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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35578/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ente teatrale aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per tributi riferiti ai periodi d’imposta 2002 e 2003. La contestazione riguardava, in particolare, la pretesa IVA: il contribuente sosteneva che dalle contabilizzazioni periodiche emergesse un credito IVA, utilizzabile anche in caso di omessa dichiarazione, e che l’Ufficio avesse erroneamente evidenziato a debito le chiusure periodiche IVA relative al modello 2002; contestava inoltre la sanzione del 30%. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che quest’ultimo non avesse preso posizione specifica sulle difese del contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 23 e 57 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR applicato in modo errato il principio di non contestazione, nonostante l’Ufficio avesse contestato integralmente le deduzioni sin dal primo grado; 2) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla legittimità della cartella; 3) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e dell’art. 54-bis d.P.R. 633/1972, per avere ritenuto non dovuti gli importi iscritti a ruolo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendolo fondato. Ha precisato che il giudizio era stato instaurato prima della modifica dell’art. 115 c.p.c. introdotta dalla l. 69/2009, quindi il principio di non contestazione nella formulazione vigente dopo tale riforma non era applicabile. Ha inoltre affermato che, nel processo tributario, l’omessa specifica presa di posizione dell’Ufficio su deduzioni subordinate del contribuente non equivale ad ammissione dei fatti dedotti né comporta rinuncia alla pretesa fiscale; la richiesta di rigetto integrale del ricorso consente all’Amministrazione, se le difese principali non vengono accolte, di articolare le proprie argomentazioni difensive. Il primo motivo è stato quindi accolto, mentre gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro per le censure di nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 115 c.p.c.

    La formulazione che valorizza i fatti non specificamente contestati non si applica ai giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della l. n. 69/2009; nel processo tributario, comunque, la mancata contestazione non equivale automaticamente ad ammissione della fondatezza della pretesa del contribuente.

  • art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato dalla parte ricorrente come norma processuale tributaria asseritamente violata nella valutazione del principio di non contestazione.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato dalla parte ricorrente come norma processuale tributaria asseritamente violata nella valutazione del thema decidendum e delle difese.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per dedurre omessa pronuncia del giudice di appello sulla legittimità della cartella.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato nel terzo motivo quale norma sulla liquidazione automatizzata dei tributi, rispetto alla quale si deduce l’erroneità della decisione di merito.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato nel terzo motivo quale norma sul controllo automatizzato IVA, rispetto alla quale si deduce l’erroneità della decisione di merito.

  • l. 18 giugno 2009, n. 69

    La modifica introdotta dalla legge non è applicabile ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata contestazione specifica di alcune deduzioni del contribuente non determina automaticamente l’ammissione dei fatti allegati né la rinuncia dell’Amministrazione alla pretesa fiscale, se l’Ufficio abbia comunque chiesto il rigetto integrale del ricorso.
  • Il principio di non contestazione, pur operante anche nel contenzioso tributario, ha una funzione essenzialmente probatoria: rende pacifico il fatto non contestato sul piano dell’acquisizione della prova, ma non trasforma la mancata replica in riconoscimento della fondatezza della domanda.
  • La disciplina dell’art. 115 c.p.c. nella versione introdotta dalla l. n. 69/2009 non si applica ai giudizi già pendenti prima dell’entrata in vigore della riforma.
  • Nel contenzioso tributario il thema decidendum resta delimitato dai motivi di impugnazione della pretesa fiscale, ma l’Ufficio che abbia chiesto il rigetto del ricorso può sviluppare, nel prosieguo del giudizio, tutte le difese compatibili con la resistenza alla domanda.
  • La censura di omessa pronuncia richiede che il giudice abbia effettivamente omesso di decidere su una domanda o eccezione ritualmente proposta; se viene accolto un motivo pregiudiziale, gli altri possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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