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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27589/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia trae origine da una fornitura elettrica intestata al ricorrente per un fondo agricolo. Il 17 gennaio 2019, durante una verifica effettuata da tecnici del distributore con personale della Polizia di Stato, fu rinvenuto un magnete sopra il contatore elettronico, insieme a manomissioni della calotta, della vite di base e dei tenoni di sigillatura; l’alterazione avrebbe determinato una registrazione dei consumi inferiore del 97,19%. Sulla base dei dati trasmessi dal distributore, la società fornitrice emise il 15 marzo 2019 una fattura di € 56.925,62 per il periodo dal 18 gennaio 2014 al 16 gennaio 2019 e ottenne dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n. 8112/2019, notificato il 23 settembre 2019. L’intestatario si oppose, contestando an e quantum, e chiamò in causa l’acquirente del fondo. In forza del preliminare del 15 ottobre 2015, l’acquirente aveva ricevuto il possesso dell’immobile e assunto a proprio carico le spese di coltivazione, le utenze e gli oneri consortili; il contratto definitivo fu stipulato il 4 luglio 2019. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2882/2022, rigettò l’opposizione e confermò il decreto, accogliendo parzialmente la manleva contro l’acquirente per € 37.001,64, calcolati attribuendole 39 mesi su 60, e compensando le spese tra le due parti. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 195/2024 depositata il 28 febbraio 2024, rigettò l’appello principale dell’intestatario e quello incidentale dell’acquirente, compensò tra loro le spese e condannò entrambi in solido alle spese in favore della fornitrice. In Cassazione, l’intestatario propose quattro motivi: (1) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame, sostenendo di avere contestato tempestivamente la mancata ricezione del verbale di verifica e del ricalcolo; (2) violazioni, tra l’altro, degli artt. 1372, 2697, 115 e 2700 c.c., della disciplina regolatoria e delle condizioni contrattuali, censurando il contraddittorio, la prova della manomissione e del credito, il valore del verbale, la retrodatazione dei consumi e il criterio di ricostruzione; (3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per l’accoglimento solo parziale della manleva e per il criterio di calcolo adottato, sostenendo che l’acquirente non avesse chiesto il rigetto della domanda e contestando la quantificazione di € 37.001,64 rispetto al calcolo alternativo di € 40.986,44; (4) violazione dell’art. 91 c.p.c., contro la compensazione delle spese nei due gradi di merito. L’acquirente resistette e propose ricorso incidentale in due motivi: il primo deduceva violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1362 ss. c.c., sostenendo che i consumi da lei allegati non fossero stati contestati e che l’impegno contrattuale al pagamento delle utenze non comprendesse le conseguenze di un illecito anteriore al suo possesso; il secondo denunciava violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., contestando il riparto dell’onere probatorio, la prova del quantum, il valore del verbale e la retrodatazione dell’alterazione.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Il primo motivo principale è inammissibile: la valutazione della Corte d’appello circa contenuto e specificità delle contestazioni processuali è riservata al giudice di merito; inoltre il vizio di omesso esame non era formulato nei termini richiesti dalle Sezioni Unite. Il secondo motivo principale è inammissibile: l’orientamento sull’onere del somministrante di provare il corretto funzionamento del contatore riguarda malfunzionamenti o contestazioni dei consumi registrati, non la manomissione dolosa accertata, per la quale il credito può essere provato anche per presunzioni, mediante criteri quali la potenza tecnicamente prelevabile. La limitazione temporale prevista dalla delibera AEEG n. 200/99 per guasti e malfunzionamenti accidentali non si applica alle manomissioni dolose. Quanto alle censure sul valore del verbale e sulla data iniziale della manomissione, la Corte ha precisato che il verbale fa piena prova del rinvenimento del magnete avvenuto alla presenza dei verbalizzanti, non delle valutazioni tecniche né della retrodatazione; tuttavia tali contestazioni erano state ritenute nuove in appello e questa autonoma ratio non era stata adeguatamente censurata. Il terzo motivo principale è infondato: la contestazione dell’an e del quantum della pretesa della fornitrice valeva implicitamente anche a contestare la concreta sussistenza della manleva; la critica al calcolo, pur specificamente esposta, richiedeva una rivalutazione di merito preclusa in Cassazione. Il quarto motivo principale è infondato: la compensazione delle spese era sorretta da motivazione specifica, riferita alle difese prevalentemente rivolte contro la fornitrice, alla responsabilità contrattuale dell’intestatario e alla riferibilità a quest’ultimo di parte dei consumi; in appello era inoltre ravvisabile reciproca soccombenza. Il primo motivo incidentale è infondato: i consumi allegati dall’acquirente erano stati contestati, seppure genericamente; inoltre la pretesa azionata dalla fornitrice era qualificata come pagamento di consumi non registrati ma presunti, e quindi come spesa di utenza, non come risarcimento per l’illecita manomissione. La diversa tesi presupponeva anche un accertamento sulla data della manomissione che il giudice di merito aveva ritenuto non provato dall’utilizzatore, in applicazione della vicinanza della prova. Il secondo motivo incidentale è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi e mira a rimettere in discussione accertamenti di fatto adeguatamente motivati: in caso di manomissione accertata il somministrante può provare il quantum per presunzioni e l’utente deve contestare specificamente e dimostrare la sproporzione. Le spese di Cassazione sono state compensate integralmente tra l’intestatario e l’acquirente; l’intestatario è stato condannato a rimborsare alla fornitrice € 7.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese forfettarie del 15% e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti, principale e incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Difatti, ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti.

    La valutazione dell’esistenza e della portata della non contestazione, in quanto richiede di interpretare domande e deduzioni delle parti, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Anche il dedotto vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. incorre nella sanzione d’inammissibilità, perché non formulato nei termini precisati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014.

    La censura di omesso esame è inammissibile se non è formulata secondo i requisiti indicati dalle Sezioni Unite.

  • art. 1372 c.c.

    Quanto alla delibera AEEG 200/99, la censura segue la sorte di quella precedente: è costante l'affermazione per cui la limitazione della ricostruzione ai 365 giorni prevista da tale delibera opera per i guasti e i malfunzionamenti accidentali del misuratore, non per le manomissioni dolose o i prelievi fraudolenti.

    La censura fondata sull’efficacia delle pattuizioni contrattuali non consente di estendere alle manomissioni dolose la disciplina limitativa prevista per guasti e malfunzionamenti accidentali.

  • L. n. 205/2017

    Quanto alla delibera AEEG 200/99, la censura segue la sorte di quella precedente: è costante l'affermazione per cui la limitazione della ricostruzione ai 365 giorni prevista da tale delibera opera per i guasti e i malfunzionamenti accidentali del misuratore, non per le manomissioni dolose o i prelievi fraudolenti.

    La decisione non riconosce alla disciplina richiamata dal ricorrente efficacia tale da limitare a 365 giorni la ricostruzione dei consumi in caso di manomissione dolosa.

  • delibera AEEG n. 200/99

    Quanto alla delibera AEEG 200/99, la censura segue la sorte di quella precedente: è costante l'affermazione per cui la limitazione della ricostruzione ai 365 giorni prevista da tale delibera opera per i guasti e i malfunzionamenti accidentali del misuratore, non per le manomissioni dolose o i prelievi fraudolenti.

    Il limite di 365 giorni per la ricostruzione dei consumi vale per guasti e malfunzionamenti accidentali del misuratore, non per manomissioni dolose o prelievi fraudolenti.

  • art. 16 delle condizioni generali di contratto

    Quanto alla delibera AEEG 200/99, la censura segue la sorte di quella precedente: è costante l'affermazione per cui la limitazione della ricostruzione ai 365 giorni prevista da tale delibera opera per i guasti e i malfunzionamenti accidentali del misuratore, non per le manomissioni dolose o i prelievi fraudolenti.

    La disciplina contrattuale invocata non è applicata per estendere ai casi di manomissione dolosa i limiti temporali previsti per guasti e malfunzionamenti accidentali.

  • art. 2697 c.c.

    Tuttavia, tale principio, è relativo alle ipotesi di malfunzionamento o di contestazione dei consumi registrati, mentre la giurisprudenza di questa Corte tratta diversamente il caso della manomissione dolosa del contatore: in questa ipotesi, accertata l'inattendibilità dei dati del misuratore manomesso, si riconosce al somministrante il diritto al corrispettivo o al risarcimento, provabile anche per presunzioni, con il criterio della "potenza tecnicamente prelevabile", ritenuto non arbitrario.

    Quando è accertata la manomissione del contatore e i dati registrati sono inattendibili, il somministrante può provare il credito anche per presunzioni, senza che operi automaticamente la regola probatoria propria dei casi di semplice malfunzionamento.

  • art. 2700 c.c.

    Quanto alla violazione dell'art. 2700 c.c., va osservato che l'atto pubblico (o l'atto fidefacente dell'incaricato di pubblico servizio) fa piena prova sino a querela di falso solo dei fatti avvenuti in presenza del verbalizzante – ossia il rinvenimento del magnete in data 17.1.2019 – e non delle valutazioni tecniche (la percentuale del -97,19%) né, a fortiori, della determinazione retroattiva della data di inizio della manomissione collocata al 18.1.2014.

    La fede privilegiata del verbale copre i fatti compiuti o avvenuti in presenza del verbalizzante, ma non le valutazioni tecniche né la retrodatazione dell’inizio della manomissione.

  • art. 345 c.p.c.

    E tuttavia, va considerato che la Corte d'Appello ha ritenuto queste contestazioni "nuove" ex art. 345 c.p.c., così da poterle dichiarare inammissibili senza esaminarle nel merito.

    Le contestazioni nuove proposte in appello possono essere dichiarate inammissibili senza esame del merito; in questa controversia le censure sulla portata probatoria del verbale e sulla retrodatazione erano state ritenute nuove.

  • art. 112 c.p.c.

    La sentenza d’appello, però, statuisce che, pur non avendo contestato l’astratta fondatezza della manleva, la Rizzo aveva contestato l’an e il quantum della pretesa avanzata da SEN e così, “implicitamente”, anche la concreta sussistenza dell’obbligo di manleva.

    La contestazione dell’an e del quantum della pretesa principale può valere, nel contesto processuale valutato dal giudice di merito, come contestazione implicita della concreta sussistenza dell’obbligo di manleva.

  • art. 115 c.p.c.

    Quanto al primo profilo di doglianza (violazione dell’art. 115 c.p.c.), è sufficiente osservare che la Corte d’appello ha ben evidenziato (a pag. 19 della motivazione) che le contestazioni concernenti la quantificazione dei consumi sono state svolte sia dal De Martino che dalla Rizzo, seppure in modo generico, cosicché non può ritenersi, a fronte di tale accertamento del giudice di merito, che i consumi dichiarati dall’odierna ricorrente incidentale dovessero intendersi “non contestati”.

    Non opera il principio di non contestazione quando il giudice di merito accerta che la controparte ha contestato, anche se genericamente, la quantificazione dei consumi.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L'argomento è suggestivo ma fragile: la ricostruzione dei consumi, anche se originata da una manomissione, attiene comunque ad energia che si assume consumata (o comunque riferibile all'utenza), sicché la sua natura di "spesa di utenza" piuttosto che di obbligazione risarcitoria dipende dalla qualificazione della pretesa di SEN, che ha azionato un credito derivante da consumi non rilevati, ma presunti, e non un'azione risarcitoria da illecito.

    La qualificazione dell’obbligazione assunta contrattualmente dipende dalla natura della pretesa effettivamente azionata: la richiesta di pagamento per energia consumata ma non registrata è trattata come credito per spese di utenza, non come domanda risarcitoria per la manomissione.

  • art. 2697 c.c.

