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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46090/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Farneti era stata ritenuta responsabile del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l'accertamento dello stato alcoolemico (art. 186, commi 2 e 7, cod. strada) per un fatto del 6/8/2016. Con ricorso per cassazione l'imputata denunciava: mancata assunzione di una prova decisiva; vizio di motivazione in punto di responsabilità; erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria ex art. 186, comma 7, cod. strada.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che il termine massimo di prescrizione del reato (cinque anni) è spirato il 6/8/2021, dopo la sentenza di secondo grado del 29/1/2021 ma prima della decisione di cassazione. Pertanto è sopravvenuta una causa estintiva della punibilità maturata successivamente alla sentenza impugnata. Non ricorrendo i presupposti per una pronuncia assolutoria di merito (non risultava dagli atti con evidenza l'insussistenza del fatto), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    La norma incrimina il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l'alcolemia; la Corte ha considerato che il fatto contestato rientrava in tale previsione normativa ma la punibilità si è estinta per prescrizione prima della decisione definitiva.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    comma 2 (e, in generale, disciplina delle cause sopravvenute di non punibilità)

    La Corte ha applicato l'art. 129 per rilevare d'ufficio e dichiarare la causa estintiva della punibilità sopravvenuta dopo la sentenza impugnata; ha inoltre ricordato che non era possibile pronunciare l'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, perché non emergeva l'evidente insussistenza del fatto dagli atti.

Massime di principio

  • Se, dopo una sentenza impugnata, matura una causa estintiva (es. prescrizione) la Corte di cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza per estinzione della punibilità.
  • La prescrizione va calcolata dal fatto-reato e la sua scadenza può far perdere efficacia anche a sentenze non ancora definitivamente eseguite; è importante verificare la decorrenza e la durata del termine prescrizionale rispetto alle date delle pronunce processuali.
  • La Corte non può trasformare automaticamente la dichiarazione di estinzione della punibilità in un'assoluzione di merito salvo che dagli atti emerga in modo evidente e incontestabile l'insussistenza del fatto (art. 129, comma 2 c.p.p.).
  • Le censure di merito (vizio di motivazione, mancata assunzione di prove) devono essere fondate e deducibili in sede di legittimità; quando le doglianze appaiono manifestamente infondate il ricorso può comunque essere dichiarato ammissibile ma inutile se sopravviene una causa estintiva.
  • In procedimenti per rifiuto di accertamenti alcolimetrici (art. 186 c.d.s.) le questioni relative a sanzioni accessorie o alla prova vanno contestate tempestivamente e con elementi idonei a incidere sul convincimento di merito, altrimenti possono risultare inefficaci di fronte a sopravvenute cause estintive.

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