Cassazione Civile, Ordinanza n. 15054/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'azione promossa dal fallimento contro gli ex amministratori, i sindaci e l'esperto estimatore della società per ottenere il risarcimento dei danni derivanti, secondo l'attrice, da un'errata stima del ramo d'azienda conferito in sede di costituzione della società e dalla prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante la perdita del capitale sociale e il sopravvenuto stato di insolvenza. In appello la corte territoriale ha accolto la domanda nei confronti di due amministratori, condannandoli pro quota e in solido al risarcimento. I ricorrenti hanno impugnato la decisione deducendo, da un lato, la prescrizione dell'azione di responsabilità verso i creditori sociali, sostenendo che l'insolvenza fosse percepibile già nel 2006 e che il termine fosse quindi spirato; dall'altro, l'erroneità della condanna nel merito, perché essi sarebbero stati amministratori privi di deleghe, estranei alla stima originaria del conferimento e non responsabili della prosecuzione dell'attività, oltre a contestare il criterio di quantificazione del danno basato sui netti patrimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, sul primo motivo, la promiscua deduzione di vizi eterogenei, la mancanza di interesse su una parte della censura e l'aspecificità delle doglianze sulla prescrizione. Sul secondo motivo ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse correttamente applicato i principi in tema di doveri degli amministratori non esecutivi, obbligo di agire informati, controllo sull'integrità del capitale e responsabilità per omessa attivazione ex artt. 2485 e 2486 c.c.; ha inoltre giudicato conforme a diritto il criterio di liquidazione del danno mediante differenza tra patrimoni netti, in presenza di gestione non meramente conservativa dopo la causa di scioglimento. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
Consente al curatore di cumulare l'azione sociale e l'azione dei creditori senza limitazioni legate al tipo di società di capitali.
Richiamato quale fondamento dell'azione dei creditori sociali per il danno da insufficienza patrimoniale.
Richiamato come norma di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata.
Impone agli amministratori di accertare senza indugio la causa di scioglimento e, in caso di inerzia, di attivarsi anche i singoli amministratori non operativi.
Delimita i poteri degli amministratori dopo la causa di scioglimento ai soli atti conservativi e fonda la responsabilità per i danni arrecati con atti o omissioni contrari a tale limite.
Opera come causa sospensiva della prescrizione dell'azione sociale finché gli amministratori restano in carica.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla prescrizione delle azioni sociali, ma la censura è stata ritenuta inammissibile/aspecifica.
La procedura di stima del conferimento in natura, se rispettata, esclude la contestazione della congruità originaria da parte degli amministratori successivi, restando però fermo il loro dovere di controllo nel tempo.
Richiamato quale rimedio di ricapitalizzazione/reintegrazione del capitale in caso di perdita rilevante.
Gli amministratori non operativi devono agire informati e procurarsi le informazioni necessarie per vigilare sull'andamento della società.
Richiamato come norma generale di responsabilità degli amministratori nella mala gestio societaria.
Richiamato nel motivo di ricorso per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato in relazione alla dedotta erronea valutazione delle prove.
Richiamato in relazione alla dedotta erronea valutazione delle prove e del materiale istruttorio.
Richiamato in più numeri (3, 4 e 5) nei motivi di ricorso, ma la loro deduzione è stata ritenuta promiscuamente cumulata e quindi inammissibile.
Richiamato come criterio generale di risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante.
Consente la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile una prova precisa del suo ammontare.
Richiamato quale regola generale di riduzione del danno in presenza di concorso del creditore danneggiato o di evitabilità del pregiudizio.
Richiamato per l'applicazione, alla liquidazione del danno da responsabilità, dei criteri generali del danno aquiliano.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Richiamati per escludere, in difetto di allegazioni, la verifica dei presupposti dell'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare in modo promiscuo doglianze eterogenee ex art. 360 c.p.c.; le censure devono essere distinte e specifiche, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula l'azione sociale e quella dei creditori sociali; la prescrizione dell'azione sociale resta sospesa finché gli amministratori sono in carica, mentre per l'azione dei creditori occorre allegare e provare la percepibilità oggettiva dell'insufficienza patrimoniale in un momento anteriore al fallimento.
- Gli amministratori di una società di capitali privi di deleghe non sono responsabili in via oggettiva per la gestione altrui, ma rispondono se omettono di agire informati, di acquisire le informazioni necessarie o di attivarsi quando emergono dati di fatto che impongono un intervento.
- Dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori devono limitare la gestione ad atti conservativi del patrimonio sociale; la mancata adozione delle misure di legge per la perdita del capitale può fondare responsabilità risarcitoria per i danni derivanti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa.
- Nella liquidazione del danno da mala gestio societaria è legittimo il criterio dei netti patrimoniali quando la ricostruzione analitica sia impraticabile o inadeguata, purché il metodo sia coerente con le circostanze del caso concreto e l'attore abbia allegato un inadempimento astrattamente idoneo a produrre il danno.
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