    Anche qui vale la distinzione già illustrata: l'orientamento che grava il somministrante della prova del corretto funzionamento del contatore riguarda i casi di malfunzionamento/contestazione dei consumi, mentre nell'ipotesi di manomissione accertata il somministrante può provare l'ammontare per presunzioni e grava sull'utente l'onere di contestare specificamente e di dimostrare la sproporzione.

    In caso di manomissione accertata, il somministrante può stimare e provare l’ammontare dei consumi per presunzioni; l’utente deve formulare contestazioni specifiche e dimostrare l’eventuale sproporzione.

  • art. 91 c.p.c.

    Nella specie la Corte, con riguardo alle spese del giudizio di primo grado, ha così motivato: “La constatazione che le difese di Rizzo Charlotte sono state prevalentemente rivolte contro SEN, che De Martino Alberto è comunque responsabile (in quanto contraente) della custodia del gruppo di misura e che parte dei consumi è riferibile allo stesso De Martino Alberti, giustifica appieno la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra le predette parti”; relativamente alle spese del giudizio di secondo grado, ha fondato la compensazione oltre che sulle medesime ragioni esposte per le spese del giudizio di primo grado anche sulla reciproca soccombenza.

    La statuizione sulle spese va valutata secondo la motivazione resa dal giudice di merito; nella vicenda la compensazione è stata confermata in ragione delle specifiche circostanze indicate e della reciproca soccombenza in appello.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Anzitutto, va premesso che si applica l’art. 92 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis, in base al quale la decisione del giudice di merito di compensare le spese è censurabile in sede di legittimità, per violazione di legge, quando la relativa motivazione, che deve fondarsi sulla interpretazione della norma elastica di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. e del parametro delle "gravi ed eccezionali ragioni", sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea.

    La compensazione delle spese è censurabile in Cassazione per violazione di legge se la motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni è palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    La disposizione individua il contributo unificato dovuto per il ricorso, al cui importo è parametrato l’ulteriore contributo previsto in caso di rigetto, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    La disposizione ha inserito la regola dell’ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte per i ricorsi rigettati, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie di somministrazione, la regola che pone sul somministrante l’onere di provare il corretto funzionamento del contatore riguarda il malfunzionamento o la contestazione dei consumi registrati; se è accertata una manomissione che rende inattendibili le registrazioni, il credito per l’energia non rilevata può essere provato anche per presunzioni, mediante criteri tecnici o metodologici non arbitrari, compresa la potenza tecnicamente prelevabile.
  • Quando la ricostruzione dei consumi deriva da una manomissione dolosa, il limite di 365 giorni previsto dalla disciplina regolatoria richiamata per guasti o malfunzionamenti accidentali non si applica.
  • Il verbale dell’accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti in presenza del verbalizzante, ma non delle valutazioni tecniche sulla percentuale di alterazione né della data retroattiva di inizio della manomissione.
  • L’esistenza e la specificità di una contestazione processuale, rilevanti ai fini del principio di non contestazione, sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, poiché richiedono di interpretare contenuto e ampiezza delle domande e delle deduzioni delle parti.
  • La contestazione dell’an e del quantum della pretesa per consumi non registrati può essere qualificata, nel concreto contesto processuale, come contestazione implicita della concreta sussistenza dell’obbligo di manleva.
  • Se il somministrante agisce per ottenere il pagamento di energia consumata ma non registrata, la pretesa è qualificata come credito per consumi o spese di utenza e non, per ciò solo, come risarcimento del danno da manomissione; la distinzione incide sulla portata dell’impegno contrattuale del terzo al pagamento delle utenze.
  • In caso di manomissione accertata, l’utente che contesta la ricostruzione dei consumi deve formulare contestazioni specifiche e dimostrare la sproporzione degli importi; le contestazioni generiche non impediscono al giudice di ritenere provata la quantificazione presuntiva.
  • La compensazione delle spese è censurabile in Cassazione per violazione di legge quando la motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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