Cassazione Civile, Ordinanza n. 15075/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto infragruppo nel quale una società controllante e una controllata avevano aderito al consolidato fiscale nazionale. La controllata, che aveva registrato una perdita d’esercizio, aveva sostenuto di avere diritto a un corrispettivo compensativo per la rinuncia alla futura deducibilità di tale perdita, vantaggio fiscale che la controllante avrebbe trattenuto. Il tribunale aveva accolto la domanda del fallimento della controllata e condannato la controllante al pagamento della somma di euro 220.927,00, oltre accessori, ritenendo provato un accordo di consolidamento con previsione di remunerazione. La controllante aveva proposto appello sostenendo, in sintesi, che il diritto al ristoro non derivasse automaticamente dalla legge ma solo da un accordo specifico, che tale accordo non fosse stato accertato, che la corte d’appello avesse omesso di pronunciarsi su un motivo di gravame e che non potesse valere come riconoscimento del debito la ricognizione desunta dall’atto di citazione. In cassazione la società controllante ha articolato tre motivi: violazione degli artt. 118, comma 4, e 124, comma 4, d.P.R. 917/1986 e degli artt. 1321 ss. e 2497 c.c.; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia; violazione dell’art. 1988 c.c. per avere la corte d’appello attribuito all’atto giudiziale valore di riconoscimento del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi, trattati congiuntamente, perché la censura della ricorrente mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e della prova, non consentita in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha condiviso l’accertamento dei giudici di merito secondo cui tra le società era stato stipulato un accordo di consolidamento che prevedeva un corrispettivo compensativo in favore della controllata per la perdita apportata al gruppo. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nell’ambito delle operazioni infragruppo, l’autonomia negoziale consente di pattuirе un versamento compensativo alla società apportante il vantaggio fiscale, entro il limite dell’imposta risparmiata dal gruppo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al rimborso in favore dello Stato per l’ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 118, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
l’opzione per la tassazione di gruppo comporta la determinazione di un reddito complessivo globale dato dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società aderenti.
art. 118, comma 4, d.P.R. n. 917/1986
le somme percepite o versate tra le società in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile; la norma consente pattuizioni compensative infragruppo.
art. 124, comma 4, d.P.R. n. 917/1986
l’interruzione del consolidato non esonera la controllante dall’obbligo di compensare la società che ha rinunciato alla futura deducibilità delle perdite, se un accordo lo prevede.
richiamati per sostenere la natura negoziale dell’accordo di consolidamento e dell’obbligazione compensativa.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella soluzione adottata dalla Corte.
dedotto per omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non cogliesse una reale omissione decisoria.
utilizzato come parametro per i motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.
utilizzato per la censura di nullità per omessa pronuncia.
la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti è ammesso solo per omesso esame di un fatto storico decisivo.
la motivazione è censurabile solo se apparente, perplessa o contraddittoria.
la ricognizione di debito non è autonomamente decisiva se manca il presupposto sostanziale dell’obbligazione; nel caso concreto la Corte ha escluso la fondatezza della censura perché l’obbligazione risultava dall’accordo accertato.
le spese processuali sono state liquidate in favore dello Stato per l’ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se si deduce l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera omissione di singoli elementi istruttori.
- Quando i giudici di merito accertano l’esistenza di un accordo infragruppo di consolidamento fiscale e la misura del corrispettivo compensativo, la relativa ricostruzione fattuale non è sindacabile in cassazione sotto le specie della violazione di legge.
- L’art. 118, comma 4, TUIR consente che, nell’ambito del consolidato fiscale, le società del gruppo pattuiscano un versamento compensativo in favore della società che ha apportato perdite o vantaggi fiscali al gruppo, entro il limite del risparmio d’imposta conseguito.
- L’interruzione del regime di consolidato fiscale non elimina di per sé l’obbligo di compensazione pattuito o comunque derivante dall’accordo di consolidamento, se la società rinunciante ha già apportato al gruppo il proprio vantaggio fiscale.
- La ricognizione del debito o il richiamo ad un pagamento eseguito in esecuzione di un contratto rilevano solo se esiste il presupposto sostanziale dell’obbligazione; nel caso concreto, tuttavia, l’obbligazione è stata ritenuta esistente perché fondata su un accordo di consolidamento accertato.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia meramente apparente, perplessa o contraddittoria; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie.
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