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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24691/2025 del 06/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una nota di rettifica INPS con cui veniva richiesto alla cooperativa il pagamento di contributi per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale ex art. 3 L. 92/2012, assumendo che i soci-lavoratori, pur formalmente inquadrati come autonomi, svolgessero attività in regime di subordinazione. La Corte d'appello aveva confermato la pretesa, valorizzando l'inserimento stabile dei soci nell'organizzazione aziendale, la natura elementare e ripetitiva delle mansioni di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci, la predeterminazione delle modalità esecutive, l'assenza di rischio imprenditoriale, il mancato apporto di mezzi e attrezzature e la retribuzione oraria. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto: violazione dell'art. 2094 c.c. e della L. 142/2001 per mancato corretto accertamento della subordinazione e per omessa considerazione della peculiarità del socio lavoratore; violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea distribuzione dell'onere della prova; violazione degli artt. 2094, 2697 e 2729 c.c. per avere la Corte di merito operato presunzioni su fatti ignoti e senza accertamento individualizzato delle posizioni lavorative; violazione dell'art. 115 c.p.c. e omessa ammissione di prove orali su fatti decisivi; violazione dell'art. 1, comma 2, L. 142/2001 per mancata considerazione dell'autonomia/volontà delle parti e del rischio d'impresa; in generale, contestazione della qualificazione subordinata del rapporto e della conseguente soggezione all'obbligo contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché la Corte territoriale aveva effettivamente svolto un accertamento in concreto della subordinazione, senza arrestarsi al nomen iuris attribuito dalle parti, e aveva correttamente valorizzato una pluralità di indici rivelatori dell'eterodirezione. Ha inoltre affermato che la qualificazione del rapporto come subordinato è indisponibile per le parti e non può essere esclusa per la sola peculiare natura del rapporto cooperativistico; che l'apprezzamento degli indici di subordinazione e la valutazione delle prove appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti ristretti del vizio motivazionale; che non vi è stata alterazione dell'onere della prova, poiché il tema del decidere era proprio la sussistenza degli elementi dell'art. 2094 c.c.; e che le doglianze su presunzioni, prove orali e omesso esame tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    la subordinazione va accertata in concreto attraverso l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, desumibile da indici sussidiari e dalle effettive modalità di svolgimento del rapporto

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova non è stato invertito; il giudice di merito ha correttamente verificato in positivo la sussistenza degli elementi costitutivi della subordinazione

  • art. 2729 c.c.

    la critica sulle presunzioni è inammissibilmente diretta a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e della gravità, precisione e concordanza degli indizi

  • art. 115 c.p.c.

    non risulta violato, poiché il giudice di merito ha deciso sulla base delle prove ritualmente acquisite e ha ritenuto irrilevanti le istanze istruttorie

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    il vizio di violazione di legge non consente di ridiscutere l'apprezzamento di fatto compiuto sulla subordinazione

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    la censura ex art. 115 c.p.c. è stata respinta perché non sussisteva alcun error in procedendo

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura mira solo a ottenere una diversa lettura delle prove

  • art. 1, legge 3 aprile 2001, n. 142

    la peculiarità del socio lavoratore non esclude di per sé la subordinazione, che deve essere qualificata secondo le effettive modalità di esecuzione del rapporto

  • art. 1, comma 2, legge 3 aprile 2001, n. 142

    la qualificazione del rapporto non dipende dalla volontà delle parti, essendo inderogabile il criterio legale della subordinazione/autonomia

  • art. 3, legge 28 giugno 2012, n. 92

    l'obbligo contributivo per il Fondo di solidarietà residuale presuppone l'accertamento della subordinazione

  • art. 1362, secondo comma, c.c.

    il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, è rilevante per interpretare e qualificare il rapporto

  • art. 121 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    richiamato solo per dare atto dell'apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente, senza effetti sul giudizio di legittimità

  • art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    la liquidazione giudiziale tende a determinare l'interruzione del processo, ma tale effetto non opera nel giudizio di cassazione dominato dall'impulso officioso

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro inseriti in strutture cooperative, la qualificazione come subordinato o autonomo non dipende dal solo assetto formale o dal nomen iuris, ma va compiuta in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
  • La subordinazione può essere accertata mediante una valutazione complessiva di indici sussidiari, quali inserimento stabile nell'organizzazione, eterodirezione, ripetitività delle mansioni, assenza di rischio d'impresa, mancato apporto di mezzi propri e retribuzione parametrata a criteri orari o collettivi.
  • La peculiarità della figura del socio lavoratore non esclude l'applicazione dello schema della subordinazione quando, in concreto, il rapporto presenti i relativi caratteri tipici; il rapporto cooperativistico e quello di lavoro vanno distinti e qualificati secondo la loro effettiva natura.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di presunta errata applicazione dell'art. 2094 c.c. in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio; l'apprezzamento degli indici di subordinazione è, di regola, riservato al giudice di merito.
  • Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito individua correttamente il fatto costitutivo da provare e accerta positivamente, sulla base delle prove acquisite, gli elementi della subordinazione; la doglianza è infondata se mira soltanto a contestare il risultato valutativo raggiunto.
  • L'obbligo contributivo destinato a un fondo previdenziale collegato al lavoro subordinato presuppone l'effettiva sussistenza del vincolo di subordinazione, da verificare in concreto anche nei confronti dei soci di cooperativa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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