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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24677/2025 del 06/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore, poi deceduto, aveva agito per ottenere differenze retributive e trattamento di fine rapporto in relazione all’attività di impiegato di farmacia svolta per molti anni presso l’esercizio della sorella della titolare. La domanda era stata accolta solo in parte in primo grado con condanna al pagamento del TFR; la corte d’appello aveva poi respinto l’appello, ritenendo non provata in modo adeguato né l’esatta attività svolta né i tempi e le modalità della prestazione, e quindi impossibile verificare la sufficienza della retribuzione in relazione all’art. 36 Cost. I ricorrenti hanno impugnato sia la sentenza d’appello che aveva definito il merito, sia la successiva sentenza di revocazione che aveva respinto il rimedio straordinario. Quanto alla prima, hanno dedotto violazione di varie norme costituzionali e codicistiche, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel valorizzare un asserito errore nell’indicazione del contratto collettivo e nell’affermare una carenza probatoria, oltre a rendere una motivazione solo apparente. Quanto alla revocazione, hanno denunciato la violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che l’errore sul contratto collettivo e quello sulle prove testimoniali avrebbero integrato errore di fatto revocatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, per la sentenza sul merito, che le censure miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, attività non sindacabile in cassazione nei termini prospettati; ha inoltre escluso l’esistenza di una motivazione apparente o di un vizio riconducibile all’art. 132 n. 4 c.p.c., richiamando il limite della doppia conforme. Per la sentenza di revocazione, la Corte ha affermato che l’errore denunciato non era decisivo e, soprattutto, che le doglianze relative alle prove testimoniali integravano un errore di giudizio sulla valutazione del materiale probatorio, non un errore di fatto revocatorio. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Le censure erano formalmente proposte per violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte ha osservato che esse tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e della prova, quindi erano inammissibili.

  • art. 24 Cost.

    Invocato insieme ad altre norme costituzionali a sostegno della doglianza sulle differenze retributive; la Corte non ne ha tratto un autonomo principio decisivo.

  • art. 36 Cost.

    È il parametro invocato per rivendicare la sufficienza e adeguatezza della retribuzione; la Corte ha ritenuto però che mancasse una prova adeguata su mansioni e tempi di lavoro, preclusiva del giudizio di congruità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per dedurre vizio motivazionale; la Corte ha escluso anomalie motivazionali idonee a integrare violazione del minimo costituzionale.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nelle censure, ma non ritenuto decisivo nel caso, poiché il nodo era la mancanza di prova e non l’interpretazione negoziale.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 36 Cost. nella domanda di differenze retributive; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, limitandosi a rilevare l’insufficienza probatoria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ha ribadito che la parte che domanda differenze retributive deve fornire prova dei fatti costitutivi della pretesa.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate; non emerge una specifica applicazione decisiva nella motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la norma impone solo di decidere sulla base delle prove ritualmente acquisite, non consentendo di censurare in cassazione il modo in cui il giudice ha valutato le prove stesse.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    È escluso il vizio di motivazione apparente: la sentenza impugnata esponeva in modo comprensibile le ragioni della decisione.

  • art. 348 ter c.p.c.

    È richiamato per la preclusione al vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, applicabile ratione temporis.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    L’errore revocatorio deve essere un errore di percezione, oggettivo, immediatamente rilevabile e decisivo; non può consistere in un errore di giudizio o nella diversa valutazione delle prove.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nelle censure contro la sentenza di revocazione, senza che emergano applicazioni decisive autonome nel dispositivo della Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità ha costituito il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La domanda di differenze retributive fondata sull’art. 36 Cost. richiede prova adeguata delle mansioni effettivamente svolte, dei tempi di lavoro e degli elementi necessari a verificare la sufficienza e proporzionalità della retribuzione; in mancanza, il giudice può respingere la pretesa senza procedere a un calcolo comparativo.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente svolte come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove; il controllo di legittimità resta circoscritto ai limiti propri dei vizi denunciabili.
  • L’art. 115 c.p.c. è violato solo se il giudice utilizza prove non introdotte ritualmente o acquisite fuori dai casi consentiti, non quando si contesti la sua valutazione degli elementi probatori già acquisiti.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi in concreto l’esposizione delle ragioni della decisione o sia incomprensibile; non sussiste quando il giudice esponga un percorso logico riconoscibile, ancorché non condiviso dalla parte.
  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c. presuppone una svista percettiva, immediata e decisiva, non un errore di valutazione delle prove o di giudizio sulla loro attendibilità e concordanza.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato nei casi previsti dalla disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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