Cassazione Penale, Sentenza n. 42157/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art.131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), sostenendo che il porto in luogo pubblico di un cacciavite di 22 cm e di un infisso divelto non costituiscono offesa non trascurabile del bene giuridico, anche alla luce del proscioglimento in altro procedimento; 2) violazione e falsa applicazione dell'art.133 cod. pen. (dosimetria della pena), contestando la motivazione della Corte territoriale sulla determinazione della pena
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato la non sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità, considerando le modalità esecutive (trasporto in pubblica via di infissi asportati e del cacciavite) e i precedenti specifici dell'imputato (condanna per furto e precedenti per stupefacenti). Sulla dosimetria la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito e la congruità della pena fissata in primo grado (4 mesi di arresto e euro 1.000,00 di multa). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 707 cod. pen.
Applicato per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli; la Corte ha valutato come rilevante il possesso del cacciavite idoneo ad aprire o forzare serrature
art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
Applicato per il porto di oggetti atti a offendere; la Corte ha ritenuto non giustificato il porto fuori dall'abitazione del cacciavite
art. 131-bis cod. pen.
Richiamata dal ricorrente per chiedere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità; la Corte ha ricordato che tale causa richiede una valutazione complessiva e, nel caso concreto, ha escluso la tenuità per le modalità della condotta e i precedenti
art. 133 cod. pen.
Richiamato in rapporto alla determinazione della pena; la Corte ha confermato che la dosimetria è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nell'ambito dei principi di legge e non è sindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale o arbitrio
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati come principi guida per la determinazione della pena (pena base e graduazione in relazione a circostanze); la Corte ha richiamato la necessaria adesione ai principi nella valutazione di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese del procedimento e per il versamento alla Cassa delle ammende, disponendo l'obbligo di pagamento di euro 3.000,00
Sezioni Unite, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Richiamata giurisprudenza di principio: la tenuità del fatto richiede valutazione complessa e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o pericolo
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede una valutazione complessiva e non automatica: vanno considerate modalità di condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo
- Il semplice porto di un oggetto atto ad offendere può non essere giudicato tenue quando sia accompagnato da modalità concrete (es. trasporto di infissi asportati) che denotano effettiva offensività o pericolosità
- I precedenti penali specifici dell'imputato sono fattore rilevante nella valutazione della tenuità e nella determinazione della pena; la recidiva o condanne pregresse pesano contro l'applicazione della causa di non punibilità
- La determinazione della pena (art.132-133) rientra nell'ampia discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di arbitrio, illogicità o vizio motivazionale
- In appello e in cassazione è difficile ottenere la riforma della valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito salvo violazioni di legge o grave vizio motivazionale
- In caso di ricorso manifestamente infondato la parte può essere condannata alle spese e a pagamenti alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; valutare il rischio economico del gravame prima di proporre ricorso
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