Cassazione Civile, Ordinanza n. 32963/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento relativa al recupero di IRPEF e addizionali per l'anno 1999, limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi, deducendone la prescrizione. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo applicabile il termine quinquennale di prescrizione per sanzioni e interessi, invece di quello ordinario decennale. L'agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 2946 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di crediti iscritti a ruolo e fondati su cartella di pagamento non impugnata, dovesse applicarsi la prescrizione decennale e non quella quinquennale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997. In memoria successiva, l'agente della riscossione chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo comunicato l'annullamento delle partite di ruolo ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 69 del 2021.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito della doglianza sulla prescrizione, perché ha rilevato che l'atto esattivo impugnato era stato annullato in forza di una sopravvenuta disposizione normativa. Tale sopravvenuto annullamento ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti e ha determinato la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato sopravvenutamente inammissibile per carenza di interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate, valorizzando il fatto che l'annullamento del ruolo è dipeso da una norma sopravvenuta, esterna alla controversia e operante automaticamente al ricorrere dei presupposti previsti.
Norme richiamate
Richiamato dall'agente della riscossione come termine ordinario decennale di prescrizione, contrapposto alla tesi del contribuente e dei giudici di merito sul termine quinquennale.
art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997
Invocato dalla ricorrente come fonte del termine quinquennale per la prescrizione delle sanzioni tributarie.
Norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Richiamato per la memoria con cui è stata comunicata la sopravvenuta definizione normativa delle partite di ruolo.
art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 69 del 2021
Norma sopravvenuta che determina l'annullamento automatico di determinati debiti di modesto importo iscritti a ruolo, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione nel caso concreto.
art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
La sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato nel processo tributario comporta cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992
Consente la compensazione delle spese, in presenza di una valutazione complessiva del giudice, nel caso di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato comporta la cessazione della materia del contendere e, in cassazione, può determinare la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, quando il giudizio non possa più produrre alcun utilità concreta per le parti.
- L'eliminazione dell'atto impositivo o esattivo dal mondo giuridico fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti e preclude una pronuncia di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa fiscale.
- La compensazione delle spese nel processo tributario può essere disposta quando l'estinzione o la cessazione della materia del contendere dipenda da un fattore esterno alla lite, come una sopravvenuta disposizione normativa che imponga l'annullamento automatico del carico.
- Quando il ricorso diventa privo di interesse per effetto di un annullamento sopravvenuto dell'atto impugnato, la Corte non deve affrontare il merito delle questioni originariamente dedotte, poiché manca un'utilità pratica residua della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32895/2024 del 17/12/2024
- ordinanza_civile · 17 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32897/2024 del 17/12/2024
- ordinanza_civile · 17 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32899/2024 del 17/12/2024
- ordinanza_civile · 17 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32900/2024 del 17/12/2024
- ordinanza_civile · 17 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32902/2024 del 17/12/2024
- ordinanza_civile · 17 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32904/2024 del 17/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →