Cassazione Penale, Sentenza n. 27658/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato già dichiarato responsabile, in sede di rinvio, di plurimi omicidi colposi connessi a un medesimo procedimento, per il quale la Corte d'appello aveva rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione, concedendo la non menzione. Il ricorso per cassazione censurava, con un unico motivo articolato, il vizio di motivazione: da un lato, per la determinazione della pena, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a rinviare alle valutazioni dei precedenti giudizi senza confrontarsi con le censure né con gli indici di cui all'art. 133 c.p.; dall'altro, per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti contestate, assumendo che anche sul punto la motivazione fosse solo apparente e per relationem, richiamando una precedente pronuncia di rinvio asseritamente carente. Inoltre, il ricorrente contestava l'aumento di pena applicato ex art. 589, ultimo comma, c.p., nella misura di mesi due per ciascun omicidio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione per relationem fosse legittima, perché la sentenza impugnata richiamava una precedente decisione di rinvio che aveva già dato conto degli indici di cui all'art. 133 c.p. e della gravità dei fatti plurimi, consentendo di comprendere la scelta di una pena base prossima al minimo edittale e la conferma del giudizio di equivalenza tra circostanze. Quanto alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche, ha osservato che la motivazione era sufficiente in quanto la precedente sentenza richiamata aveva escluso ulteriori mitigazioni del trattamento sanzionatorio dopo la valutazione degli indici di gravità. Infine, ha ritenuto non scrutinabile la censura sull'aumento ex art. 589, ultimo comma, c.p., perché tale questione non era stata devoluta nel precedente ricorso di legittimità e quindi era preclusa al giudice del rinvio. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
I motivi di ricorso sono stati enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo la norma richiamata.
Gli indici di gravità del reato e della personalità del reo possono essere richiamati, anche sinteticamente e per relationem, per giustificare la determinazione della pena entro i limiti edittali.
L'aumento di pena per i plurimi omicidi colposi è stato applicato nella misura minima di mesi due per ciascun fatto; la censura sul punto è stata ritenuta inammissibile perché non devoluta nel precedente giudizio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Non citato.
Richiamo agli indici di valutazione per la commisurazione della pena e per la scelta sul bilanciamento delle circostanze.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento richiama un atto del procedimento validamente motivato, dimostra di averne effettivamente valutato il contenuto e l'atto richiamato è conoscibile o ostensibile per le parti.
- La determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se la pena è contenuta in misura media o prossima al minimo, può essere giustificata anche con motivazione sintetica purché emerga il richiamo agli indici di cui all'art. 133 c.p.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità di merito e non è censurabile in cassazione se non per manifesta illogicità o mancanza assoluta di motivazione; è sufficiente che il giudice spieghi che la soluzione adottata è quella più idonea a garantire l'adeguatezza della pena.
- Le questioni non devolute nel precedente giudizio di legittimità non possono essere riesaminate dal giudice di rinvio né essere introdotte per la prima volta con il ricorso avverso la sentenza emessa in sede rescissoria.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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