Cassazione Civile, Ordinanza n. 24676/2025 del 06/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, impiegato come cuoco presso un albergo, aveva percepito per anni un superminimo ad personam di euro 600,00. Dopo un'operazione di affitto/cessione di ramo d'azienda, il rapporto era proseguito alle dipendenze di una società cessionaria; successivamente il ramo era stato retrocesso alla società originaria, che aveva riassunto il dipendente. Il lavoratore chiedeva il pagamento del superminimo per il periodo in cui non gli era stato corrisposto, sostenendo che tale emolumento facesse parte del trattamento economico da mantenere a seguito del trasferimento del ramo e che, in ogni caso, la cessionaria non avesse dimostrato l'esistenza di una propria contrattazione aziendale idonea a sostituire quella precedente. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dei criteri ermeneutici nell'interpretazione dell'accordo sindacale ex art. 47 L. 428/1990, perché l'espressione 'trattamento economico-normativo' avrebbe dovuto includere il superminimo; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte d'appello posto a suo carico la prova negativa della mancata contrattazione aziendale della cessionaria, quando tale fatto costituiva eccezione impeditiva; 3) omesso esame e violazione dei criteri interpretativi in relazione a una comunicazione aziendale del 15.7.2009, che secondo il ricorrente avrebbe dimostrato la rinuncia alla clausola di assorbibilità del superminimo; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda subordinata di riconoscimento di un superminimo ridotto, calcolato tenendo conto di un successivo aumento contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo. Ha ritenuto che il superminimo rientri nel trattamento economico del lavoratore e che l'accordo ex art. 47 L. 428/1990 dovesse essere interpretato anche alla luce del tenore letterale complessivo e del comportamento successivo delle parti, non potendosi escludere il beneficio solo perché non nominato espressamente. Ha inoltre affermato che, in caso di cessione di ramo d'azienda, l'esistenza presso la cessionaria di una propria contrattazione collettiva o aziendale di pari livello, idonea a sostituire quella applicabile presso la cedente, costituisce fatto impeditivo del diritto azionato e il relativo onere probatorio grava sulla parte che lo deduce, non sul lavoratore. Sono stati rigettati il terzo motivo, perché mirava a ottenere una diversa lettura di atti negoziali rimessa al giudice di merito e non evidenziava errori di diritto, e il quarto motivo, dichiarato inammissibile per difetto di specifica allegazione e documentazione della domanda subordinata nei gradi di merito. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame della fattispecie e regolazione delle spese.
Norme richiamate
accordo concluso il 24.3.2011
L'accordo sindacale sul trasferimento del ramo d'azienda va interpretato secondo il tenore complessivo delle clausole e del comportamento successivo delle parti; il mantenimento del trattamento economico-normativo in vigore può ricomprendere anche il superminimo, se parte della retribuzione in essere.
L'interpretazione del testo negoziale deve valorizzare il senso letterale delle espressioni usate e il comportamento complessivo delle parti anche successivo alla stipula.
Il fatto impeditivo consistente nell'applicazione presso la cessionaria di una propria contrattazione aziendale o collettiva di pari livello grava sulla parte che lo invoca; non può essere posto a carico del lavoratore che rivendica il trattamento già goduto presso la cedente.
La retrocessionaria risponde in solido per i crediti del lavoratore esistenti al tempo del trasferimento, e può opporre le eccezioni spettanti al debitore principale, assumendo la stessa posizione sostanziale rispetto ai crediti azionati.
In caso di trasferimento d'azienda o di ramo, il cessionario applica i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti presso la cedente fino alla loro sostituzione con quelli in vigore presso la cessionaria; se presso quest'ultima non vi è disciplina collettiva di pari livello, permane il precedente trattamento.
art. 2077, secondo comma, c.c.
L'uso aziendale, quale fonte collettiva di trattamento più favorevole, può operare come clausola sostitutiva delle regole contrattuali in vigore, con effetti rilevanti anche nei trasferimenti d'azienda.
Il debitore solidale può opporre al creditore le eccezioni del debitore principale, salve quelle personali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il veicolo per dedurre la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, inclusi criteri ermeneutici e regole sull'onere della prova.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Consente di denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia, purché la censura sia specificamente supportata dagli atti processuali rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando operi la doppia conforme di merito.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La deduzione di omessa pronuncia richiede specifica indicazione e allegazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
La censura per omessa pronuncia deve essere corredata dalla documentazione processuale necessaria alla verifica del vizio.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nei termini previsti.
Massime di principio
- Nel trasferimento di azienda o di ramo, il riferimento al mantenimento del trattamento economico-normativo in vigore può comprendere emolumenti non espressamente nominati, se essi costituiscono parte della retribuzione in atto e il complessivo tenore dell'accordo ne evidenzia la conservazione.
- L'interpretazione di un accordo sindacale o di una comunicazione datoriale è attività di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica, non per la mera proposizione di una lettura alternativa.
- In caso di cessione di ramo d'azienda, l'esistenza presso la cessionaria di una propria disciplina collettiva o aziendale di pari livello, idonea a sostituire quella della cedente, costituisce fatto impeditivo del diritto del lavoratore al mantenimento del trattamento precedente; l'onere della prova grava sulla parte che lo eccepisce.
- La retrocessionaria chiamata a rispondere dei crediti maturati dal lavoratore al tempo del trasferimento si colloca, per i crediti azionati, nella posizione del debitore principale e può opporre le relative eccezioni e fatti impeditivi, sopportandone il correlato onere probatorio.
- La deduzione di omessa pronuncia in cassazione richiede la puntuale indicazione della domanda o del motivo su cui il giudice di merito avrebbe omesso di decidere, oltre alla dimostrazione della sua rituale introduzione nei gradi precedenti.
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