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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24679/2025 del 06/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori, già formalmente occupati alle dipendenze di una cooperativa appaltatrice di servizi postali, i quali avevano ottenuto in altro giudizio l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della società committente, in ragione dell’illegittimità dei contratti di somministrazione/interposizione. In questo giudizio essi chiedevano il pagamento di differenze retributive, assumendo che dalla precedente pronuncia dovesse desumersi, come effetto naturale, un rapporto a tempo pieno e dunque il diritto alle corrispondenti retribuzioni. La Corte d’appello aveva invece rigettato la domanda ritenendo non dimostrati i presupposti specifici della pretesa, in particolare la concreta dimensione temporale della prestazione (full time o part time), la quantità di ore lavorate e le somme già percepite. Nel ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione degli artt. 2909 c.c., 27 e 29 d.lgs. 276/2003, 1 e 2 d.lgs. 61/2000, 2697 c.c. e 421 c.p.c., sostenendo che il giudicato formatosi sul rapporto di lavoro implicasse necessariamente la prestazione full time; 2) violazione delle stesse norme e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che nel ricorso introduttivo era stata allegata l’assunzione a tempo pieno e contestando la valutazione probatoria operata dai giudici di merito; 3) violazione degli artt. 2909 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che nel precedente giudizio si fosse formato giudicato anche sull’orario giornaliero di cinque ore e che la Corte d’appello avesse mal valutato le prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva accertato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, che non vi fosse prova della prestazione full time e che la pretesa alle differenze retributive non fosse sorretta da specifiche allegazioni e dimostrazioni circa ore lavorate e compensi percepiti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. come delimitato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ha respinto il terzo motivo osservando che il precedente giudizio aveva accertato soltanto l’esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società, per effetto dell’illegittimità della somministrazione, ma non anche le modalità temporali della prestazione, sicché non si era formato alcun giudicato sull’orario di lavoro; inoltre, ha escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché la censura si risolveva nella mera contestazione del prudente apprezzamento del giudice. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno produce effetto solo entro i limiti del decisum e degli accertamenti coperti da efficacia vincolante; nel caso concreto non si estendeva alla determinazione dell’orario di lavoro.

  • art. 27 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato come base della declaratoria di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società, ma non idoneo da solo a fondare il diritto automatico alle specifiche differenze retributive senza prova delle concrete modalità della prestazione.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato insieme all’art. 27 nel precedente accertamento dell’illegittimità dei contratti di somministrazione/interposizione e della conseguente imputazione del rapporto al committente.

  • art. 1 d.lgs. n. 61/2000

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la presunzione di rapporto a tempo pieno, ma non ritenuto sufficiente a superare l’accertamento di merito sulla mancata prova dell’orario effettivo.

  • art. 2 d.lgs. n. 61/2000

    Richiamato in relazione alla disciplina del rapporto part-time/full-time, senza che ne derivasse nel caso concreto la prova automatica della prestazione a tempo pieno.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che incombeva sui lavoratori l’onere di provare i presupposti specifici delle differenze retributive richieste, inclusi orario effettivo e compensi percepiti.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma non ha condotto a una diversa soluzione, essendo il punto decisivo la mancanza di prova delle circostanze dedotte.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha escluso che i motivi consentissero una rivalutazione del merito; il vizio ex n. 5 non può essere usato per ottenere un nuovo esame delle prove, secondo i limiti tracciati dalle Sezioni Unite.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non acquisite al processo; non basta dedurre che abbia mal valutato le prove raccolte.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto; non è censurabile in cassazione il mero dissenso sul prudente apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 13 comma quater d.p.r. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza che accerta l’esistenza di un rapporto di lavoro non si estende automaticamente a tutti gli elementi fattuali del rapporto, se tali elementi non sono stati oggetto di specifico accertamento e decisum, come nel caso dell’orario di lavoro.
  • Chi domanda differenze retributive deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, compresi la concreta durata della prestazione, la misura dell’attività lavorativa svolta e le somme già percepite, quando tali dati siano necessari per la quantificazione.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di specifici errori nell’utilizzo o nella regola di valutazione delle prove; non è deducibile quando la parte si limiti a contestare l’esito del ragionamento probatorio compiuto dal giudice.
  • L’accertamento della nullità o illegittimità di un contratto di somministrazione/interposizione può comportare la costituzione del rapporto in capo al committente, ma non determina di per sé l’automatica spettanza di ogni voce retributiva senza prova dei relativi presupposti fattuali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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