Cassazione Civile, Ordinanza n. 02660/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (promissario acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un fondo agricolo di proprietà di una fondazione privata ONLUS. La fondazione, dopo aver deciso di alienare i terreni e aver svolto una gara, comunicava al coltivatore diretto affittuario del fondo l'offerta ricevuta da un terzo, ai fini dell'esercizio della prelazione agraria. L'affittuario esercitava la prelazione e la vendita veniva conclusa con lui; la società aggiudicataria della gara agiva poi in giudizio chiedendo di accertare la nullità del contratto concluso con l'affittuario e il trasferimento del bene in suo favore ex art. 2932 c.c., sostenendo che, alla data dell'offerta/prelazione, il contratto di affitto fosse già scaduto e che quindi il diritto di prelazione non fosse più esercitabile. La Corte d'appello accoglieva la domanda della società, ritenendo che il contratto agrario fosse scaduto al 10 novembre 2010 e che l'affittuario non avesse più titolo per esercitare la prelazione; aggiungeva che la fondazione, pur essendo soggetto privato, si era vincolata alle regole della gara, ma eventuali vizi della procedura non erano opponibili nel giudizio civile dal soggetto che non aveva più diritto di prelazione. In cassazione l'affittuario deduceva, con un unico motivo, violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e del r.d. n. 827/1924, nonché omissione di pronuncia, sostenendo che la società attrice non potesse essere considerata aggiudicataria provvisoria per nullità del verbale d'asta e dell'avviso pubblico, poiché la procedura era soggetta alle norme sull'evidenza pubblica e tali vizi avrebbero dovuto comportare la disapplicazione o l'illegittimità dell'aggiudicazione. Sosteneva inoltre che la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare le censure già riproposte ex art. 346 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la parte di censura che assumeva la natura pubblicistica della fondazione o la sua soggezione alle regole dell'evidenza pubblica, perché il ricorrente non aveva offerto elementi idonei a dimostrare che l'ente avesse natura di organismo di diritto pubblico e tale questione non risultava trattata nei gradi di merito. Ha poi ritenuto infondata la doglianza relativa alla violazione delle regole del r.d. n. 827/1924, osservando che, esclusa la natura pubblica dell'ente, la vicenda resta regolata dal diritto privato e che eventuali vizi della procedura di gara, predisposta nell'interesse esclusivo del venditore per individuare il miglior acquirente, non si riflettono sul contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione e non possono essere fatti valere in sede civile da chi, peraltro, aveva già perso il titolo alla prelazione per scadenza del contratto di affitto. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come rimedio per ottenere il trasferimento coattivo del bene in favore del promissario acquirente vittorioso, subordinatamente al pagamento del prezzo
invocato dal ricorrente per omissione di pronuncia; la Corte non ravvisa la doglianza nei termini prospettati
invocato per asserita mancata contestazione dei fatti; la censura è ricondotta a doglianza priva di fondamento decisivo
invocato in relazione alla valutazione delle prove e degli atti di gara; la Corte non accoglie la censura
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte reputa non dimostrata la natura pubblica dell'ente e quindi infondata la pretesa
r.d. 16 marzo 1942, n. 827
le regole sui pubblici incanti e sulla pubblicità dell'avviso sono richiamate dal ricorrente, ma la Corte afferma che, in mancanza di natura pubblica dell'ente, eventuali vizi non incidono sul contratto di diritto privato
d.lgs. 4 dicembre 2006, n. 163
la Corte richiama i requisiti cumulativi dell'organismo di diritto pubblico per escluderne la configurabilità in capo alla fondazione
d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
richiamato per descrivere la natura delle ONLUS e il vincolo di esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Per qualificare un ente come organismo di diritto pubblico non basta richiamarne la funzione sociale o la soggezione volontaria a regole di gara: occorre allegare e dimostrare tutti i requisiti cumulativi previsti dalla disciplina di settore, inclusa una significativa influenza pubblica sull'ente.
- Se il soggetto alienante è di diritto privato e la procedura di vendita è stata predisposta nell'interesse esclusivo del venditore per selezionare il miglior acquirente, le eventuali irregolarità procedimentali non si traducono automaticamente in invalidità del contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione.
- Chi intende far valere in giudizio vizi della procedura di gara deve avere un titolo attuale e concreto a farlo valere: nel caso della prelazione agraria, il diritto non è esercitabile se, al momento dell'offerta, il rapporto agrario è già cessato per scadenza del termine.
- La permanenza di fatto nel fondo non equivale, di per sé, alla persistenza del titolo giuridico richiesto per l'esercizio della prelazione agraria, che presuppone la perdurante qualità di affittuario/cultivatore diretto.
- Le violazioni delle regole dell'evidenza pubblica non sono spendibili nel giudizio civile ordinario come causa di caducazione del contratto quando la controversia è ricondotta alla disciplina privatistica e non vi è legittimazione del soggetto che le deduce.
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