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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21406/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società debitrice principale e di due fideiussori per il pagamento di una somma dovuta alla banca. Uno dei fideiussori ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del giudice monitorio, l'incapacità processuale della banca, l'insussistenza del credito, l'illegittimità dell'anatocismo e il disconoscimento della sottoscrizione della fideiussione. In appello ha insistito sulla competenza territoriale, sulla mancanza di liquidità del credito, sulla propria qualità di consumatore con conseguente nullità della clausola di foro, e sulla nullità totale o parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto conforme allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia, chiedendo altresì che operasse l'art. 1957 c.c. per decadenza del creditore. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., della disciplina consumeristica e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il credito non fosse liquido e che il foro del consumatore dovesse radicare la competenza nel luogo di residenza del fideiussore; con il secondo ha denunciato violazione della normativa antitrust, dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI comportasse l'operatività dell'art. 1957 c.c. e la decadenza del creditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: la doglianza sulla liquidità del credito e sulla competenza territoriale è stata qualificata come censura fattuale e non come errore di diritto; il vizio di omesso esame è stato escluso perché la sentenza d'appello confermava quella di primo grado sulle medesime ragioni. È stata inoltre respinta la tesi della qualità di consumatore, affermando che la natura professionale o consumeristica del contratto va valutata al momento della stipula e che la fideiussione prestata nell'interesse dell'attività societaria non diventa successivamente contratto del consumatore per effetto dell'estinzione della società garantita. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: pur richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla nullità parziale delle fideiussioni "a valle" di intese anticoncorrenziali, la Corte ha affermato che il rilievo officioso della nullità non può superare le preclusioni processuali e non consente di recuperare un'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. che doveva essere tempestivamente proposta nel primo grado; nel caso concreto, la corte territoriale aveva correttamente ritenuto tardiva tale eccezione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 c.p.c.

    richiamato per la competenza territoriale; la censura fondata su tale norma è stata ritenuta sostanzialmente fattuale e quindi non deducibile come violazione di legge se mira a contestare la ricostruzione concreta dei fatti.

  • art. 1182 c.c.

    richiamato per i criteri di determinazione del luogo di adempimento; la doglianza è stata considerata come critica alla valutazione del fatto e non come errore di diritto.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il n. 3 riguarda l'errore di diritto e non l'erronea ricognizione della fattispecie concreta; il n. 5 è precluso quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime ragioni di fatto.

  • art. 33 Codice del consumo

    invocato per la vessatorietà della clausola di foro; la Corte ha negato l'applicabilità della disciplina consumeristica perché il contratto era stato stipulato per scopi professionali.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990

    richiamato quale base dell'illiceità anticoncorrenziale delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato in relazione alla nullità parziale delle clausole riproduttive dello schema ABI.

  • art. 1957 c.c.

    la Corte ha affermato che l'eccezione di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria/senso stretto e deve essere tempestivamente proposta; la nullità della clausola derogatoria non la rende rilevabile d'ufficio né la sottrae alle preclusioni.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la censura non superasse il piano delle preclusioni processuali e non scalfisse la ratio della decisione di merito.

  • art. 2969 cod. civ.

    richiamato per affermare che la decadenza non è rilevabile d'ufficio dal giudice.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    indicata quale base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in collegamento con il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La censura di violazione di legge è ammissibile solo se investe la regola giuridica in sé; se mira invece a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove, essa esula dal vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. e non è scrutinabile come errore di diritto.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado per le medesime ragioni di fatto, salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle rationes decidendi dei due gradi.
  • La qualità di consumatore va verificata con riferimento al momento della stipulazione del contratto e in base alla destinazione concreta del rapporto; un contratto concluso nell'interesse dell'attività imprenditoriale o professionale non muta natura per effetto di eventi successivi, come l'estinzione della società garantita.
  • Nelle fideiussioni conformi allo schema ABI censurato in sede antitrust, la nullità parziale delle clausole riproduttive opera secondo il principio di conservazione del contratto, ma il suo rilievo officioso resta subordinato al rispetto delle preclusioni processuali e alla previa allegazione dei fatti rilevanti.
  • L'eccezione di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio; la nullità della clausola derogatoria non consente di recuperare in appello un'eccezione non tempestivamente proposta in primo grado.
  • Il rilievo officioso della nullità contrattuale non può essere utilizzato per introdurre surrettiziamente questioni o eccezioni ormai precluse, dovendo il giudice limitarsi a valutare in diritto fatti già ritualmente acquisiti al processo.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniFideiussioneClausole vessatorieNullitàDecadenza
RamiProcesso civileBancario e finanziarioConsumatoriContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaBuona fede e correttezza

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