Cassazione Penale, Sentenza n. 46089/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato la responsabilità del Porcino per il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada (reiterato esercizio di attività di parcheggiatore non autorizzato, fatto del 28.12.2020). Il difensore ha dedotto: I) violazione di legge perché la condotta contestata sarebbe stata invece svolta nell'ambito di un'attività di parcheggio autorizzata presso il "Parking Nettuno"; il prevenuto si sarebbe limitato a lasciare temporaneamente le autovetture all'esterno del garage per organizzarne lo spostamento; II) vizio di motivazione e travisamento della prova, allegando che dalle dichiarazioni (Cimminella e Gardi) risultava che le autovetture erano state parcheggiate nel "Parking Nettuno".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo I) attiene al merito e quindi non sia sindacabile in sede di legittimità, dato che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica: emerso che il Porcino, coniuge della titolare del "Parking Nettuno" e già sanzionato in passato, raccoglieva le auto, rilasciava ricevute intestate al "Parking Nettuno" ma poi parcheggiava le vetture sulla pubblica via, svolgendo abusivamente l'attività di parcheggiatore/guardiamacchine. Il motivo II) è stato ritenuto manifestamente infondato perché gli accertamenti evidenziavano che le autovetture del Gardi e del Cimminella erano state parcheggiate su pubblica via; il fatto che il Cimminella abbia trovato poi la propria auto all'interno del garage al momento del ritiro non contraddice le risultanze precedenti. Per l'inammissibilità del ricorso e non essendosi ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, codice della strada
La norma è stata applicata alla condotta consistita nell'esercizio reiterato dell'attività di parcheggiatore non autorizzato; l'emissione di ricevute intestate al parcheggio non esclude la qualificazione come attività abusiva se le operazioni di parcheggio avvengono sulla pubblica via e non nell'area autorizzata.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui, in presenza di inammissibilità del ricorso, se non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può disporsi la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile rimettere in discussione valutazioni di merito adeguatamente motivate: i motivi che si risolvono in un sindacato di fatto o di merito sono normalmente inammissibili.
- La produzione o l'emissione di documenti (es. ricevute intestate a un parcheggio) non prova automaticamente l'autorizzazione dell'attività se gli accertamenti dimostrano che l'attività concreta si svolgeva sulla pubblica via.
- Discrepanze temporanee sulla collocazione del veicolo (es. parcheggiato su strada e poi ritrovato in garage al ritiro) non cancellano necessariamente le risultanze probatorie che documentano l'attività abusiva se sono compatibili con la ricostruzione fattuale.
- La reiterazione dell'attività di parcheggiatore non autorizzato aggrava la posizione dell'imputato e giustifica la conferma della responsabilità anche in presenza di contestazioni sulla qualificazione della condotta.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non risulta che l'inammissibilità sia dipesa da causa non imputabile al ricorrente (assenza di colpa), il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
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