Cassazione Civile, Ordinanza n. 04632/2024 del 21/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La vicenda riguarda il trattenimento di un cittadino straniero presso un C.P.R. in esecuzione di un decreto di espulsione. In primo grado il Giudice di pace aveva convalidato il trattenimento disposto dal Questore, ritenendo sussistente il rischio di fuga; successivamente il Tribunale aveva convalidato un nuovo trattenimento adottato dopo la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, ritenuta strumentale a ritardare l'espulsione, e aveva poi prorogato il trattenimento. Il ricorrente ha proposto tre ricorsi per cassazione: contro la convalida del Giudice di pace, contro la convalida del Tribunale e contro la proroga. Nei motivi deduce, in sintesi: 1) omessa motivazione e violazione delle norme sulla dichiarazione di presenza, assumendo di aver già assolto l'obbligo di dichiarazione all'ingresso in Italia e che quindi il decreto di espulsione presupposto fosse illegittimo; 2) tardività del decreto questorile di trattenimento rispetto alla manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale, sostenendo che tale volontà dovesse far decorrere il termine di registrazione della domanda e non potesse essere ignorata ai fini della libertà personale; 3) illegittimità della proroga del trattenimento per mancanza dei presupposti sostanziali e per tardività/titolo inesistente, oltre a censurare la mancata considerazione dell'illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto. La Corte ha ritenuto fondati il primo ricorso, il secondo motivo del secondo ricorso e il terzo motivo del terzo ricorso, osservando che il giudice della convalida del trattenimento deve verificare anche la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, se specificamente dedotta; nel caso concreto il provvedimento impugnato era privo di motivazione sulla dedotta dichiarazione di presenza effettuata all'ingresso, sicché il giudice di pace avrebbe dovuto accertare il fatto allegato. L'omissione ha determinato la nullità e cassazione senza rinvio della convalida, con invalidità derivata anche dei successivi provvedimenti di convalida e proroga. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti superflui.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto i motivi ritenuti fondati e ha cassato senza rinvio i provvedimenti impugnati, dichiarando la nullità della convalida del trattenimento e l'invalidità derivata della successiva convalida e della proroga. Ha ritenuto superfluo l'esame degli altri motivi. Le spese dei gradi sono state compensate, in ragione della novità della decisione. La Corte ha rilevato che, essendo ormai ampiamente decorsi i termini di trattenimento, non era necessario un rinvio al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, L. n. 68/2007
L'obbligo di dichiarazione di presenza rileva ai fini dell'espulsione solo se non sia già stato assolto all'ingresso o comunque nei termini previsti; se lo straniero allega di averla effettuata all'arrivo, il giudice della convalida deve verificare la circostanza dedotta.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Fondamento del motivo di ricorso per nullità del provvedimento per omessa motivazione/esame di deduzioni decisive.
art. 6, commi 2, 3, 5 e 7, D.Lgs. n. 142/2015
La Corte richiama la disciplina del trattenimento del richiedente protezione internazionale, affermando che la domanda non può neutralizzare automaticamente il trattenimento se sia strumentale, ma il giudice deve comunque verificare la regolarità e i presupposti del titolo, inclusa la manifesta illegittimità dell'atto presupposto.
Norma richiamata quale base del trattenimento e della convalida in materia di espulsione dello straniero.
art. 13 Cost.
Richiamato a tutela della libertà personale rispetto alle misure di trattenimento.
Richiamato dai motivi sulla procedura di protezione internazionale e sui termini connessi.
art. 35-bis, comma 4, D.Lgs. n. 25/2008
Richiamato in relazione alla sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione territoriale e ai suoi effetti sul trattenimento.
art. 5, par. 1, lett. f), CEDU
Richiamato come parametro convenzionale della privazione della libertà dello straniero in funzione espulsiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero il controllo del giudice non può limitarsi alla sola verifica formale dei presupposti immediati della misura, ma deve estendersi anche alla manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o allontanamento che ne costituisce il necessario presupposto, se tale illegittimità sia specificamente dedotta.
- Se lo straniero allega di avere già assolto l'obbligo di dichiarazione di presenza all'ingresso nel territorio nazionale, il giudice della convalida deve esaminare e accertare il fatto dedotto; l'omissione di tale verifica rende nullo il provvedimento di convalida per difetto di motivazione e di effettivo scrutinio del presupposto espulsivo.
- La protezione internazionale e le relative scansioni procedimentali non escludono di per sé il trattenimento, ma la legittimità della misura resta subordinata alla verifica dei presupposti di legge e della non manifesta illegittimità dell'atto presupposto; ove il titolo originario venga meno o risulti invalido, i successivi provvedimenti di convalida e proroga restano travolti per invalidità derivata.
- Quando l'accoglimento del ricorso comporta la sopravvenuta inutilità del rinvio per l'intervenuto decorso dei termini massimi di trattenimento, la Cassazione può cassare senza rinvio il provvedimento impugnato.
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