Cassazione Civile, Ordinanza n. 34608/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda la debenza di contributi alla Gestione separata relativi all'anno 2009, richiesti dall'INPS a un avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa forense per mancato raggiungimento del reddito minimo che avrebbe fatto sorgere l'obbligo contributivo presso la Cassa. La Corte d'appello aveva escluso la debenza ritenendo prescritto il credito contributivo, assumendo come scadenza del pagamento il 16 giugno 2010 e considerando tardiva la richiesta dell'INPS, ricevuta il 30 giugno 2015. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha denunciato violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c., nonché dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione, poiché il termine di pagamento era stato differito al 6 luglio 2010 dal d.P.C.M. del 2010 e, quindi, la richiesta del 30 giugno 2015 era tempestiva ai fini interruttivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha richiamato il principio già affermato in precedenti pronunce secondo cui il differimento dei termini disposto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 opera per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e, soprattutto, ha ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché la Corte d'appello aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010, senza considerare il differimento al 6 luglio 2010, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà decidere nuovamente e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26
La disposizione individua l'obbligo contributivo alla Gestione separata per le attività professionali rilevanti; la Corte la considera nel quadro della debenza dei contributi richiesti dall'INPS.
d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, lett. a)
Ha differito il termine di pagamento dei contributi al 6 luglio 2010 per i contribuenti interessati dagli studi di settore; tale differimento incide sul dies a quo della prescrizione.
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4
Letto in combinato con il d.P.C.M. del 2010 per individuare la scadenza prorogata del pagamento.
Richiamato dall'INPS per sostenere che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del pagamento prorogata.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non risulta essere il fulcro della decisione.
art. 18 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate; il testo non sviluppa una specifica ratio su tale disposizione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È la norma processuale che consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato nel rinvio alle motivazioni di precedenti arresti della Corte.
Massime di principio
- Nel caso di contributi soggetti a termine di pagamento prorogato da una disciplina sopravvenuta, il dies a quo della prescrizione va individuato nella scadenza effettivamente prorogata e non nella scadenza originaria.
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Il differimento disposto per i contribuenti interessati dagli studi di settore opera in modo generale per la categoria prevista dalla norma, non solo per chi, in concreto, sia poi assoggettato a quello specifico regime fiscale.
- Se il giudice di merito individua erroneamente il termine di scadenza del contributo, ne risulta viziata anche la statuizione sulla prescrizione del credito contributivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34577/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34578/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34579/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34580/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34581/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34582/2022 del 24/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →