Cassazione Civile, Ordinanza n. 20173/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava una sentenza della CTR del Veneto che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. La lite riguardava una cartella di pagamento emessa per recuperare importi corrispondenti a due avvisi di accertamento, relativi al maggior imponibile recuperato a tassazione per gli anni 2003 e 2004 in conseguenza dell'utilizzo di agevolazioni fiscali poi ritenute incompatibili con il mercato comune dalla Commissione europea come aiuti di Stato. Nel ricorso per cassazione la società deduceva cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa lettura del dispositivo in udienza pubblica ai sensi dell'art. 47-bis d.lgs. 546/1992; 2) inammissibilità dell'appello erariale per tardiva costituzione, assumendo la riduzione dei termini processuali; 3) violazione delle norme su decadenza e prescrizione, sostenendo che la pretesa derivasse non da aiuti di Stato ma da mera non spettanza del beneficio, con conseguente applicabilità dell'art. 25 d.P.R. 602/1973; 4) ulteriore censura sulla medesima questione, contestando l'applicazione delle regole comunitarie e del termine decennale; 5) nullità/inesistenza della notifica della cartella, perché eseguita direttamente a mezzo posta dal concessionario senza relata.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e cinque i motivi. Ha ritenuto infondate le censure processuali fondate sull'art. 47-bis d.lgs. 546/1992 perché i termini dimidiati e le modalità accelerate si applicano solo alle controversie in cui sia stata chiesta e concessa la sospensione cautelare dell'atto di recupero di aiuti di Stato, circostanza non ricorrente nel caso concreto. Ha poi affermato che, trattandosi effettivamente di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, non era applicabile la decadenza di cui all'art. 25 d.P.R. 602/1973, bensì il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., in conformità ai principi di effettività del diritto UE e alla giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia. Ha inoltre escluso l'inesistenza della notifica della cartella, ricordando che la notificazione a mezzo posta da parte del concessionario è valida senza relata e, comunque, l'eventuale vizio sarebbe stato sanato dal raggiungimento dello scopo, essendo la cartella stata ricevuta e tempestivamente impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti.
Norme richiamate
I termini dimidiati e le speciali regole processuali per l'appello si applicano solo alle controversie in materia di recupero di aiuti di Stato nelle quali il contribuente abbia chiesto e ottenuto la sospensione cautelare dell'atto impugnato.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività dell'appello erariale; la Corte esclude l'applicabilità della disciplina accelerata invocata.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla costituzione dell'appellante; la censura è respinta perché basata su un'erronea applicazione dei termini ridotti.
art. 24, comma 4, L. 25 gennaio 2006, n. 29
La Corte lo coordina con la disciplina UE sul recupero degli aiuti di Stato, escludendo che fondi una decadenza interna incompatibile con il principio di effettività.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973
La decadenza per la notifica della cartella non si applica al recupero di aiuti di Stato incompatibili, perché la pretesa segue la disciplina propria del recupero degli aiuti e il termine ordinario di prescrizione.
Per il recupero degli aiuti di Stato incompatibili opera il termine ordinario decennale di prescrizione.
La cartella può essere notificata a mezzo posta dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica.
L'eventuale nullità della notifica è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, come avvenuto nel caso di specie con la ricezione e tempestiva impugnazione della cartella.
artt. 14 e 15 regolamento (CE) n. 659/1999
Le procedure di recupero degli aiuti incompatibili sono regolate dal diritto nazionale, ma nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività del diritto dell'Unione.
art. 108 TFUE
Il principio di effettività del recupero degli aiuti di Stato prevale sui limiti nazionali di decadenza o prescrizione che rendano impossibile o eccessivamente difficile il recupero.
Massime di principio
- Nel recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, le norme processuali nazionali speciali e acceleratrici si applicano solo se la controversia rientra espressamente nel perimetro normativo previsto, ossia quando l'atto sia stato impugnato con sospensione cautelare concessa.
- L'azione di recupero di un aiuto di Stato incompatibile è giuridicamente autonoma rispetto alla pretesa fiscale ordinaria: non si applicano automaticamente i termini decadenziali previsti per l'accertamento o la riscossione tributaria, ma il termine ordinario di prescrizione decennale, salvo diversa disciplina compatibile con il diritto UE.
- L'eccezione relativa a decadenza o prescrizione deve essere coerente con il tipo di pretesa effettivamente azionata e non può essere rimodulata in cassazione rispetto a quanto dedotto nei gradi di merito; la nuova prospettazione è inammissibile.
- L'interpretazione di un avviso di accertamento o di altro atto amministrativo non normativo è valutazione di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione di specifici canoni ermeneutici, che il ricorrente deve indicare puntualmente.
- La notifica della cartella esattoriale a mezzo posta da parte del concessionario è valida senza relata di notifica; in ogni caso, il vizio formale è sanato quando il destinatario riceve l'atto e lo impugna tempestivamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20071/2022 del 22/06/2022
- ordinanza_civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20072/2022 del 22/06/2022
- ordinanza_civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20073/2022 del 22/06/2022
- ordinanza_civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20087/2022 del 22/06/2022
- ordinanza_civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20088/2022 del 22/06/2022
- ordinanza_civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20089/2022 del 22/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →