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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33303/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 con recuperi a titolo di IVA, IRES e IRAP, emesso nei confronti di una società che aveva contabilizzato e fatturato canoni di locazione e successive variazioni in diminuzione. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo corretto il comportamento della contribuente perché i pagamenti e le fatture coincidevano e perché le note di credito, unitamente ad altri elementi contabili, confermavano la riduzione dei canoni concordati. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 109 t.u.i.r. e dell'art. 6, comma 4, d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva applicato il criterio IVA anche alle imposte dirette, mentre per IRES e IRAP vale il criterio di competenza economica e i canoni di locazione concorrono al reddito alla data di maturazione, indipendentemente dall'incasso; (2) violazione dell'art. 26 d.P.R. 633/1972, deducendo che le note di accredito considerate dalla CTR non erano state verificate alla luce dei presupposti legali per la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, essendo mancato un accertamento sulla sussistenza delle condizioni tipizzate dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la CTR ha erroneamente sovrapposto la disciplina IVA a quella delle imposte sui redditi, omettendo di applicare per IRES e IRAP il principio di competenza di cui all'art. 109 t.u.i.r., secondo cui i ricavi da canoni di locazione si considerano conseguiti alla loro maturazione a prescindere dalla concreta corresponsione. Inoltre, ha censurato l'apprezzamento delle note di credito, rilevando che il giudice di merito non aveva verificato se ricorressero le ipotesi previste dall'art. 26 d.P.R. 633/1972 per legittimare la variazione in diminuzione dopo l'emissione e la registrazione delle fatture. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 109 t.u.i.r.

    Per i redditi d'impresa i ricavi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza; per i canoni di locazione il momento rilevante è quello della maturazione del corrispettivo, non dell'incasso.

  • art. 6, comma 4, d.P.R. 633/1972

    Disciplina il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi ai fini IVA; la Corte evidenzia che tale regola non può essere automaticamente estesa alle imposte dirette.

  • art. 26 d.P.R. 633/1972

    Le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta sono ammesse solo nei casi tipizzati dalla norma; il giudice di merito deve verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della nota di credito.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Richiamato in relazione alla detrazione dell'imposta a seguito delle variazioni disciplinate dall'art. 26.

  • art. 23 d.P.R. 633/1972

    Richiamato come norma sulla registrazione delle fatture, rispetto alla quale va valutata la successiva variazione dell'operazione.

  • art. 24 d.P.R. 633/1972

    Richiamato come norma sulla registrazione ai fini IVA, nel contesto delle variazioni successive all'emissione della fattura.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla CTR per valorizzare un ragionamento presuntivo, ma la Cassazione non ne fonda la decisione e censura l'omessa verifica dei presupposti legali delle note di credito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi, i ricavi derivanti da canoni di locazione vanno imputati per competenza al momento della loro maturazione, indipendentemente dal pagamento effettivo.
  • La disciplina IVA sul momento di effettuazione dell'operazione non può essere automaticamente trasposta al diverso piano delle imposte dirette, che segue il criterio della competenza economica.
  • Le note di variazione in diminuzione dell'IVA sono legittime solo se ricorrono i presupposti sostanziali previsti in modo tipico dalla legge; non basta la mera esistenza formale della nota di credito.
  • Il giudice di merito, quando valorizza una variazione in diminuzione o una modifica del corrispettivo, deve accertare in concreto se la fattispecie rientri tra quelle consentite dalla normativa IVA.
  • Nei rapporti di durata, la successiva mancata riscossione del corrispettivo non incide di regola sulla competenza del ricavo, ma può al più rilevare secondo gli istituti propri dell'inesigibilità o della perdita del credito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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