Sentenza del 19/10/2015 n. 1773 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Crediti d'imposta - Diritto al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex legge 27.12.2006, n. 296 - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un atto di recupero contestando la compensazione, mediante modello F24 del 16 gennaio 2009, di un credito d’imposta di 16.226 euro. Secondo l’Ufficio, il credito non era utilizzabile perché la società non aveva presentato il formulario previsto dall’art. 29, comma 2, lettera a), del D.L. n. 185/2008, a pena di decadenza dal beneficio. La società sosteneva invece che il credito fosse già definitivamente maturato, poiché le attività di ricerca erano state avviate e concluse nel 2007 e il relativo prospetto era stato indicato nella dichiarazione dei redditi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 185/2008.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado e ha accolto l’appello incidentale della società contribuente. Ha stabilito che l’obbligo di presentazione del formulario poteva riguardare soltanto i crediti relativi ad attività ancora in corso o comunque non ancora definiti al 29 novembre 2008, non i crediti già maturati, valorizzati e comunicati all’Amministrazione finanziaria. Il credito della società, relativo ad attività concluse nel 2007, era quindi legittimamente utilizzabile e non doveva essere recuperato. Non erano applicabili neppure le sanzioni per utilizzo di crediti inesistenti, poiché il credito era esistente, anche se secondo l’Ufficio sarebbe stato non utilizzabile. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 280
Ha istituito il credito d’imposta per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, riconoscendolo in relazione ai costi sostenuti nel periodo agevolato. Il diritto al credito si considera maturato in presenza dei presupposti sostanziali previsti dalla legge.
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 29, comma 2, lettera a)
L’obbligo di presentazione del formulario, previsto a pena di decadenza, è stato interpretato come applicabile ai crediti non ancora definiti, relativi ad attività di ricerca ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della norma, e non ai crediti già maturati e comunicati.
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, comma 18
Prevede una sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. La norma non è applicabile quando il credito esiste effettivamente, anche se l’Amministrazione ne contesta l’utilizzabilità per ragioni formali.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 6 e 7
Richiamati dall’Agenzia delle Entrate in materia di sanzioni tributarie, ma ritenuti non decisivi poiché nella fattispecie non ricorreva l’utilizzo di un credito inesistente.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
Disciplina la sanzione per omesso versamento, richiamata dall’Ufficio in relazione alle compensazioni contestate. La Commissione ha escluso comunque la sanzionabilità della condotta, ritenendo legittimo l’utilizzo del credito.
D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 5 dell’Allegato, convertito dalla legge n. 178/2002
Non è stato ritenuto idoneo a modificare la natura del credito controverso, poiché riferito ai crediti d’imposta previsti dalla normativa vigente all’epoca e non necessariamente a benefici istituiti successivamente.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e D.M. 28 marzo 2008, art. 5
La società aveva rispettato gli obblighi documentali e dichiarativi previsti dalla disciplina istitutiva e dal regolamento attuativo, indicando il prospetto dei costi nella dichiarazione dei redditi.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2
La contribuente aveva richiamato il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede, sostenendo che una nuova formalità non potesse incidere retroattivamente su un diritto già maturato.
Massime di principio
- Una norma sopravvenuta che introduce nuovi adempimenti o condizioni per usufruire di un credito d’imposta non dovrebbe incidere sui crediti già definitivamente maturati prima della sua entrata in vigore, soprattutto quando l’attività agevolata era già conclusa.
- Occorre distinguere tra crediti inesistenti e crediti esistenti ma contestati o non utilizzabili: le sanzioni previste per i crediti inesistenti richiedono che il credito non sia mai sorto nella realtà.
- La comunicazione del credito nella dichiarazione dei redditi e la conclusione dell’attività agevolata prima della modifica normativa sono elementi rilevanti per dimostrare che il diritto era già definito.
- Le finalità di monitoraggio della spesa pubblica non possono, da sole, prevalere sul testo della norma fino a trasformare retroattivamente un diritto già maturato in un beneficio subordinato a un nuovo adempimento.
- In presenza di formulazioni normative ambigue e di interpretazioni contrastanti, la buona fede e l’incertezza applicativa possono incidere sulla sanzionabilità, anche quando l’Amministrazione contesti l’utilizzo del credito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 ott 2015Sentenza del 19/10/2015 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 ott 2015Sentenza del 19/10/2015 n. 329 - Comm. Trib. Prov. Terni
- Sentenza · 19 ott 2015Sentenza del 19/10/2015 n. 351 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 19 ott 2015Sentenza del 19/10/2015 n. 364 - Comm. Trib. Prov. Forlì
- Sentenza · 19 ott 2015Sentenza del 19/10/2015 n. 1170 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 19 ott 2015Sentenza del 19/10/2015 n. 1769 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →