Cassazione Civile, Ordinanza n. 18230/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il provvedimento impugnato decideva su una tipica opposizione all'esecuzione per impignorabilità del bene e, pertanto, era appellabile e non ricorribile direttamente per cassazione come sentenza di primo grado. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una debitrice ha proposto opposizione nell'ambito di una procedura di espropriazione immobiliare avente ad oggetto beni siti in Colleferro, contestando la legittimità del pignoramento e dell'azione esecutiva. In Cassazione ha articolato otto motivi, deducendo: difetto di contraddittorio per la mancata partecipazione del coesecutato ritenuto litisconsorte necessario; invalidità dell'atto di pignoramento per difetto di ius postulandi e per contestata autenticità delle procure utilizzate nel giudizio presupposto e nel precetto; nullità degli atti dei creditori per asserito conflitto di interessi del difensore unico; illegittimità dell'espropriazione dell'immobile per intero, assumendo che il bene fosse aggredibile solo pro quota perché in comunione legale; insussistenza dei presupposti per l'aggressione esecutiva ex art. 2929-bis c.c.; mancanza di un atto di alienazione in frode al creditore e quindi opponibilità del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.; impignorabilità del bene perché destinato ai bisogni di famiglia di persona con disabilità ai sensi della l. n. 112/2016. La Corte ha però qualificato la controversia come opposizione all'esecuzione per impignorabilità e non come opposizione agli atti esecutivi; poiché la sentenza di primo grado, essendo tale opposizione, era impugnabile con appello e non con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame dei singoli motivi.
Norme richiamate
è richiamato solo per il deposito dell'ordinanza all'esito dell'adunanza camerale.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 21 gennaio 1994, n. 53
l'omessa attestazione di conformità della copia del controricorso non ne comporta l'inammissibilità se la conformità all'originale non è contestata.
art. 111, comma 7, Cost.
il ricorso è qualificabile come ricorso straordinario per cassazione solo per il fatto di essere proposto contro una sentenza di primo grado, ma resta inammissibile se il mezzo corretto era l'appello.
art. 360, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la qualificazione del ricorso straordinario avverso sentenza di primo grado.
norma richiamata quale fondamento dell'azione esecutiva contestata dalla ricorrente; la Corte non ne valuta il merito per l'inammissibilità del ricorso.
richiamato in relazione al vincolo di destinazione sul bene pignorato e alla sua opponibilità al creditore procedente.
invocata dalla ricorrente per sostenere l'impignorabilità del bene destinato ai bisogni di famiglia di persona con disabilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato insieme all'art. 13 per la disciplina del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel sistema delle opposizioni esecutive, il mezzo di impugnazione si individua in base alla qualificazione effettiva data dal giudice a quo; se tale qualificazione manca o è solo apparente, il giudice dell'impugnazione deve riqualificare d'ufficio la domanda ai fini anche dell'ammissibilità.
- Quando la controversia ha ad oggetto esclusivamente la legittimità del pignoramento per asserita impignorabilità del bene, si verte in opposizione all'esecuzione e la decisione di primo grado è impugnabile con appello, non con ricorso straordinario per cassazione.
- L'omessa attestazione di conformità della copia telematica del controricorso non determina, di per sé, inammissibilità se la parte avversaria non contesta la conformità dell'atto depositato all'originale ricevuto via PEC.
- La Corte di cassazione, rilevata l'inammissibilità del ricorso per errore nel mezzo di impugnazione, non esamina i motivi di merito dedotti contro la decisione impugnata.
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