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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37267/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per cassazione, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un’intimazione di pagamento fondata su cartelle relative a riprese IRAP, IRES e IVA per gli anni 2011 e 2012. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso, ma in appello la decisione era stata riformata perché la CTR aveva ritenuto rituali le notifiche delle cartelle sottese all’intimazione, valorizzando documentazione prodotta in appello ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse reso una motivazione apparente sulla ritualità delle notifiche. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 140 e 145 c.p.c. e degli artt. 3 e 7 l. n. 890 del 1982, per avere la CTR apoditticamente affermato la correttezza delle notifiche senza esaminare analiticamente le contestazioni relative a ciascuna cartella. La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo e assorbito il secondo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione della sentenza di merito è limitato al rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
  • Sussiste vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione e non consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice.
  • La motivazione è apparente se si limita ad affermazioni apodittiche sulla prova o sulla ritualità di un atto, senza illustrare il quadro probatorio e il percorso logico-giuridico che sorregge la decisione.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per un vizio che travolge la ratio decidendi della sentenza impugnata, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono questioni dipendenti o subordinate.
  • In materia tributaria, la valutazione della ritualità delle notifiche degli atti presupposti deve essere sorretta da una motivazione effettiva e verificabile, non da mere formule di stile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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