Sentenza del 19/10/2015 n. 351 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella esattoriale n. 102 2007 00306169 61, notificata il 25 settembre 2007, relativa a contributi consortili per l'anno 2004, pari a 2.862,56 euro, comprendenti contributi di manutenzione e contributo istituzionale. Ha dedotto l'illegittimità della pretesa per mancanza o irregolarità del piano di ripartizione, delle delibere sui ruoli e delle classifiche, assenza di un beneficio diretto e specifico sui terreni, utilizzo di parametri presuntivi e della superficie catastale, mancata notificazione di un previo avviso di accertamento e carenza di motivazione della cartella ai sensi dello Statuto del contribuente. La società ha inoltre sostenuto di non dover pagare i contributi relativi al servizio irriguo perché non ne aveva usufruito.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente. Ha ritenuto legittimi i contributi di bonifica, qualificandoli come tributi e oneri reali gravanti sui fondi, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio irriguo nell'annualità considerata. Il beneficio richiesto non deve necessariamente tradursi in un vantaggio economico individuale immediatamente misurabile né corrispondere esattamente ai costi sostenuti, essendo sufficiente un beneficio diretto e potenziale derivante dall'inclusione dei terreni nel comprensorio e dalla loro effettiva servibilità. Nel caso concreto, una relazione tecnico-agronomica aveva attestato che l'azienda era in larga parte servita dalle opere consortili e che il contributo di manutenzione era stato calcolato sull'80% della superficie catastale, corrispondente alla superficie effettivamente dominata dagli impianti. La cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata, poiché indicava i codici e le tipologie dei contributi e consentiva alla contribuente di comprendere e contestare la pretesa. Non era necessario un previo avviso di accertamento. Le spese dei giudizi sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 864 Codice civile
Richiamato quale fondamento della contribuzione connessa alle opere di bonifica e agli obblighi gravanti sui proprietari dei fondi.
Artt. 11, 21 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
I contributi dei proprietari nelle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.
I contributi consortili hanno natura pubblicistica e tributaria e gravano sul fondo in quanto tale, indipendentemente dalla persona del proprietario. La cartella può costituire il primo e unico atto impositivo e deve contenere elementi sufficienti a consentire il controllo della pretesa.
Artt. 5 e 16 della Legge regionale n. 21/1984
Individuano i proprietari dei beni agricoli compresi nei comprensori di bonifica come soggetti consorziati tenuti a contribuire alle spese di esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere.
Artt. 24, 27 e 54 dello Statuto del Consorzio
Le disposizioni statutarie disciplinano la competenza degli organi consortili, i criteri di classificazione del comprensorio e la ripartizione degli oneri; nel caso concreto non è stata ravvisata alcuna violazione.
Art. 23 della Costituzione
Il Collegio ha ricondotto i contributi consortili alla categoria dei tributi, poiché l'obbligo nasce dalla legge e non da un rapporto contrattuale volontario.
Artt. 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 212/2000
Le garanzie dello Statuto del contribuente impongono motivazione e indicazioni utili alla difesa, ma non richiedono necessariamente un previo avviso di accertamento quando la disciplina speciale consortile consente la riscossione diretta tramite ruolo e la cartella contiene informazioni sufficienti.
Artt. 3 della Legge n. 241/1990 e 25 del D.P.R. n. 602/1973
La cartella deve essere motivata e può essere emessa secondo la procedura di riscossione prevista per i ruoli, senza che il concessionario risponda delle eventuali carenze sostanziali della pretesa dell'ente impositore.
D.M. n. 321/1999
La cartella è stata ritenuta conforme ai modelli ministeriali previsti per la riscossione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16428/2007
Il beneficio di bonifica non deve essere necessariamente quantificato con una precisa corrispondenza tra costi e vantaggi individuali; è sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e dell'incidenza dei benefici.
Cassazione, sentenza n. 19509/2004
Il contributo di bonifica è giustificato dall'inclusione del terreno nel comprensorio e dal beneficio diretto e specifico, anche potenziale, derivante dalle opere consortili.
Massime di principio
- I contributi di bonifica, quando previsti dalla legge e riferiti a immobili inclusi nel comprensorio consortile, hanno natura tributaria e costituiscono oneri reali sul fondo.
- La mancata utilizzazione concreta del servizio irriguo non esonera automaticamente dal pagamento dei contributi istituzionali e di manutenzione; può invece incidere sui contributi collegati a consumi o servizi individuali effettivamente richiesti.
- Per contestare validamente un contributo non è sufficiente negare genericamente il beneficio: il contribuente deve indicare e dimostrare l'assenza di qualsiasi beneficio diretto o potenziale, l'errata inclusione del fondo nel comprensorio o l'errato calcolo della superficie e degli indici.
- Il beneficio può essere potenziale e consistere nella maggiore redditività, nella protezione del fondo o nell'incremento del suo valore, senza necessità di dimostrare un guadagno effettivamente realizzato nell'anno d'imposta.
- La cartella può essere il primo atto con cui viene esercitata la pretesa tributaria, purché riporti dati, codici, importi e riferimenti normativi sufficienti a permettere al contribuente di comprendere l'origine e il calcolo del debito.
- La verifica giudiziale riguarda anche la correttezza dei criteri di classificazione e ripartizione adottati dal Consorzio, ma la contestazione deve essere specifica e supportata da elementi tecnici o documentali.
- Il concessionario della riscossione, di regola, non è il soggetto competente a difendere la fondatezza sostanziale del tributo; le contestazioni sul presupposto, sul beneficio e sul calcolo devono essere rivolte principalmente al Consorzio impositore.
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