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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30727/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello emessa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione agli artt. 157, 159 e 161 c.p. Per la difesa, il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare estinto per prescrizione il reato contravvenzionale indicato nel ricorso, ritenendo decorso il termine massimo di prescrizione dalla data del fatto, indicata al 30 ottobre 2018. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso confondeva il titolo di reato: la sentenza impugnata non riguardava il reato contravvenzionale evocato dalla difesa, bensì il delitto di cui all'art. 73, comma 1, e art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in materia di stupefacenti. Poiché il termine di prescrizione di tale delitto non risultava decorso alla data della decisione impugnata, né risultava decorso al momento della pronuncia di legittimità, il motivo è stato ritenuto infondato e il ricorso dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabili cause di proscioglimento e non essendo maturata la prescrizione del reato effettivamente contestato. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., è ammissibile il ricorso per cassazione per dedurre l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già maturata prima della sentenza, ma nel caso concreto la prescrizione non riguardava il delitto effettivamente oggetto della decisione.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere la maturazione della prescrizione del reato contestato

  • art. 159 c.p.

    richiamato dalla difesa in tema di sospensione del corso della prescrizione

  • art. 161 c.p.

    richiamato dalla difesa in tema di effetto interruttivo e termine massimo di prescrizione

  • art. 599-bis c.p.p.

    consente la decisione in camera di consiglio della Corte di appello quando le parti concordano sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e rinunciano agli altri

  • art. 589 c.p.p.

    richiamato come forma procedurale per la richiesta di concordato in appello

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato nel principio giurisprudenziale secondo cui, nel concordato in appello, non sono deducibili doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento non rilevate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    comma 1; comma 80, comma 2

    indicato dalla Corte come il reato effettivamente oggetto della sentenza impugnata, in materia di stupefacenti

  • art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011

    evocato dalla difesa come reato contravvenzionale asseritamente prescritto, ma ritenuto dalla Corte non corrispondente al fatto oggetto della decisione

  • L. n. 103 del 2017

    richiamata per la modifica del codice di rito che ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 3 agosto 2017

    data di entrata in vigore delle modifiche richiamate dalla Corte

Massime di principio

  • Nel ricorso contro una sentenza emessa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo i vizi che riguardano la formazione del consenso, l'eventuale dissenso del Procuratore generale o la difformità della decisione rispetto al concordato, mentre non sono ammissibili censure relative ai motivi rinunciati o alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La deduzione della prescrizione in cassazione è ammissibile anche contro la sentenza resa in concordato in appello, ma solo se l'estinzione del reato era già maturata prima della pronuncia impugnata.
  • Quando il ricorso assume la prescrizione di un reato diverso da quello effettivamente oggetto della sentenza impugnata, la censura è infondata e non può condurre all'annullamento.
  • Ai fini della verifica della prescrizione, il giudice di legittimità deve avere riguardo al titolo di reato effettivamente deciso nella sentenza impugnata, non a una diversa qualificazione prospettata erroneamente dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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