Cassazione Civile, Ordinanza n. 33361/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha determinato sinteticamente, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il reddito di un contribuente per gli anni 2007 e 2008, sulla base di indici di capacità contributiva ritenuti non coerenti con i redditi dichiarati. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo, tra l'altro, l'assenza dei presupposti del redditometro, la nullità degli atti per difetto di sottoscrizione, l'erronea applicazione delle sanzioni e la mancanza del contraddittorio procedimentale e della garanzia informativa di cui all'art. 12, comma 2, L. n. 212/2000. La CTP aveva accolto i ricorsi ritenendo insussistente il requisito temporale richiesto dalla norma sull'accertamento sintetico; la CTR, pur ritenendo inutilizzabile una produzione documentale bancaria tardiva, aveva poi accolto l'appello incidentale del contribuente per violazione dell'art. 12, comma 2, L. n. 212/2000. In cassazione, l'Agenzia ha censurato l'applicazione dell'art. 12, comma 2, sostenendo che la garanzia informativa opera solo nelle verifiche nei locali del contribuente e non negli accertamenti cd. 'a tavolino'. Il contribuente ha resistito proponendo ricorso incidentale condizionato: ha contestato la ritenuta tardività di documenti bancari e successori che, a suo dire, dimostravano la disponibilità di somme idonee a superare la presunzione redditometrica; ha inoltre dedotto l'omessa considerazione del nuovo redditometro, del contraddittorio preventivo ex art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 e della disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, affermando che l'obbligo di informare il contribuente della facoltà di farsi assistere da un professionista ex art. 12, comma 2, L. n. 212/2000 presuppone l'inizio di una verifica fiscale svolta nei locali del contribuente, circostanza assente nel caso di specie, trattandosi di meri avvisi di accertamento sintetico emessi a tavolino. Ha inoltre accolto il primo e il quarto motivo del ricorso incidentale condizionato del contribuente, rilevando che la CTR aveva erroneamente considerato tardiva la documentazione bancaria relativa a un bonifico di euro 483.000,00 e quella relativa a somme percepite per successione ereditaria, poiché entrambe risultavano tempestivamente prodotte nei termini di legge. Ha invece rigettato il settimo motivo del ricorso incidentale condizionato sul contraddittorio preventivo, ribadendo che per gli accertamenti sintetici relativi alle annualità anteriori al 2009 non operava ancora l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. Gli altri motivi incidentali sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, L. n. 212/2000
diritto del contribuente ad essere informato della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria
La garanzia informativa opera solo quando la verifica fiscale si svolge nei locali del contribuente ed è iniziata in loco; non si estende agli accertamenti a tavolino.
art. 38, commi 4, 5, 6 e 7, d.P.R. n. 600/1973
accertamento sintetico del reddito complessivo
Per le annualità anteriori all'entrata in vigore della riforma del 2010, il contraddittorio preventivo specifico non era obbligatorio per gli accertamenti sintetici; l'onere del contribuente resta quello di dimostrare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla sottoscrizione dell'atto, ma la decisione di legittimità non si fonda su tale profilo.
Invocato dall'Ufficio per contestare la tardiva produzione documentale in appello; la Corte ha ritenuto invece tempestive le produzioni rilevanti.
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
deposito dei documenti almeno 20 giorni liberi prima dell'udienza
La documentazione bancaria e quella successoria risultavano depositate nel rispetto del termine processuale previsto.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo incidentale sulla possibilità di produrre documenti in appello, ma assorbito dall'accoglimento del primo motivo incidentale.
Richiamato nei motivi incidentali per omessa pronuncia; i relativi motivi sono stati in parte assorbiti e in parte ritenuti infondati o non decisivi.
art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973
obbligo di invitare il contribuente a comparire e poi avviare l'accertamento con adesione
La disposizione, nella versione introdotta nel 2010, si applica alle annualità dal 2009 in avanti; non vale retroattivamente per gli accertamenti sui redditi 2007 e 2008.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
Richiamato solo ai fini della richiesta di disapplicazione delle sanzioni, motivo assorbito dalla cassazione con rinvio.
Richiamato solo ai fini della richiesta di disapplicazione delle sanzioni, motivo assorbito dalla cassazione con rinvio.
Massime di principio
- La garanzia del contribuente di essere informato della facoltà di farsi assistere da un professionista, prevista dallo Statuto del contribuente, presuppone una verifica fiscale svolta con accesso nei locali del contribuente e non è applicabile agli accertamenti meramente documentali o a tavolino.
- Nei giudizi tributari, la documentazione prodotta entro il termine processuale di cui all'art. 32 d.lgs. n. 546/1992 non può essere esclusa come tardiva; il giudice deve valutarla nel merito se tempestivamente depositata.
- In tema di accertamento sintetico, per le annualità anteriori alla decorrenza della riforma del 2010 non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo espressa previsione normativa applicabile ratione temporis.
- Il contribuente può vincere la presunzione redditometrica dimostrando l'esistenza di redditi esenti o comunque non imponibili, purché la prova sia documentale e tempestivamente acquisita al processo.
- La violazione di una garanzia procedimentale priva di specifica sanzione non comporta automaticamente la nullità dell'atto impositivo, occorrendo verificare la concreta incidenza difensiva del vizio e la sua previsione normativa come causa di invalidità.
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