottenere una deduzione integrale nell'anno.
- Per la deducibilità dei costi relativi a contratti derivati (es. interest rate swap) il contribuente deve provare la natura di copertura e il nesso di inerente con l'attività d'impresa; in mancanza la componente negativa può essere qualificata come speculativa e non deducibile.
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici: l'omessa indicazione dei fatti decisivi o censure generiche sulla motivazione rendono il motivo inammissibile.
- Richiami a principi costituzionali in cassazione richiedono la via corretta (questione di legittimità costituzionale); non sono validi come parametro di diritto ordinario senza la relativa procedura.
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