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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46085/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dalla difesa con unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p. Si deduceva il concorso della vittima perché il pedone è stato colpito fuori dalle strisce (a 4-18 m antecedenti le strisce) e quasi al termine dell'attraversamento, per cui se avesse attraversato sulle strisce non ci sarebbe stato l'urto; inoltre si lamentava che la Corte non avrebbe valorizzato adeguatamente l'abbagliamento del sole (a 20 gradi) come fattore concausale rilevante.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che: (1) il contributo della vittima va valutato rispetto al comportamento realmente tenuto al momento dell'incidente e non con riferimento a un comportamento ipotetico (es. se avesse attraversato sulle strisce); (2) l'abbagliamento solare, pur potendo costituire causa esterna concorrente in astratto, non può essere valorizzato come causa concorrente quando costituisce l'elemento stesso rispetto al quale il conducente doveva adottare maggiore prudenza (ridurre/fermarsi). Nel caso concreto la responsabilità principale è stata della conducente, che non ha avvistato il pedone ed ha guidato a velocità non adeguata in presenza di visibilità ridotta; pertanto l'attenuante speciale non è applicabile. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    L'attenuante speciale del comma 7 si applica quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole e ricorra una causa esterna concorrente (anche non umana), esclusi caso fortuito o forza maggiore. Tuttavia non si riconosce quando il fattore esterno rientra nell'"in sé" della condotta colposa attribuita al conducente (es. condizioni ambientali prevedibili che impongono obblighi di prudenza), perché in tal caso l'omissione del conducente assorbe la rilevanza causale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (qui richiamata per la censura introdotta): consente la deduzione del motivo di impugnazione secondo le regole previste per la cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Articolo richiamato dal Pubblico Ministero in relazione alle statuizioni da applicare in caso di inammissibilità del ricorso; nel contesto, il PM ha chiesto l'inammissibilità con le conseguenze previste dalla normativa processuale (es. condanna alle spese).

  • Codice della strada

    Richiamato in senso materiale: le condizioni ambientali (es. abbagliamento solare) sono contemplate dal Codice della strada come fattori che impongono al conducente l'obbligo di adeguare velocità e comportamento; tali obblighi, se disattesi, rendono la condotta del conducente la causa principale dell'evento.

Massime di principio

  • Il contributo causale della vittima va valutato esclusivamente in relazione al comportamento effettivamente tenuto al momento dell'incidente, non su base ipotetica o alternativa.
  • L'attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, può essere riconosciuta quando esista una causa esterna concorrente indipendente dalla condotta del conducente; non si applica se il fattore esterno rientra tra le condizioni che imponevano al conducente di adottare una condotta più prudente.
  • Condizioni ambientali prevedibili (es. abbagliamento solare) generalmente impongono l'obbligo di ridurre la velocità o fermarsi; la mancata adeguata reazione del conducente può assorbire la valenza causale dell'evento, escludendo l'attenuante.
  • In ricorso per cassazione l'onere è dimostrare in modo concreto e non congetturale che l'evento sia stato determinato da una causa esterna effettiva e non dalla condotta imprudente dell'agente.
  • Nel giudizio di merito i dettagli fattuali (velocità, visibilità, punto di impatto) sono decisivi: se la corte ritiene la condotta del conducente principale causa dell'evento, è difficile ottenere il riconoscimento dell'attenuante in cassazione.

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