Cassazione Civile, Ordinanza n. 21228/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione dell’indennità spettante a una società che aveva svolto la custodia giudiziaria di 11 colli contenenti capi di abbigliamento e scarpe contraffatti sottoposti a sequestro penale per un lungo periodo. Il giudice penale aveva liquidato euro 1.210,40, dichiarando prescritta la parte anteriore del credito. La società aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il compenso fosse stato determinato in misura non corretta. Il tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo applicabili, in assenza di usi locali provati, i criteri analogici desunti dalle tabelle del d.m. n. 265/2006, e ha ritenuto congruo un importo inferiore a quello già liquidato dal giudice penale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 58 e 59 d.P.R. n. 115/2002 e del d.m. n. 265/2006, sostenendo che il tribunale avesse operato un’analogia irrazionale, assimilando l’ingombro di 11 colli a quello di un motociclo di grossa cilindrata e che, comunque, avrebbe dovuto trattare ciascun collo come bene autonomo o usare parametri locativi OMI. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle medesime norme, dell’art. 1374 c.c., degli artt. 1 e 14 disp. prel. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che le tariffe prefettizie e le tabelle di settore avrebbero dovuto essere considerate usi locali o, quantomeno, parametri di riferimento rappresentativi della disciplina di settore, e che il giudice non avrebbe esaminato tale profilo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto corretta la decisione del tribunale nel fare ricorso, in mancanza di usi locali provati, all’analogia con la disciplina tariffaria prevista per beni fisicamente simili, valorizzando l’ingombro complessivo della merce sequestrata e la conformazione concreta del compendio custodito. Ha inoltre escluso che le tariffe prefettizie potessero essere automaticamente equiparate agli usi locali dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 265/2006, e ha negato il vizio di omessa pronuncia, osservando che il tribunale aveva comunque escluso la prova della diffusione sociale e dell’applicazione generalizzata delle tabelle invocate. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma processuale posta a base dell’opposizione alla liquidazione del compenso
prevede che l’indennità di custodia dei beni sequestrati sia determinata secondo tariffe approvate con decreto ministeriale e, in via residuale, secondo gli usi locali
disciplina l’adozione delle tariffe ministeriali per la custodia dei beni sequestrati
norma transitoria che consentiva il riferimento alle tabelle prefettizie ridotte secondo equità, ma che è stata ritenuta non più applicabile dopo l’attuazione dell’art. 58
ha approvato le tabelle per la custodia di veicoli e natanti; per gli altri beni la determinazione resta affidata agli usi locali e, in assenza di questi, all’analogia con beni simili
art. 5 d.m. 2 settembre 2006, n. 265
per i beni non espressamente contemplati rinvia, in via residuale, agli usi locali
art. 12 preleggi
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’uso dell’analogia, ma la Corte ha ritenuto corretta l’analogia basata sulla similitudine fisica dei beni
invocato dalla ricorrente, ma non accolto quale fondamento per applicare le tabelle prefettizie come parametro generale
richiamato nel motivo, senza specifica autonoma rilevanza decisoria
richiamato nel motivo, senza specifica autonoma rilevanza decisoria
il vizio di omessa pronuncia è escluso quando il giudice, decidendo in senso incompatibile con la pretesa, disattende implicitamente le argomentazioni della parte
richiamato per affermare che il giudice non deve esaminare espressamente ogni singola argomentazione se la motivazione consente di comprendere la ratio decidendi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, quando il compendio sequestrato non rientra nelle categorie tipizzate dalle tabelle ministeriali, il giudice può fare ricorso in via analogica ai parametri previsti per beni fisicamente simili, valorizzandone l’ingombro o la conformazione concreta.
- Dopo l’emanazione del d.m. n. 265/2006, per i beni diversi da quelli espressamente contemplati non è più applicabile l’art. 276 d.P.R. n. 115/2002; la liquidazione deve avvenire sulla base degli usi locali e, in mancanza di prova degli usi, mediante criteri analogici coerenti con la similitudine fisica dei beni.
- Le tariffe prefettizie non possono essere automaticamente qualificate come usi locali né assunte, senza specifica prova della loro diffusione sociale e applicazione generalizzata, come criterio vincolante di liquidazione.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice rigetta la domanda o l’eccezione con motivazione incompatibile con la tesi di parte, anche se non prende in esame in modo espresso ogni singola argomentazione difensiva.
- In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito circa la concreta equivalenza, sotto il profilo fisico e dimensionale, tra i beni sequestrati e la categoria tariffaria assunta a parametro analogico, se la motivazione è non manifestamente irrazionale.
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