Sentenza del 19/10/2015 n. 364 - Comm. Trib. Prov. Forlì
Contratto di cessione d'azienda - condizione risolutiva - avveramento - imposta di registro - imposta di bollo - rimborso - spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto al rimborso dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo pagate per la registrazione di un contratto di cessione d'azienda successivamente risolto in conseguenza dell'avveramento di una condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c. Tale evento rende inefficace il contratto ex tunc, cioè retroattivamente, facendo venir meno il presupposto del tributo. La fattispecie è distinta dalla clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 c.c., che opera solo quando una parte dichiara di volersene avvalere e produce effetti ex nunc; in quest'ultimo caso lo scioglimento del contratto costituisce un ulteriore atto fiscalmente rilevante.
La decisione
È stato riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo versate per la registrazione del contratto. La risoluzione determinata dall'avveramento della condizione risolutiva ha privato il contratto della sua efficacia retroattivamente, senza configurare un autonomo scioglimento negoziale soggetto a ulteriore imposizione. La decisione distingue tale ipotesi dalla clausola risolutiva espressa, nella quale il tributo relativo allo scioglimento del vincolo può risultare ulteriormente dovuto.
Norme richiamate
Art. 1353 Codice civile
Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto.
L'avveramento della condizione risolutiva determina il venir meno dell'efficacia del contratto ex tunc, con conseguente possibilità di chiedere il rimborso dei tributi versati quando il presupposto impositivo viene meno.
Art. 1456 Codice civile
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta.
La clausola risolutiva espressa richiede che la parte interessata dichiari di volersene avvalere e produce lo scioglimento del contratto ex nunc; fiscalmente, tale scioglimento può costituire un autonomo atto soggetto a imposizione.
Art. 28 del D.P.R. 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro
La disciplina fiscale della risoluzione contrattuale deve essere applicata distinguendo tra risoluzione derivante automaticamente dall'avveramento di una condizione e risoluzione conseguente all'esercizio di una clausola risolutiva espressa.
Cassazione civile, 5 febbraio 2015, n. 2119
La pronuncia è richiamata a sostegno della distinzione tra efficacia retroattiva della condizione risolutiva e effetti non retroattivi della clausola risolutiva espressa.
Cassazione civile, 30 settembre 2013, n. 22310
La pronuncia contribuisce a delineare il diverso trattamento civilistico e fiscale delle due forme di risoluzione contrattuale.
Massime di principio
- Quando un contratto registrato diventa inefficace retroattivamente per l'avveramento di una condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c., il contribuente può chiedere il rimborso delle imposte versate, purché siano comprovati il contratto, la condizione e il suo effettivo avveramento.
- È essenziale distinguere la condizione risolutiva dall'esercizio di una clausola risolutiva espressa: la prima opera automaticamente al verificarsi dell'evento ed è normalmente retroattiva, mentre la seconda richiede una dichiarazione della parte e produce effetti per il futuro.
- La retroattività civilistica della risoluzione può incidere sul presupposto dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, ma il rimborso non deriva dalla semplice volontà delle parti: occorre che l'evento risolutivo corrisponda realmente alla fattispecie prevista dal contratto e dalla legge.
- Nel caso di risoluzione non retroattiva o di autonomo atto di scioglimento del contratto, può essere dovuta un'ulteriore imposta per l'atto risolutivo, senza automatica restituzione dei tributi originariamente versati.
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