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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28971/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 50% delle somme trattenute dal sostituto d'imposta a titolo di IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005. Il contribuente aveva chiesto l'applicazione della disciplina agevolativa prevista per i residenti nei comuni della provincia di Catania colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2002. La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione e confermato il primo grado favorevole al contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, dell'art. 38 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 1, comma 1011, l. 296/2006, come modificato, sostenendo che l'istanza di rimborso presentata l'11 aprile 2011 fosse tardiva perché soggetta al termine di decadenza biennale decorrente dal 1° gennaio 2007.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che all'istanza di rimborso dell'eccedenza d'imposta relativa agli anni 2002-2005, derivante dalla riduzione del 50% prevista dalla normativa agevolativa per i residenti nei comuni colpiti dal sisma e dagli eventi vulcanici dell'ottobre 2002, si applica il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, decorrente dal 1° gennaio 2007. Poiché la domanda era stata presentata solo l'11 aprile 2011, essa era tardiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità della questione; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'intimato soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione e/o falsa applicazione

    È stato il parametro di legittimità invocato per censurare l'errore di diritto della sentenza impugnata sulla tempestività dell'istanza di rimborso.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Si applica alla domanda di rimborso in questione il termine di decadenza biennale, decorrente dal 1° gennaio 2007.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte, nella motivazione riportata, valorizza però principalmente il termine decadenziale di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992.

  • art. 1, comma 1011, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    Ha introdotto la riduzione del 50% delle imposte per i residenti nei comuni della provincia di Catania colpiti dagli eventi sismici e vulcanici dell'ottobre 2002, generando l'eccedenza d'imposta poi chiesta a rimborso.

  • art. 36-bis d.l. 31 dicembre 2007, n. 248

    È citato come norma di novella dell'art. 1, comma 1011, l. 296/2006.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • L'istanza di rimborso di un'eccedenza d'imposta che discenda da una disposizione agevolativa sopravvenuta soggiace al termine decadenziale previsto per i rimborsi tributari, con decorrenza dal momento in cui la disciplina agevolativa entra in vigore, salvo diversa previsione espressa.
  • Quando il fatto storico e il quadro normativo sono già compiutamente accertati, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, rigettando la domanda originaria se questa risulta tardiva.
  • La tempestività dell'istanza di rimborso costituisce un presupposto indefettibile dell'azione; il suo mancato rispetto comporta la decadenza dal diritto al rimborso, senza possibilità di accoglimento nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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