Sentenza del 19/10/2015 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'IVA detratta dalla società relativamente all'acquisto di quattro autovetture da una società ritenuta una "cartiera" o soggetto fittiziamente interposto. Secondo l'Ufficio, le fatture erano soggettivamente inesistenti perché il cedente non disponeva di un'adeguata struttura organizzativa, non aveva versato l'IVA riscossa e avrebbe partecipato a un meccanismo fraudolento. La società contestava l'accertamento sostenendo che le operazioni erano reali, documentate da fatture e pagamenti bancari, inerenti all'attività d'impresa e che non era stata dimostrata alcuna sua conoscenza o conoscibilità della frode.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale lo ha rigettato, confermando integralmente la sentenza di primo grado e annullando quindi il recupero dell'IVA e la relativa sanzione. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio non avesse fornito presunzioni sufficientemente gravi, precise e concordanti per dimostrare né l'interposizione fraudolenta né la conoscenza o conoscibilità della frode da parte della società acquirente. L'Ufficio è stato inoltre condannato al pagamento di 600 euro per spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
Diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai beni e servizi acquistati nell'esercizio dell'attività d'impresa.
La detrazione può essere negata in caso di operazioni inesistenti o di partecipazione consapevole a una frode, ma non è sufficiente il solo mancato versamento dell'IVA da parte del cedente.
Art. 21 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina il contenuto della fattura, compresa l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo dell'operazione.
La fattura costituisce il documento contabile ordinario dell'operazione, ma l'Amministrazione può contestarne l'attendibilità fornendo adeguata prova della sua falsità o della divergenza tra realtà economica e rappresentazione documentale.
Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina le variazioni dell'imponibile e dell'imposta.
La norma è richiamata nel quadro del sistema coordinato di rivalsa e detrazione, che presuppone l'effettività delle operazioni commerciali e la corrispondenza tra fattura e realtà economica.
Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973
Consente di desumere l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate anche mediante presunzioni semplici.
Le presunzioni sono ammissibili, ma devono essere concretamente idonee a dimostrare il fatto contestato e possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Art. 54, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972
Consente di desumere false o inesatte indicazioni relative alle operazioni anche mediante presunzioni semplici e, in determinati casi, mediante prova certa e diretta.
L'Ufficio può utilizzare elementi indiziari, ma deve dimostrare l'inesistenza dell'operazione o l'inesattezza dei dati e, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'onere iniziale di provare l'inesistenza soggettiva dell'operazione e la frode grava sull'Amministrazione finanziaria; solo dopo tale prova il contribuente deve dimostrare la propria buona fede o l'incolpevole affidamento.
Artt. 2727 e 2729 del codice civile
Regolano le presunzioni semplici e richiedono che siano gravi, precise e concordanti.
Indizi come l'assenza di dipendenti, struttura o capacità finanziaria del cedente possono essere rilevanti, ma da soli non dimostrano automaticamente che il cessionario conoscesse o dovesse conoscere la frode.
Art. 75 del D.P.R. n. 917/1986, vecchio TUIR
Richiamato in materia di deducibilità dei costi inerenti dal reddito d'impresa.
La deducibilità dei costi richiede l'inerenza all'attività d'impresa e la regolarità della documentazione contabile; nel caso concreto gli acquisti risultavano inerenti, effettivi e pagati.
Art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la costituzione in giudizio dell'Amministrazione finanziaria.
La norma riguarda il deposito degli atti e delle difese dell'Ufficio nel processo tributario.
Art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio in assenza della relativa istanza.
La controversia è stata decisa con rito camerale per mancata produzione dell'istanza prevista dalla norma.
Massime di principio
- In caso di fatture contestate come soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo che il cedente era un soggetto interposto o fraudolento, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- Il solo mancato versamento dell'IVA da parte del fornitore, così come la sua carenza di struttura, dipendenti o capacità finanziaria, non basta automaticamente a negare la detrazione al cliente.
- Il contribuente deve poter dimostrare la realtà delle operazioni, l'effettiva ricezione dei beni, la regolarità dei pagamenti, l'inerenza degli acquisti e l'assenza di elementi che rendessero evidente la frode.
- La buona fede del cessionario viene valutata in concreto, considerando le modalità della trattativa, i prezzi praticati, i pagamenti, la documentazione disponibile e il livello di diligenza normalmente richiesto a un operatore del settore.
- La contestazione dell'Ufficio deve fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti; una motivazione basata su elementi generici o riferiti esclusivamente alla posizione anomala del fornitore può essere insufficiente.
- La reale esistenza materiale dei beni e il loro pagamento non escludono in assoluto l'inesistenza soggettiva, ma costituiscono elementi importanti per escludere la consapevole partecipazione del cliente alla frode.
- La valutazione deve distinguere il rapporto fiscale tra cedente ed Erario, relativo al versamento dell'IVA, dal rapporto tra cessionario e Amministrazione, relativo al diritto alla detrazione.
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