Sentenza del 19/10/2015 n. 1769 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Cartelli/frecce per indicare la via da seguire per raggiugere la sede di un'impresa - Assoggettamento all'imposta - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione come mezzi pubblicitari di targhe, cartelli e frecce collocati per indicare la via da seguire per raggiungere la sede dell'impresa. Il contribuente riteneva che tali elementi avessero una mera funzione informativa o di orientamento e non costituissero pubblicità. La decisione ha invece valorizzato il fatto che i cartelli rendevano conoscibili a una massa indeterminata di persone il nome e l'attività dell'azienda, potendo così sollecitare la domanda di beni o servizi.
La decisione
È stato affermato che il presupposto dell'imposta previsto dall'art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ricorre quando il messaggio, in rapporto alla collocazione del mezzo, sia astrattamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari. La finalità concreta di semplice indicazione stradale non esclude l'imponibilità: se il mezzo pubblicizza o rende riconoscibili il nome e l'attività dell'impresa a potenziali utenti, esso è soggetto all'imposta comunale sulla pubblicità.
Norme richiamate
Art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano percepibili.
Il presupposto impositivo va verificato in base all'astratta possibilità che il messaggio raggiunga un numero indeterminato di destinatari presenti nel luogo in cui il mezzo è collocato. È sufficiente che il messaggio sia idoneo a far conoscere il nome e l'attività dell'impresa e a sollecitare la domanda di beni o servizi.
Cassazione civile, sentenza 16 luglio 2010, n. 17622
Anche cartelli o frecce direzionali possono essere mezzi pubblicitari imponibili quando, oltre a orientare gli utenti, rendano pubblicamente riconoscibili un'impresa, il suo nome o la sua attività.
Massime di principio
- Un cartello non è esente dall'imposta solo perché svolge anche una funzione informativa o direzionale: occorre verificare se contiene o rende riconoscibile un messaggio promozionale riferibile a un'impresa.
- Il requisito decisivo è la potenziale percepibilità da parte di una platea indeterminata di persone, non la prova che ciascun passante abbia effettivamente acquistato beni o servizi.
- La collocazione su strada o in altro luogo pubblico, unita alla visibilità del nome e dell'attività dell'impresa, può integrare il presupposto dell'imposta anche quando il cartello indica principalmente come raggiungere la sede.
- Per valutare casi analoghi bisogna considerare contenuto del messaggio, dimensioni e visibilità del mezzo, luogo di installazione e sua idoneità a promuovere o far conoscere l'attività economica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 ott 2015Sentenza del 19/10/2015 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 ott 2015Sentenza del 19/10/2015 n. 329 - Comm. Trib. Prov. Terni
- Sentenza · 19 ott 2015Sentenza del 19/10/2015 n. 351 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 19 ott 2015Sentenza del 19/10/2015 n. 364 - Comm. Trib. Prov. Forlì
- Sentenza · 19 ott 2015Sentenza del 19/10/2015 n. 1170 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 19 ott 2015Sentenza del 19/10/2015 n. 1771 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →