Cassazione Civile, Ordinanza n. 19671/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La vicenda origina dall'opposizione proposta contro una cartella di pagamento con cui venivano richieste sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il giudice di merito aveva rigettato l'opposizione ritenendo regolarmente notificati i verbali di accertamento delle infrazioni. In cassazione la parte soccombente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 247 del regolamento del codice della strada, sostenendo che le notifiche fossero irregolari perché eseguite a Roma presso uno studio, mentre, secondo la documentazione anagrafica prodotta, all'epoca ella risultava residente a Fiumicino; quindi, a suo dire, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata nel comune di residenza ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata: il Tribunale aveva infatti fondato la validità delle notifiche non già su una generica equiparazione del luogo di notifica alla residenza, ma su un accertamento di fatto circa la non conoscibilità della reale residenza della destinataria, desunta anche dalla successiva cancellazione anagrafica per irreperibilità disposta dal Comune di Fiumicino pochi mesi dopo le notifiche. Non essendosi le intimate costituite, nulla è stato disposto sulle spese. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
"ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ."
richiamato quale base della proposta del relatore nella procedura camerale non partecipata
dedotto come norma violata nel ricorso, ma non esaminato nel merito per inammissibilità
dedotto come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma non decisivo ai fini della decisione
richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove
art. 247 reg. codice della strada
invocato nel ricorso in relazione alle modalità di notificazione dei verbali di accertamento
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la notifica dovesse avvenire nel comune di residenza del destinatario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a criticare una diversa e astratta ricostruzione del fatto o della norma.
- La doglianza sulla regolarità della notificazione non può essere accolta se il giudice di merito ha fondato la validità dell'atto su un accertamento di fatto relativo alla non conoscibilità della reale residenza del destinatario, accertamento che resta insindacabile in cassazione se non adeguatamente aggredito nei suoi presupposti.
- Quando le parti intimate non svolgono attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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