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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24661/2025 del 06/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla riorganizzazione di due istituti scolastici della provincia di Chieti. Nel 2012 i due istituti furono unificati; tale atto fu poi annullato dal Consiglio di Stato per un vizio di competenza dell'organo che aveva disposto la fusione. A seguito di quell'unificazione il docente ricorrente risultò perdente posto e non fu collocato come titolare di cattedra nella graduatoria dell'istituto risultante dalla fusione. Dopo l'annullamento amministrativo, la competente Conferenza Provinciale "riconfermò" la fusione nell'Istituto di Istruzione Superiore denominato in modo unitario; per l'anno scolastico 2016/2017 fu quindi redatta un'unica graduatoria, senza ripristinare due elenchi distinti. Il docente agiva per ottenere: la ricostruzione di due graduatorie separate per i due istituti per il periodo successivo al 2012; il riconoscimento del proprio diritto a essere considerato titolare di cattedra; l'inserimento, per il 2016/2017, in luogo di altri docenti controinteressati; il risarcimento del danno. In cassazione deduceva: nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e motivazione apparente; violazione del giudicato amministrativo ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., sostenendo che l'annullamento della fusione avrebbe travolto automaticamente anche gli atti conseguenti, incluse le graduatorie, imponendo la ricostruzione ex post di graduatorie separate dal 2012; violazione dell'art. 20 del CCNL sulla mobilità scolastica del 29.2.2012, contestando il rilievo secondo cui non aveva impugnato i punteggi degli altri docenti; erronea applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3 del d.P.R. n. 233 del 1998 e degli artt. 19 e 20 del CCNL del 8.4.2016, sostenendo che nel 2016 non vi fosse una mera conferma ma la creazione di un nuovo IIS tra scuole di diverso ordine o tipo, con conseguente necessità di graduatorie distinte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, in particolare, le censure fondate sul preteso giudicato amministrativo perché non sufficientemente specifiche e perché il dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato annullava l'atto di unificazione "fermi restando gli ulteriori provvedimenti" delle amministrazioni interessate, senza imporre in modo univoco la ricostruzione di graduatorie separate o un effetto caducatorio a cascata sugli atti successivi. Ha inoltre rilevato che la pretesa del ricorrente presupponeva una rivalutazione del merito e dei fatti non consentita in sede di legittimità, essendo stata la fusione del 2016 qualificata in fatto come fusione tra scuole omogenee e non come creazione di una struttura nuova soggetta alle regole invocate. È stato pure affermato che non è ammissibile, sotto il profilo dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la censura relativa alla violazione di contratti collettivi integrativi in materia di mobilità scolastica. La regolazione delle spese è stata posta a carico del ricorrente, con condanna al pagamento delle spese di cassazione in favore di tutte le controparti.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente nel procedimento di cassazione indicato nel testo.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura ex art. 112 c.p.c. non può essere riferita alla sentenza di primo grado, ma deve investire la sentenza impugnata in cassazione; nel caso concreto, la sentenza di appello aveva comunque esaminato la questione del giudicato.

  • art. 132 c.p.c.

    la doglianza di motivazione inesistente o apparente è stata ritenuta apodittica e comunque infondata perché la motivazione della sentenza di appello era percepibile.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato non è stato ritenuto idoneo, nel caso concreto, a imporre automaticamente la ricostruzione di graduatorie separate o a travolgere gli atti successivi adottati in riedizione del potere.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere l'efficacia del giudicato; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    le censure di violazione di legge non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione dei fatti; inoltre non è ammissibile la censura relativa alla violazione di contratti collettivi integrativi della mobilità scolastica sotto questo parametro.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    invocato per la nullità della sentenza; la Corte ha escluso la nullità perché la motivazione della sentenza d'appello era esistente e comprensibile.

  • art. 366 c.p.c.

    il motivo sul giudicato è stato ritenuto non sufficientemente specifico per mancata trascrizione di passaggi decisivi della sentenza amministrativa.

  • art. 19 CCNL mobilità scolastica 8.4.2016

    la Corte ha ritenuto non applicabile la disposizione al caso concreto, perché la vicenda riguardava la fusione di scuole della stessa tipologia e non la creazione di una struttura diversa tra istituti di ordine o tipo differente.

  • art. 20 CCNL mobilità scolastica 29.2.2012

    richiamato dal ricorrente per contestare l'assetto delle graduatorie; la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire la ratio della decisione.

  • art. 2, comma 6, d.P.R. n. 233 del 1998

    è stata ritenuta non decisiva, perché riferita all'unificazione di istituti di diverso ordine o tipo, mentre nel caso concreto le scuole sono state considerate omogenee.

  • art. 3 d.P.R. n. 233 del 1998

    richiamato nel quarto motivo; non è stato ritenuto utile a sostenere la violazione denunciata, trattandosi di diversa ricostruzione fattuale non sindacabile in cassazione.

  • art. 345 c.p.c.

    il richiamo alla novità della questione è stato ritenuto ininfluente, perché la decisione di merito resisteva comunque alle censure sostanziali.

  • art. 437 c.p.c.

    come per l'art. 345 c.p.c., la questione processuale è stata ritenuta assorbita e priva di incidenza sull'esito.

Massime di principio

  • Il giudicato amministrativo di annullamento di un atto per vizio di competenza non comporta automaticamente la caducazione di tutti gli atti consequenziali: occorre verificare il contenuto concreto del dispositivo e dell'effetto conformativo eventualmente imposto.
  • La parte che invoca la violazione del giudicato deve indicare in modo specifico i passaggi decisivi della decisione presupposta; la mera allegazione dell'interesse a contestare l'atto annullato non basta a dimostrare un obbligo di riedizione del potere in un determinato senso.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, soprattutto quando la qualificazione della fusione scolastica e l'omogeneità delle scuole siano state accertate dal giudice di merito.
  • La censura di violazione di contratti collettivi integrativi, quando il ricorso è proposto ex art. 360 n. 3 c.p.c., non è ammissibile se mira in realtà a contestare l'apprezzamento fattuale e la ricostruzione del quadro organizzativo compiuta dal giudice di merito.
  • Quando l'assetto delle graduatorie non viene travolto dal giudicato amministrativo e la riedizione del potere conferma la fusione già esistente, viene meno l'interesse a ottenere l'inserimento in graduatorie separate o un reintegro fondato sulla ricostruzione ex post del periodo precedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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