Cassazione Penale, Sentenza n. 46190/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sermattei impugnava la conferma della condanna per riciclaggio relativa all'esportazione di una Porsche Cayenne usando una falsa carta di circolazione. Ha dedotto due motivi principali: (1) vizio di motivazione per avere la Corte d'appello negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e quindi non aver fatto assumere prove richieste (in particolare l'esame di Roberto Sanna e di Angelo Romanello) necessarie a ricostruire la catena di possesso dell'autovettura; (2) errata qualificazione giuridica della sua condotta e mancata applicazione di norme civili e penali (tra cui art. 47 c.p., artt. 1523 e 1571 c.c. e art. 38 DPR 445/2000), sostenendo che gli elementi fatti valere (assenza di contraffazione del telaio, presenza della carta di circolazione autentica nel cruscotto, scadenza del leasing, perfezione formale della falsa carta) rendevano verosimile la sua versione di aver acquistato l'auto da Romanello, quindi mancando il dolo richiesto per il reato di riciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la rinnovazione dell'istruttoria fosse necessaria: la valutazione discrezionale del giudice di merito (sussistenza o non dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti) è adeguatamente motivata e incensurabile in sede di legittimità; i fatti e gli elementi probatori acquisiti (mancata spiegazione verosimile del possesso dell'auto, omissione di depositare assegni, tentativo di esportazione usando una falsa carta di circolazione indicante Equipe Vogue Styling s.r.l., spiegazione generica del viaggio in Tunisia) erano, secondo i giudici, indici sufficienti di malafede e finalizzazione illecita. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché si limitava a contestare la persuasività e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito (in presenza di una "doppia conforme"), oltrepassando i limiti del sindacato di legittimità che non consente il rinnovato apprezzamento del merito probatorio. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che incrimina il riciclaggio; la Corte ritiene che il dolo specifico del riciclaggio (consapevolezza dell'origine delittuosa e volontà di ostacolare l'identificazione) sia dimostrato dagli elementi indiziari raccolti, quali l'uso di falsa carta di circolazione e la mancanza di spiegazioni credibili sul possesso dell'auto.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ricorda che la rinnovazione è discrezionale e subordinata alla sussistenza dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti, condizione che nel caso concreto è stata ritenuta non sussistente.
art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, travisamento della prova, violazione di legge); la Corte ha valutato tali censure e dichiarato inammissibili quelle che attaccano la persuasività della motivazione o chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 616 cod. proc. pen., comma 1
Prevede l'obbligo di condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
art. 125 cod. proc. pen. (n. 3)
Richiamato tra le norme processuali coinvolte nella doglianza; riguarda, nel contesto, profili inerenti agli atti e alle prove, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura attinente.
art. 546 cod. proc. pen. (n.1 lett. e))
Richiamato come riferimento procedurale tra le norme citate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che vi sia stata violazione applicabile alla vicenda.
Richiamati tra le norme processuali relative alla motivazione e all'attività istruttoria; utilizzati a supporto delle doglianze che tuttavia la Corte ha ritenuto inammissibili perché attaccavano la valutazione di merito.
Norme sulla responsabilità penale e forme di partecipazione; citate dal ricorrente nelle censure di qualificazione della condotta ma non ritenute violate dalla Corte.
Norma che disciplina l'errore sul fatto/relativa impunità; il ricorrente ne contestava l'omessa applicazione sostenendo mancasse dolo, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari dimostravano la consapevolezza e la malafede.
Norme del diritto civile richiamate dal ricorrente in relazione alla compravendita e alla garanzia; la Corte ha ritenuto che la questione civile non impediva la valutazione penale del dolo sul riciclaggio e che la prova della compravendita non era sufficientemente documentata.
art. 38 DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Norma sul valore e la falsità delle dichiarazioni sostitutive; evocata dal ricorrente ma non ritenuta idonea a escludere il dolo alla luce degli altri elementi di fatto.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito: può essere impugnata in cassazione solo se la motivazione che la rifiuta è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non è consentito un nuovo apprezzamento del valore probatorio delle prove (diversa valutazione della persuasività): il ricorso non può limitarsi a chiedere una diversa comparazione delle prove già valutate dai giudici di merito.
- Il principio della "doppia conforme" riduce il sindacato di legittimità: quando primo e secondo grado aderiscono nella struttura argomentativa, la cassazione interviene solo se emerge un travisamento della prova di evidenza manifesta.
- Per il delitto di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) elementi indiziari come uso di documenti falsi volti a occultare la provenienza, omissioni significative nella documentazione di acquisto e spiegazioni non verosimili possono legittimare la deduzione del dolo specifico anche in assenza di prova diretta.
- Chi sostiene di aver acquistato un bene rubato o di dubbia provenienza deve produrre elementi documentali concreti e tempestivi (assegni, ricevute, richiesta di voltura): la mancanza di tali elementi può essere valutata negativamente e costituire indice di malafede.
- Le questioni di diritto civile richiamate dalla difesa (es. validità della compravendita, obblighi di passaggio di proprietà) non escludono automaticamente la responsabilità penale quando sussistono indizi delittuosi idonei a dimostrare la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46085/2022 del 06/12/2022
- Sentenza penale · 6 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46086/2022 del 06/12/2022
- Sentenza penale · 6 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46087/2022 del 06/12/2022
- Sentenza penale · 6 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46089/2022 del 06/12/2022
- Sentenza penale · 6 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46090/2022 del 06/12/2022
- Sentenza penale · 6 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46091/2022 del 06/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →