Cassazione Civile, Ordinanza n. 02469/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti impugnavano la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello principale dell'Ufficio e rigettato i loro appelli incidentali, in una controversia relativa a un avviso di accertamento per IRPEF e IRAP sull'anno d'imposta 2008, per maggior reddito d'impresa pari a euro 71.578,47. L'accertamento traeva origine da un processo verbale di constatazione non notificato insieme all'atto impositivo e privo della sottoscrizione del contribuente, conosciuto solo tramite accesso agli atti. La CTP aveva accolto parzialmente i ricorsi ritenendo corretta la compensazione tra ricavi da cessione di un complesso immobiliare e costi sostenuti per rimborsare mutui e cancellare ipoteche; la CTR aveva invece riformato la decisione, ritenendo che le poste considerate dalla CTP fossero finanziarie e non economiche e che la restituzione dei prestiti non rientrasse nelle voci del conto economico ex art. 2425 c.c. In cassazione i contribuenti deducevano cinque motivi: (1) omessa pronuncia/carenza di motivazione sulla mancata notifica e allegazione del PVC e sul preteso difetto di contraddittorio; (2) nullità per omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità dell'avviso; (3) omessa pronuncia sull'inapplicabilità dell'art. 86 TUIR alla plusvalenza da cessione del complesso immobiliare; (4) omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali sulla qualificazione delle poste di bilancio come finanziarie; (5) omessa valutazione dell'asserita nullità dell'avviso per difetto di motivazione e erronea qualificazione della somma di euro 889.000,00 come ricavo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, perché l'accertamento era "a tavolino" e quindi non si applicava l'art. 12, comma 7, L. 212/2000; inoltre l'avviso richiamava integralmente il PVC e i contribuenti ne avevano comunque avuto conoscenza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, rilevando anche che l'omessa pronuncia va dedotta ex art. 360, n. 4, c.p.c. e non come violazione di legge o vizio motivazionale. Ha respinto il terzo motivo, osservando che la CTR aveva implicitamente rigettato le eccezioni dei contribuenti con una motivazione logica e coerente, incompatibile con la tesi difensiva. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la censura riguardava la valutazione di deduzioni difensive e questioni, non l'omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo, sia perché fondato su una norma (art. 85 TUIR) non risultante nel thema decidendum di merito, sia perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza, imperniata sulla natura finanziaria delle poste e sull'esclusione del rimborso prestiti dal conto economico. Nessuna statuizione sulle spese per assenza di attività difensiva sostanziale della resistente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La doglianza per violazione di legge richiede un'erronea ricognizione della fattispecie astratta e un problema interpretativo sulla norma.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
L'omessa pronuncia va fatta valere come error in procedendo e violazione dell'art. 112 c.p.c., non come violazione di legge sostanziale o vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non l'omessa valutazione di deduzioni difensive o di questioni giuridiche.
L'omessa pronuncia integra un vizio di attività del giudice, rilevante come nullità della sentenza.
Le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale si applicano solo agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente, non all'accertamento a tavolino.
La motivazione per relationem è legittima se l'atto richiamato è allegato o se ne è riprodotto il contenuto essenziale, sufficiente a far comprendere la pretesa fiscale.
La CTR ha ritenuto che le poste considerate dovessero essere poste a confronto secondo la struttura del conto economico, escludendo le voci finanziarie come la restituzione dei prestiti.
La Corte ha rilevato che la norma era richiamata solo in cassazione e non risultava oggetto del giudizio di merito, con conseguente inammissibilità della censura.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica agli accertamenti c.d. "a tavolino", ma solo agli accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando, anche per relationem, consente al contribuente di comprendere integralmente la ragione della pretesa, mediante allegazione dell'atto richiamato o riproduzione del suo contenuto essenziale.
- L'omessa pronuncia deve essere dedotta come nullità processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c. e presuppone la mancata decisione su un capo di domanda o su una specifica domanda/eccezione, non la semplice mancata confutazione di argomenti o prove.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera insufficiente valutazione delle difese o delle questioni giuridiche prospettate.
- In sede di legittimità, il ricorso deve essere autosufficiente: se si denuncia l'omesso esame di un motivo di appello, occorre trascriverne il contenuto essenziale per consentire il controllo sulla decisività e sulla novità della questione.
- Quando la sentenza di merito adotta una ratio incompatibile con la tesi di parte, la domanda o l'eccezione devono intendersi implicitamente rigettate, senza necessità di una confutazione espressa di ogni argomento difensivo.
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