Cassazione Civile, Ordinanza n. 31010/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione contro l'annullamento di una serie di cartelle di pagamento. Il ricorso era fondato su tre censure: 1) violazione dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992, per avere la CTR affermato un parziale difetto di giurisdizione sulle pretese riferite a crediti non tributari, mentre il ricorrente sosteneva la giurisdizione del giudice tributario; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 62, comma 1, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR escluso che la richiesta all'agente della riscossione di copia dell'estratto di ruolo potesse riaprire i termini di impugnazione della cartella non tempestivamente opposta; 3) nullità della sentenza per omesso esame, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., della circostanza che le cartelle risultavano notificate al suo indirizzo, ma nelle mani della suocera residente in un diverso appartamento del medesimo fabbricato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, e inammissibile il terzo. Ha affermato che, in materia di fermo amministrativo e ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973, la giurisdizione va ripartita tra giudice tributario e ordinario in base alla natura tributaria o meno del credito, con conseguente attrazione alla giurisdizione ordinaria dei crediti non tributari richiamati. Ha poi ribadito che l'estratto di ruolo è atto interno dell'amministrazione e non è autonomamente impugnabile, salvo che sia impugnato insieme all'atto impositivo non notificato. Infine ha rilevato che il vizio di omesso esame non era configurabile perché la CTR aveva comunque affrontato la questione della notifica delle cartelle e, in ogni caso, il fatto dedotto non integrava un fatto storico decisivo discusso tra le parti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La giurisdizione tributaria non si estende alle pretese che abbiano natura non tributaria; per i crediti non tributari la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Per fermo amministrativo e ipoteca la giurisdizione si ripartisce in base alla natura tributaria o meno del credito sottostante.
Non consente di fondare la censura su un preteso omesso esame quando il fatto sia stato comunque affrontato dal giudice di merito.
art. 62, comma 1, d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione alla dedotta violazione nel giudizio tributario; la Corte non ravvisa l'errore denunciato.
L'interesse ad agire richiede concretezza e attualità; in difetto non è ammissibile un'azione di accertamento negativo del tributo nel processo tributario.
La Corte ha qualificato e scrutinato i motivi secondo i diversi vizi dedotti, rigettando quelli infondati e dichiarando inammissibile il motivo ex n. 5 per mancata configurabilità dell'omesso esame.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- In tema di fermo amministrativo e ipoteca iscritti a garanzia di crediti iscritti a ruolo, la giurisdizione si determina in base alla natura del credito sottostante: se il credito è tributario, la controversia appartiene al giudice tributario; se il credito è non tributario, appartiene al giudice ordinario.
- L'estratto di ruolo, quale atto interno dell'amministrazione, non è autonomamente impugnabile; può essere fatto valere solo unitamente all'atto impositivo o al ruolo/cartella non notificati, purché sussista un interesse concreto e attuale ad agire.
- Il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la circostanza dedotta sia stata comunque considerata dal giudice di merito o non integri un vero fatto storico discusso tra le parti.
- Nel processo tributario non è configurabile, in via generale, un'azione di accertamento negativo del tributo sganciata dall'impugnazione dell'atto impositivo o della cartella; l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale.
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