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Sentenza

Sentenza del 19/10/2015 n. 329 - Comm. Trib. Prov. Terni

Competenza per territorio- Tassa circolazione- Perdita di possesso accertata con sentenza- Proprietario esonerato dal pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento di euro 670,49 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2012, sostenendo che il tributo non fosse dovuto per il periodo successivo al 17 aprile 2012, data in cui aveva perso il possesso del veicolo consegnandolo a una società incaricata della rottamazione. La Regione Umbria ha eccepito l'incompetenza territoriale della Commissione di Terni, ritenendo competente quella di Perugia, mentre Equitalia ha dedotto la propria estraneità rispetto ai presupposti sostanziali del tributo.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Terni ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo competente il giudice del luogo in cui ha sede l'agenzia provinciale dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella, anche se l'ente impositore ha sede in un'altra provincia e il ricorso riguarda i presupposti del tributo. Nel merito, ha riconosciuto che la perdita di possesso del veicolo, accertata con sentenza del Giudice di Pace e annotata al PRA con decorrenza dal 17 aprile 2012, esonerava la società dal pagamento della tassa per il periodo successivo. La cartella è stata quindi annullata. Le spese processuali sono state integralmente compensate, poiché al momento della notifica della cartella la perdita di possesso non era ancora stata formalmente accertata.

Norme richiamate

  • Art. 4, comma 1, D.lgs. n. 546/1992

    Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione.

    La competenza territoriale si determina, nel caso di impugnazione di una cartella di pagamento, in base alla sede dell'agente o dell'agenzia della riscossione che ha emesso l'atto, anche quando il ricorrente contesta esclusivamente i presupposti della pretesa tributaria.

  • Art. 19, commi 1, lettera d), e 3, D.lgs. n. 546/1992

    Il ruolo e la cartella di pagamento sono considerati atti collegati e impugnabili congiuntamente; ciò evita il frazionamento della controversia davanti a giudici territorialmente diversi.

  • Art. 21, comma 1, D.lgs. n. 546/1992

    La disciplina dei termini e dell'impugnazione della cartella contribuisce a individuare un unico giudice competente, senza lasciare al contribuente la scelta tra più Commissioni territorialmente possibili.

  • Art. 5, comma 35, legge n. 53/1983

    La perdita di possesso del veicolo costituisce una causa di esonero dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dal momento in cui la perdita si verifica ed è formalmente documentata.

  • Art. 94 del Codice della strada

    L'annotazione al PRA delle vicende relative alla proprietà o al possesso del veicolo rileva ai fini dell'opponibilità e della decorrenza dell'esonero dalla tassa automobilistica.

  • Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 20671 del 1 ottobre 2014

    Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione.

    La competenza dipende dall'atto impugnato e non dal contenuto dei motivi dedotti.

  • Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 4682 del 23 marzo 2012

    La Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Il criterio territoriale è collegato alla sede del soggetto che ha emesso l'atto impugnato, non alla materia specifica del tributo.

Massime di principio

  • Quando si impugna una cartella di pagamento, la competenza territoriale va normalmente individuata in base alla sede dell'agenzia o articolazione territoriale dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella, non in base alla sede dell'ente impositore.
  • La perdita di possesso di un veicolo può esonerare dal pagamento della tassa automobilistica dal momento in cui la perdita si è verificata, purché sia adeguatamente provata e resa opponibile, in particolare mediante annotazione al PRA.
  • Una sentenza successiva alla notifica della cartella può confermare giudizialmente una situazione già verificatasi in precedenza e consentire l'annullamento della pretesa relativa al periodo successivo alla perdita di possesso.
  • È importante distinguere il periodo anteriore da quello successivo alla perdita di possesso: il tributo resta dovuto per il periodo in cui il contribuente era ancora proprietario o possessore, salvo prova contraria.
  • La responsabilità per i presupposti del tributo fa capo all'ente impositore, mentre l'agente della riscossione risponde principalmente dell'emissione e della legittimità formale della cartella; tuttavia, per ragioni processuali, entrambi possono essere chiamati nel giudizio.
  • La compensazione delle spese è possibile quando la situazione decisiva non era ancora formalmente documentata al momento della notifica della cartella o quando sussistono ragioni di reciproca soccombenza o obiettiva incertezza.

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