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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16922/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una lunga vicenda di rimborso di somme versate per una cartella esattoriale riferita a ritenute Irpef dell'anno 1987. La società originaria sosteneva di aver pagato indebitamente perché il debito era stato già escluso in ragione di una dichiarazione integrativa e chiedeva la restituzione di quanto versato. Dopo vari giudizi di merito e di legittimità, la società promuoveva un giudizio di ottemperanza per ottenere l'effettiva esecuzione del diritto al rimborso. Nel frattempo un terzo asseriva di essere cessionario del credito della società e riassumeva lui stesso il giudizio di ottemperanza, benché la cessione fosse successiva al pignoramento del credito presso il debitore eseguito dall'agente della riscossione e benché su tale profilo vi fosse già stata una pronuncia che aveva escluso la sua legittimazione. La CTR, in sede di ottemperanza, accoglieva l'istanza del cessionario e chiudeva il giudizio dopo l'accreditamento delle somme. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo, con due motivi sostanzialmente sovrapposti, la nullità della decisione per omessa pronuncia e motivazione solo apparente, nonché la violazione delle regole sulla legittimazione processuale e sull'opponibilità della cessione del credito al creditore procedente. In particolare sosteneva: che il cessionario non era parte del giudizio definito dalla Cassazione con rinvio e non poteva riassumere in proprio il giudizio di ottemperanza; che il suo titolo era comunque inopponibile perché successivo al pignoramento del credito; che su tale difetto di legittimazione si era formato giudicato; e che il giudice dell'ottemperanza non aveva verificato tali questioni prima di accogliere l'istanza. Veniva inoltre contestata la statuizione sul risarcimento per lite temeraria, ma tale profilo restava assorbito dall'accoglimento dei motivi principali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendoli fondati perché il giudice dell'ottemperanza non aveva esaminato questioni preliminari decisive: la legittimazione del soggetto che aveva riassunto il giudizio, la sua eventuale qualità di cessionario del credito, l'opponibilità della cessione al pignoramento già eseguito e l'eventuale giudicato formatosi sulla sua carenza di legittimazione. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia per un nuovo esame conforme ai principi indicati. Sono stati assorbiti gli ulteriori profili di censura. Il cessionario resistente è rimasto soccombente in questa fase.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    la ricorrente ha denunciato nullità della sentenza e violazione di legge tramite motivi ex art. 360 c.p.c.; la Corte ha scrutinato i motivi come censure di omessa verifica di questioni preliminari decisive e di nullità della decisione per mancato esame delle stesse.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate; nel ragionamento decisorio non assume rilievo autonomo rispetto ai motivi accolti.

  • art. 111 Cost.

    richiamato tra le norme asseritamente violate; nel testo è evocato in relazione al dovere di motivazione della decisione impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia sulle questioni di legittimazione e opponibilità della cessione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza come apparente o mancante.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione del giudicato.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'intervenuta preclusione/accettazione del giudicato su alcuni capi.

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti della cassazione con rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per il vincolo ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione nel giudizio di rinvio.

  • art. 389 c.p.c.

    richiamato per gli effetti del rinvio dopo cassazione.

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato per la riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio.

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della riassunzione nel giudizio di rinvio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla motivazione e sul contenuto della decisione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10

    richiamato tra le disposizioni del processo tributario invocate a sostegno dell'impugnazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    richiamato tra le disposizioni processuali tributarie dedotte come violate.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    richiamato in relazione al contenuto motivazionale della sentenza tributaria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61

    richiamato per la disciplina dell'appello nel processo tributario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63

    richiamato per il giudizio di ottemperanza nel processo tributario e per il titolo da eseguire.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70

    richiamato per la disciplina del giudizio di ottemperanza tributario.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione delle regole di decisione sulla prova e sui fatti non contestati.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per la dedotta errata valutazione del materiale probatorio.

  • art. 491 c.p.c.

    richiamato in tema di espropriazione forzata e pignoramento.

  • art. 543 c.p.c.

    richiamato in relazione al pignoramento presso terzi del credito.

  • art. 546 c.p.c.

    richiamato per gli obblighi del terzo pignorato.

  • art. 552 c.p.c.

    richiamato in relazione alla fase esecutiva e all'assegnazione.

  • art. 553 c.p.c.

    richiamato in relazione all'assegnazione dei crediti pignorati.

  • art. 1188 c.c.

    richiamato per contestare il soggetto legittimato a ricevere il pagamento.

  • art. 1260 c.c.

    richiamato per la cessione del credito.

  • art. 1264 c.c.

    richiamato per l'opponibilità della cessione al debitore ceduto e ai terzi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova in ordine alla titolarità/opponibilità del credito.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per l'efficacia del giudicato su questioni già decise.

  • art. 2914 c.c.

    richiamato per l'inefficacia verso il creditore pignorante degli atti dispositivi successivi al pignoramento.

  • art. 2917 c.c.

    richiamato per gli effetti del pignoramento sul credito.

  • art. 2928 c.c.

    richiamato in tema di assegnazione del credito pignorato.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43-bis

    richiamato nella disciplina della riscossione e dei rapporti con il cessionario del credito.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 73

    richiamato nella disciplina della riscossione e degli effetti sui crediti pignorati.

  • R.D. n. 2440 del 1923, artt. 69 e 70

    richiamati per il regime dei pagamenti e delle cessioni nei rapporti con la pubblica amministrazione.

  • art. 26 D.Lgs. n. 112 del 1999

    richiamato per le competenze dell'agente della riscossione nella fase esecutiva e nel rimborso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve verificare preliminarmente la legittimazione del soggetto che propone la riassunzione, specie quando non coincida con la parte originaria titolare del titolo giudiziale da eseguire.
  • La cessione del credito non può essere opposta al creditore procedente se interviene dopo il pignoramento del credito, dovendosi tener conto degli effetti preclusivi dell'esecuzione forzata sui successivi atti di disposizione.
  • Se su una questione di legittimazione processuale o di opponibilità del titolo si è formato giudicato, il giudice successivo deve prenderne atto e non può prescinderne.
  • La sentenza è nulla quando il giudice omette di esaminare questioni preliminari decisive che incidono sulla stessa possibilità di accogliere la domanda esecutiva o di ottemperanza.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e riesaminare compiutamente le questioni indicate dalla sentenza rescindente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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