Cassazione Civile, Ordinanza n. 24696/2025 del 06/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ha revocato la sentenza n. 23039/2024 limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito in sede rescissoria sul solo capo relativo alle spese del giudizio originario, ha dichiarato che nulla è dovuto dalla parte ricorrente per spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Ha inoltre condannato l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di revocazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva condannato la parte privata al pagamento delle spese di lite, nonostante, secondo il ricorrente, nel ricorso originario fosse stata ritualmente formulata la dichiarazione di esonero prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., deducendo un errore revocatorio: la Corte avrebbe erroneamente percepito l'inesistenza, o la non ritualità, della dichiarazione reddituale necessaria per l'esonero dalle spese. L'INPS ha resistito sostenendo che la dichiarazione fosse generica e non conforme ai requisiti di legge. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza sull'errore di fatto revocatorio, ha verificato che negli atti del giudizio originario era effettivamente presente una dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte, autenticata, espressamente richiamata nel ricorso e contenente l'impegno a comunicare eventuali variazioni reddituali, ritenendola idonea ai fini dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Norme richiamate
consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nei limiti propri dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
l'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile, decisiva e non implicante valutazioni o apprezzamenti del materiale processuale
l'esonero dalla condanna alle spese processuali opera quando risulti ritualmente resa la dichiarazione reddituale richiesta dalla norma
norma richiamata per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per distinguere l'errore di giudizio, denunciabile nei limiti del vizio motivazionale, dall'errore revocatorio
Massime di principio
- L'errore revocatorio rilevante ai fini della revocazione della sentenza di cassazione consiste in una falsa percezione di un fatto processuale risultante dagli atti, non in un errore di valutazione o di interpretazione del materiale probatorio.
- Perché sia configurabile l'errore di fatto revocatorio, il fatto erroneamente percepito non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti, deve emergere con immediatezza dal raffronto tra sentenza e atti, e deve essere decisivo rispetto al contenuto della decisione.
- In tema di esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., la dichiarazione reddituale può ritenersi validamente resa anche se materialmente redatta su foglio separato, purché sia sottoscritta personalmente dalla parte, autenticata, espressamente richiamata nell'atto introduttivo e ritualmente prodotta con esso.
- Se la Corte di cassazione omette di considerare, per errore percettivo, una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la statuizione sulle spese può essere revocata e, in sede rescissoria, le spese possono essere dichiarate non dovute.
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