Cassazione Civile, Ordinanza n. 17417/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva donato ai tre figli un terreno edificabile; lo stesso giorno i figli avevano venduto il bene a un terzo per un prezzo pari al valore indicato nell’atto di donazione. L’Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento e due cartelle, contestando una plusvalenza tassabile e qualificando la sequenza negoziale come interposizione di soggetti finalizzata a evitare la tassazione. I giudici di merito avevano annullato gli atti ritenendo applicabile la disciplina antielusiva dell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973 e, quindi, necessaria la preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente ai sensi del contraddittorio endoprocedimentale. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 37 d.P.R. 600/1973, 67 e 68 TUIR e 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che la fattispecie rientrasse nell’art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, relativo all’interposizione di persona, per il quale il contraddittorio anticipato non è previsto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato che, in presenza di una contestazione di interposizione di persona con attribuzione del reddito al titolare effettivo, non si applica la disciplina antielusiva dell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973, ma l’art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973. Ne deriva che non è necessario il contraddittorio preventivo con richiesta di chiarimenti; pertanto la CTR aveva errato nel dichiarare nullo l’avviso per mancata attivazione di tale fase. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Si applica alle ipotesi di interposizione di persona e di attribuzione del reddito al titolare effettivo rispetto a quello apparente; non richiede il contraddittorio anticipato previsto per la disciplina antielusiva.
La sua disciplina antielusiva, ratione temporis applicabile solo alle fattispecie ad essa riconducibili, comporta l’osservanza del contraddittorio procedimentale e della richiesta di chiarimenti a pena di nullità dell’avviso.
Richiamato per escludere, nella ricostruzione dell’Ufficio, la tassabilità della plusvalenza in capo al donante secondo la diversa imputazione del reddito operata attraverso l’operazione contestata.
Richiamato insieme all’art. 67 TUIR nel motivo di ricorso per contestare la corretta qualificazione fiscale della fattispecie.
Invocato dalla ricorrente ma ritenuto non pertinente alla fattispecie di interposizione di persona, poiché il contraddittorio anticipato non era dovuto nel caso di specie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato solo per dare atto della proposta del relatore e della regolare instaurazione del contraddittorio in cassazione.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione contesta una sequenza negoziale come interposizione di persona, ciò che rileva è la sostanza fattuale e giuridica dell’atto, non il mero richiamo formale alle norme contenuto nell’avviso o negli atti difensivi.
- La disciplina dell’art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, relativa all’interposizione di soggetti, è distinta dalla disciplina antielusiva dell’art. 37-bis: solo quest’ultima comporta il contraddittorio endoprocedimentale con richiesta di chiarimenti a pena di nullità.
- In caso di negozio gratuito tra genitore e figli seguito a breve dalla vendita del bene a terzi, può astrattamente configurarsi interposizione di persona quando l’operazione sia strumentale a eludere la tassazione della plusvalenza; resta però necessaria una valutazione del concreto assetto fattuale e della causa dell’operazione.
- La mancata attivazione del contraddittorio preventivo non determina nullità dell’avviso quando l’accertamento è ricondotto all’art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 e non alla disciplina antielusiva di cui all’art. 37-bis.
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