Sentenza del 19/10/2015 n. 1170 - Comm. Trib. Prov. Bologna
Imposta di registro -maggiore imposta principale - acquiescenza del notaio - legittimazione al ricorso del contribuente - permane.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che il contribuente conserva la legittimazione a ricorrere contro il diniego dell'agevolazione e contro la maggiore imposta, anche quando il notaio rogante abbia già versato quanto richiesto dall'Amministrazione finanziaria. L'acquiescenza del notaio non preclude l'impugnazione da parte del contribuente, che resta direttamente interessato alla debenza dell'imposta e alla spettanza del beneficio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la maggiore imposta principale di registro derivante dal diniego dell'agevolazione "prima casa". Il notaio rogante aveva provveduto al versamento della maggiore imposta richiesta dall'Ufficio, manifestando acquiescenza alla pretesa tributaria. La questione riguardava quindi la legittimazione attiva del contribuente a proporre ricorso nonostante il pagamento effettuato dal notaio.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro e dell'agevolazione "prima casa"
Il contribuente può contestare il diniego dell'agevolazione e la conseguente maggiore imposta anche se il notaio ha provveduto al pagamento richiesto.
Norme sulla legittimazione e sull'interesse ad agire nel processo tributario
La legittimazione del contribuente deriva dal suo coinvolgimento diretto nel rapporto tributario e permane nonostante il pagamento della maggiore imposta da parte del notaio rogante.
Massime di principio
- Il pagamento dell'imposta da parte del notaio, quale soggetto obbligato al versamento, non equivale necessariamente a una rinuncia del contribuente a contestare la pretesa tributaria.
- Quando il contribuente subisce direttamente gli effetti economici del diniego di un'agevolazione fiscale, conserva in linea generale l'interesse e la legittimazione a impugnare l'atto impositivo.
- L'acquiescenza o il comportamento processuale del notaio non è automaticamente opponibile al contribuente, se quest'ultimo non ha rinunciato autonomamente alla contestazione.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra il soggetto tenuto materialmente al pagamento e il soggetto inciso economicamente dalla maggiore imposta: entrambi i profili possono rilevare ai fini della legittimazione, ma il contribuente direttamente inciso può mantenere il diritto di ricorrere.
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