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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07932/2024 del 23/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

Una società aveva emesso, su autorizzazione di alcune compagnie, una polizza per la copertura della responsabilità di una snc operante come autotrasportatore. Dopo un furto avvenuto durante un trasporto su strada, si era instaurata una lite nella quale era intervenuta, in via surrogatoria, anche l'assicuratrice del proprietario delle merci trasportate, che aveva pagato il proprio assicurato. Il giudizio di merito aveva accolto sia la domanda dell'assicuratrice surrogante sia quella dell'assicurata. In cassazione la società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 13 e 23 del regolamento CE n. 44/2001, sostenendo che la proroga di competenza in favore del Tribunale di Vienna sarebbe stata valida perché pattuita dopo l'insorgere della controversia e quindi esclusiva; con il secondo ha dedotto la violazione di norme processuali e sostanziali sull'assicurazione e sulla rappresentanza, sostenendo di essere un mero agente dei coassicuratori, dotato di poteri sostanziali ma non processuali, e quindi non legittimato passivamente per le quote degli altri assicuratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato perché il presupposto fattuale della posteriorità della clausola di proroga rispetto alla lite era indimostrato e il motivo era comunque aspecifico. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura non confrontava adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata e riportava solo un frammento della clausola contrattuale, senza rispettare l'onere di specifica indicazione del contenuto degli atti rilevanti. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13 regolamento CE n. 44/2001

    La clausola di proroga della competenza internazionale deve essere scrutinata secondo i presupposti applicabili ratione temporis; nel caso concreto la censura è stata respinta perché il fatto posto a base della doglianza, cioè la posteriorità della pattuizione rispetto alla lite, non era dimostrato e il motivo era aspecifico.

  • art. 23 regolamento CE n. 44/2001

    Richiamato dalla ricorrente come base della proroga della giurisdizione; la Corte non ne afferma una portata diversa, ma rigetta il motivo per difetto di prova del presupposto fattuale e per aspecificità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità nel confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha rilevato che la doglianza non era adeguatamente specificata e non rispettava l'onere di indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 1917 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di assicurazione della responsabilità civile; non è stato oggetto di autonoma interpretazione di merito, poiché la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1916 c.c.

    Richiamato nella ricostruzione dei fatti per la surrogazione dell'assicuratore che aveva pagato il proprietario delle merci trasportate.

  • art. 17 direttiva 2009/138/CE

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non entra nel merito della disposizione perché la doglianza è dichiarata inammissibile.

  • art. 13 d.lgs. n. 209/2005

    Richiamato nel secondo motivo; non vi è una autonoma interpretazione, poiché la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 14 d.lgs. n. 209/2005

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non ne svolge un'interpretazione autonoma per l'inammissibilità della censura.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    ratione temporis applicabile

    Il ricorso deve indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti; il mancato rispetto di tale onere, anche mediante la trascrizione solo frammentaria di una clausola contrattuale, comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione delle norme sulla competenza internazionale è inammissibile o infondata se il ricorrente non dimostra in modo puntuale il presupposto fattuale su cui fonda la censura, specie quando la decisione di merito risulti coerente con una diversa ricostruzione temporale dei fatti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che contesti l'interpretazione di una clausola contrattuale deve riportare e discutere compiutamente il contenuto rilevante del contratto o degli atti richiamati; la trascrizione parziale e frammentaria non soddisfa l'onere di specificità imposto dall'art. 366, n. 6, c.p.c.
  • Le censure che non si confrontano in modo diretto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi ad affermazioni apodittiche o a richiami incompleti del testo negoziale, sono inammissibili.
  • In tema di proroga della competenza internazionale, il giudice di legittimità verifica anzitutto la corretta allegazione e dimostrazione dei fatti costitutivi del patto, non potendo supplire alle carenze di specificazione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAssicurazioniImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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