Cassazione Civile, Ordinanza n. 01818/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da un'opera edilizia realizzata da una società su un'area vicina a un fabbricato di proprietà della controparte. In primo grado il giudice aveva ordinato l'arretramento della nuova costruzione fino a 10 metri dalla facciata dell'edificio vicino, ritenendo invalida la clausola contrattuale con cui il dante causa della costruttrice si era riservato la facoltà di edificare senza rispettare le distanze legali, e aveva condannato i convenuti al risarcimento del danno. In appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione la costruttrice ha dedotto un unico motivo, articolato in più censure: sostanzialmente ha sostenuto che il giudice civile non avrebbe potuto disapplicare il provvedimento amministrativo che aveva approvato il progetto edilizio e rilasciato il permesso di costruire, poiché il piano planivolumetrico e la disciplina urbanistica locale consentivano una deroga alle distanze minime previste dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968; ha inoltre richiamato la precedente decisione del giudice amministrativo che avrebbe riconosciuto la legittimità dell'atto comunale, e ha contestato che il provvedimento potesse essere disapplicato dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 5 della l. n. 2248/1865, All. E, e dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. La controricorrente ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur esposto in forma disordinata, fosse comunque scrutinabile come censura di falsa applicazione di legge, ma lo ha ritenuto infondato nel merito. La Corte ha affermato che l'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 ha efficacia inderogabile quando non ricorrono le condizioni per la deroga previste dall'ultimo comma, cioè gruppi di edifici oggetto di strumenti urbanistici esecutivi con previsioni planovolumetriche effettivamente funzionali al governo del territorio. Nel caso concreto, il progetto planivolumetrico approvato dal Comune era riferito a un'area circoscritta, senza le caratteristiche richieste per la deroga; la sentenza amministrativa invocata non impediva al giudice civile la disapplicazione incidentale del provvedimento, perché il relativo giudizio riguarda il rapporto pubblicistico e non fa giudicato nei rapporti tra privati. È stata quindi confermata la disapplicazione degli atti amministrativi e la violazione delle distanze legali, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9 d.m. n. 1444/1968
"Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche"
La regola generale sulle distanze minime tra edifici è inderogabile; la deroga è ammessa solo se inserita in strumenti urbanistici esecutivi che conformino in modo unitario un'area o un gruppo di edifici e perseguano un effettivo assetto urbanistico complessivo.
La clausola negoziale che preveda una distanza inferiore a quella legale è nulla e viene automaticamente sostituita dalla disciplina inderogabile, salvo che la nullità investa l'intero contratto.
art. 5 l. n. 2248/1865, All. E
Consente al giudice ordinario di conoscere incidenter tantum della legittimità dell'atto amministrativo e di disapplicarlo se illegittimo, quando tale atto non sia oggetto diretto della domanda.
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente per negare il potere di disapplicazione; la Corte ne esclude l'utilità nel caso, confermando che il giudice civile può disapplicare incidentemente l'atto amministrativo illegittimo nei limiti consentiti dall'ordinamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha riqualificato la censura come denuncia di falsa applicazione di legge, pur nella confusa articolazione del motivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato applicato il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di distanze legali tra costruzioni, l'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 ha carattere inderogabile e prevale sulle pattuizioni private e sulle fonti locali, salvo che la deroga sia inserita in strumenti urbanistici esecutivi aventi reale funzione di conformazione unitaria del territorio.
- La clausola contrattuale che consenta una distanza inferiore a quella imposta dalla disciplina urbanistica inderogabile è nulla e viene sostituita di diritto dalla norma imperativa, ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c.
- Il giudice civile può disapplicare incidentalmente l'atto amministrativo illegittimo quando esso non costituisce oggetto diretto della controversia ma solo antecedente logico della decisione; il sindacato resta limitato ai vizi di legittimità e non investe il merito dell'azione amministrativa.
- La decisione del giudice amministrativo sulla legittimità del titolo edilizio non fa giudicato nei rapporti tra privati proprietari confinanti, poiché il tema delle distanze legali attiene anche alla tutela della posizione soggettiva del vicino e può essere deciso autonomamente dal giudice ordinario.
- Ai fini della deroga alle distanze minime, non è sufficiente la mera esistenza di un piano planivolumetrico o di un permesso di costruire: occorre che lo strumento riguardi una pluralità di fabbricati e preveda un assetto urbanistico complessivo, comprensivo di spazi o opere di urbanizzazione coerenti con il governo del territorio.
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