Cassazione Penale, Sentenza n. 46091/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Melchioni impugna la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile degli artt. 189, commi 6 e 7, c.d.s. (non essersi fermato e non aver prestato soccorso dopo avere cagionato la caduta del motociclista il 6/9/2014). Contesta il travisamento delle prove in punto di responsabilità, la errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., l'erronea valutazione del trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione della continuazione ex art. 81 c.p.; chiede inoltre, in subordine, di pronunciare la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto solo la causa estintiva della prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata (termine di prescrizione spirato il 28/5/2022) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Non ha pronunciato una assoluzione di merito (art. 129, comma 2 c.p.p.) perché non è evidente l'insussistenza del fatto. Quanto agli effetti civili, il ricorso è stato rigettato: la valutazione di responsabilità fatta dai giudici di merito è stata ritenuta ampiamente motivata e non sindacabile in Cassazione; è stata inoltre confermata l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis per la non tenuità della condotta. L'imputato è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi dalla Corte d'appello di Torino, con pagamento in favore dello Stato.
Norme richiamate
art. 189 cod. strada
Norma sanzionatrice delle condotte di non fermarsi e di non prestare assistenza dopo aver cagionato un incidente. I giudici di merito hanno ritenuto provata la condotta e la Cassazione non ha sindacato le valutazioni probatorie, limitandosi ad accertare la prescrizione maturata.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: esclusa dai giudici di merito per la valutata rilevanza e pericolosità della condotta (doppio addebito e mancato risarcimento), esclusione confermata in Cassazione come non viziata.
art. 129 cod. proc. pen.
Regola la rilevazione e dichiarazione in sede di cassazione di cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata. Applicata per dichiarare estinti i reati per prescrizione; non è stata disposta una assoluzione di merito ex comma 2 perché dagli atti non risultava evidente l'insussistenza del fatto.
art. 81 cod. pen.
Disciplina la continuazione tra reati: i giudici di merito hanno negato la continuazione ritenendo le condotte espressione di un dolo d'impeto e non di un progetto criminoso unitario, valutazione giudicata non illogica dalla Cassazione.
artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002
Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sul rimborso delle spese di rappresentanza e difesa: utilizzate per disporre la liquidazione a favore dello Stato delle somme dovute alla parte civile ammessa al patrocinio.
Giurisprudenza S.U. n. 13681/2016 (Tushaj)
Richiamata come principio di riferimento sul concetto di tenuità e sulla necessità di una valutazione complessa e motivata della pericolosità della condotta; i giudici di merito hanno adeguatamente applicato tali criteri.
Massime di principio
- La cassazione può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta anche se la sentenza impugnata è stata confermata in secondo grado; ciò comporta l'annullamento agli effetti penali senza necessità di riesaminare il merito quando la prescrizione è intervenuta durante il rapporto processuale di impugnazione.
- La dichiarazione di estinzione per prescrizione non equivale ad una assoluzione di merito; l'assoluzione ex art. 129, comma 2 c.p.p. richiede che dagli atti risulti in modo evidente l'insussistenza del fatto.
- La Corte di Cassazione è limitata nel sindacare la valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di merito: i motivi che chiedono un diverso apprezzamento delle prove sono inammissibili se non evidenziano contraddizioni o vizi logico-giuridici specifici nella motivazione.
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) richiede una valutazione concreta della pericolosità e delle conseguenze del fatto; condotte che hanno potenziale elevata pericolosità o comportano più fattispecie collegate difficilmente rientrano nella tenuità.
- Per configurare la continuazione ex art. 81 c.p. è necessario dimostrare una programmazione o un disegno criminoso unitario; atti impulsivi o espressione di dolo d'impeto possono legittimamente escludere la continuazione.
- L'estinzione del reato dal punto di vista penale non preclude l'accertamento degli effetti civili: la parte civile può ottenere conferma delle statuizioni civili e il rimborso delle spese, anche quando il processo penale si estingue per prescrizione.
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