Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22311/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla querela penale presentata da Boccanera, ritenuta poi infondata e qualificata come calunnia. Sostenevano che il querelante fosse consapevole dell'innocenza dei querelati e avesse quindi agito con dolo nella presentazione della querela, richiedendo la responsabilità civile ex art. 2043 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata e logicamente coerente nella valutazione delle prove, non essendosi dimostrata la consapevolezza (il dolo) del querelante circa l'innocenza dei querelati. La Cassazione ha confermato il principio secondo cui, per ottenere il risarcimento per denuncia o querela calunniosa, è necessario provare sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi del reato di calunnia; altrimenti la mera infondatezza della denuncia non basta a fondare la responsabilità civile. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati in solido al rimborso delle spese processuali del resistente e al versamento dell'eventuale contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai criteri di valutazione e motivazione della decisione; concerne la formazione della prova e la valutazione del giudice del merito

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle contestazioni sulla valutazione delle prove e sulla ripartizione dell'onere della prova

  • art. 132 c.p.c.

    Richiesto per i profili relativi all'obbligo di motivazione della sentenza e ai casi di carenza o incongruità della motivazione (in particolare il n. 4 sul difetto di motivazione)

  • art. 128 disp. att. c.p.c.

    Norma richiamata insieme alle regole processuali in tema di motivazione e procedimento (citata nel quadro delle censure sulla motivazione della decisione)

  • art. 368 c.p. (calunnia)

    Norma penale che definisce il reato di calunnia: la Corte ha sottolineato che per fondare la responsabilità civile derivante da querela/denuncia bisogna provare gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di calunnia

  • art. 2043 c.c.

    Fondamento della domanda risarcitoria (illecito civile). La decisione ribadisce che l'illecito civile derivante da denuncia/querela sussiste solo se si accertano gli elementi del reato di calunnia

  • art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

    Motivi di ricorso per cassazione invocati (vizi di motivazione e violazione di norme): la Corte ricorda i limiti del sindacato in sede di legittimità sulla valutazione di merito

  • art. 654 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle censure di legittimità presentate dalla ricorrente incidentale; norma procedurale citata nel quadro delle impugnazioni (riferimento procedurale senza incidere sul merito delle valutazioni probatorie)

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Per ottenere il risarcimento per una denuncia o querela rivelatasi infondata occorre provare non solo l'inesattezza della denuncia, ma anche gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di calunnia (cioè la condotta materiale e la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato).
  • La valutazione della prova e la ricostruzione dei fatti appartengono al giudice di merito: la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione o per errori di diritto, e non per rimettere in discussione il libero apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito.
  • La presentazione di una denuncia o querela è, in linea di principio, un adempimento di un dovere di segnalazione di fatti illeciti e tutela l'interesse pubblico; per evitare che tale tutela sia frustrata, la legge richiede un onere probatorio rigoroso per chi chiede il risarcimento per presunta calunnia.
  • Se l'azione penale viene perseguita d'ufficio dal Pubblico Ministero, l'intervento dell'azione pubblica può interrompere il nesso causale fra la denuncia e il danno, salvo che sia provata la calunnia che integri gli elementi del reato.
  • Le censure sulla valutazione dei fatti in sede di legittimità devono essere incentrate su vizi di motivazione ben descritti; non è ammissibile trasformare in motivo di diritto una semplice diversa ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito.
  • In caso di rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e possono essere caricate in solido su più ricorrenti con identità di posizione processuale; inoltre la Corte può rilevare l'obbligo di eventuali contributi unificati a carico del ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.