Sentenza n. 353/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. -OMISSIS- del 30 maggio 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dal Questore di Messina in ragione di una condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia – Catania che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare i suoi legami familiari in Italia, comprendenti la figlia, la madre e i fratelli, e la durata del soggiorno, senza limitarsi all'esistenza della condanna penale. Ha inoltre dedotto l'errore di fatto e la manifesta irragionevolezza della decisione per omessa considerazione della riabilitazione ottenuta dal Tribunale di Sorveglianza successivamente al diniego. Sono stati anche genericamente riproposti i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal TAR.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo il diniego fondato sulla condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia, ricompreso tra i reati ostativi indicati dall'art. 380 c.p.p. e richiamati dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998. Secondo il Collegio, tale condanna costituisce un elemento di elevato disvalore e allarme sociale idoneo, da solo, a giustificare il giudizio di inadeguatezza alla conservazione del titolo di soggiorno. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 non è stato ritenuto applicabile alla fattispecie, poiché riferito alle istanze di rinnovo dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto; comunque, tale disposizione non potrebbe derogare alla previsione ostativa generale dell'art. 4, comma 3. Quanto alla riabilitazione, il Collegio ha rilevato che essa è intervenuta dopo l'adozione del diniego e può assumere rilievo per eventuali future istanze, imponendo nuove valutazioni amministrative, ma non incide sulla legittimità del provvedimento già adottato e non può essere valutata anticipatamente dal giudice. Gli ulteriori motivi, genericamente riproposti, non sono stati esaminati perché il motivo fondato sulla condanna per reato ostativo era sufficiente a sorreggere il diniego. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Non è ammesso in Italia lo straniero… che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2…
La condanna per un reato rientrante nell'art. 380 c.p.p., quale il delitto di maltrattamenti in famiglia, costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e può giustificare il diniego.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale
La disposizione riguarda le istanze di rinnovo dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto e non consente di derogare alla causa ostativa generale prevista dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998.
Il delitto di maltrattamenti in famiglia è ricondotto dal giudice tra i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e che assumono rilievo ostativo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998.
La sopravvenuta riabilitazione non può essere valutata anticipatamente dal giudice per sostituirsi alle nuove valutazioni che spettano all'Amministrazione su eventuali future istanze.
La condanna per maltrattamenti in famiglia è stata considerata il presupposto penale ostativo del diniego di rinnovo.
La condanna per lesioni personali aggravate è stata richiamata nel provvedimento questorile, insieme alla condanna per maltrattamenti in famiglia.
Massime di principio
- Il diniego o mancato rinnovo del permesso di soggiorno può essere legittimamente fondato sulla condanna dello straniero per un reato ricompreso tra quelli richiamati dall'art. 380 c.p.p., ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998; nella fattispecie, la condanna per maltrattamenti in famiglia è stata ritenuta sufficiente a esprimere un giudizio di inadeguatezza alla conservazione del titolo.
- La valutazione dei vincoli familiari e della durata del soggiorno prevista dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, secondo la decisione, riguarda le istanze di rinnovo dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto e non può derogare alla causa ostativa generale prevista dall'art. 4, comma 3.
- La riabilitazione penale intervenuta dopo il diniego del permesso di soggiorno è una circostanza potenzialmente rilevante per eventuali future istanze, ma non incide sulla legittimità del diniego già adottato; essa richiede una nuova valutazione amministrativa, alla quale il giudice non può sostituirsi nel giudizio relativo all'atto originario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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