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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23523/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso regolamento necessario di competenza contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la loro istanza di sospensione della procedura esecutiva. La procedura esecutiva era stata avviata in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei loro confronti quali fideiussori di una società debitrice principale, entro i limiti delle fideiussioni omnibus prestate. Essi avevano evidenziato la pendenza di vari giudizi di cognizione nei quali si discuteva della nullità o invalidità del titolo esecutivo, dei mutui garantiti, del conto corrente e delle fideiussioni omnibus, nonché dell'asserita inefficacia/inesistenza della cessione del credito. Sostenevano che tali giudizi integrassero un rapporto di pregiudizialità necessaria rispetto all'esecuzione e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sospendere il processo ex art. 295 c.p.c., anche d'ufficio. Con i due motivi denunciavano, in sostanza, la falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. e della disciplina sulla sospensione necessaria, lamentando che il Tribunale non avesse valorizzato la pregiudizialità logico-giuridica tra i giudizi pendenti e la procedura esecutiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. non è esperibile contro il provvedimento che neghi la sospensione del processo, poiché la norma prevede un controllo immediato solo sul provvedimento che concede la sospensione. Ha inoltre ribadito che, nel processo esecutivo, contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati nell'esercizio dei poteri di gestione della procedura, il rimedio esperibile è l'opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza. Di conseguenza, entrambi i motivi sono stati reputati inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con applicazione anche del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria riguarda il processo di cognizione e non può essere invocata, in via diretta, per imporre la sospensione del processo esecutivo secondo il rimedio azionato nel caso concreto

  • art. 42 c.p.c.

    il regolamento necessario di competenza è rimedio eccezionale esperibile solo nei casi previsti, e non contro il diniego di sospensione del processo

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato per chiarire la disciplina del regolamento di competenza e la legittimazione del difensore munito di procura nel processo di merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quale rito di trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma evocata dai ricorrenti per denunciare la falsa applicazione di legge

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato come riferimento della disciplina delle opposizioni nel processo esecutivo

  • art. 623 c.p.c.

    richiamato come disposizione del processo esecutivo relativa alla sospensione nelle ipotesi previste dalla legge

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato perché era stata proposta opposizione all'esecuzione in altro procedimento

  • art. 105 c.p.c.

    richiamato in relazione all'intervento spiegato in un diverso giudizio di opposizione

  • art. 1957 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'estinzione della fideiussione

  • art. 58 TUB

    richiamato dai ricorrenti per contestare la validità/efficacia della cessione del credito e la titolarità del creditore procedente

  • artt. 48 e 479 c.p.

    richiamati dai ricorrenti per sostenere profili di possibile falsa attestazione del credito e di errore del giudice dell'esecuzione

  • art. 6 CEDU

    richiamato per escludere che la soluzione di inammissibilità del regolamento leda il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale

  • art. 363-bis c.p.c.

    richiamato con riferimento agli effetti dell'indirizzo delle Sezioni Unite sulle questioni di diritto UE

  • art. 13, primo comma, quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale base dell'inserimento della previsione sul contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Il regolamento necessario di competenza non è esperibile contro il provvedimento che rigetta l'istanza di sospensione del processo, perché l'art. 42 c.p.c. consente il controllo immediato solo sull'ordinanza che la concede.
  • Nel processo esecutivo, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che incidono sullo svolgimento della procedura non si impugnano con regolamento di competenza, ma con gli strumenti tipici dell'esecuzione, in particolare l'opposizione agli atti esecutivi quando ne ricorrano i presupposti.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. opera nel processo di cognizione e non può essere automaticamente trasposta al processo esecutivo per ottenere l'arresto della procedura in presenza di giudizi di impugnazione del titolo o di contestazioni sulla titolarità del credito.
  • La pendenza di giudizi sulla validità del titolo esecutivo, del rapporto garantito o della cessione del credito non comporta di per sé la sospensione del processo esecutivo, salvo che il titolo esecutivo sia stato sospeso nella sua efficacia o successivamente caducato nei modi previsti dalla legge.
  • La tutela del consumatore o le indicazioni provenienti dal diritto dell'Unione non ampliano l'ambito oggettivo del regolamento di competenza previsto dal diritto interno, quando il rimedio sia inammissibile per la natura del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoFideiussioneMutuoConto correnteCessione del credito
RamiProcesso civileEsecuzioniBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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